Additional meal expenses denied in wage garnishment

15.1998.133Autre juridiction23 oct. 1998Dismissed

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Résumé

A debtor objected to a salary garnishment of his pension, arguing that his subsistence minimum should include additional sums for meals because he could not cook at home and needed a special diet. The supervisory authority held that meal supplements are only due when a debtor must eat outside the household for work reasons. Since the debtor was not employed and the asserted circumstances were unproven, the basic minimum already covered food expenses. The complaint was dismissed and no costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17, 93 LEF; minimi d’esistenza: supplemento per vitto fuori economia domestica; il supplemento per pasti principali spetta solo al debitore che, per motivi di lavoro, è costretto a consumare i pasti fuori casa. Per il debitore non occupato, le spese di vitto sono comprese nell’importo base del minimo esistenziale; l’asserita impossibilità di cucinare al domicilio o la necessità di dieta speciale, se non dimostrate e comunque non collegate a un obbligo lavorativo, non giustificano deduzioni supplementari. In sede di ricorso di vigilanza contro il pignoramento, le modifiche sopravvenute sono considerate soltanto mediante revisione del pignoramento (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.133

Data decisione, Autorità: 23.10.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00133

Lugano 23 ottobre 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 luglio 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 15 luglio 1998 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente da


rappr. __________

e


rappr. __________

viste le osservazioni

6 agosto 1998 __________ - 25 agosto dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Lo __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 15 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava presso la Cassa Pensioni della Confederazione la rendita percepita dal debitore sulla base del seguente calcolo:

Introito fr. 7’571.--

Minimo vitale

importo base fr. 1’025.--

locazione fr. 200.--

riscaldamento fr. 50.--

cassa malati fr. 300.--

alimenti fr. 5’200.--

spese diverse fr. 100.--

Totale fr. 6’875.--

Eccedenza pignorabile fr. 696.--

C. Contro tale provvedimento si è aggravato in data 19 luglio 1998 il debitore, sostenendo di non consumare alcun pasto a domicilio, in quanto il suo alloggio sarebbe composto unicamente di una camera ed un servizio igienico. Chiede quindi che gli vengano riconosciuti i seguenti importi per il vitto:

colazione: fr. 8.--/10.--,

pranzo: fr. 25.--/30.--,

cena: fr. 20.--/25.--.

D. Delle osservazioni dell’Ufficio esazione e condoni e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).

  2. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non esercita alcuna attività lucrativa e motiva la sua richiesta unicamente con l’impossibilità di cucinare al proprio domicilio e l’esigenza di attenersi ad un’alimentazione particolare per motivi di salute. Le motivazioni addotte dal debitore non possono essere condivise, poiché la sola impossibilità, peraltro non dimostrata, di non poter prendere i pasti all’interno dell’economia domestica e la necessità di seguire un regime dietetico particolare, non possono giustificare una deduzione come quella prospettata dal ricorrente pari a circa fr. 1’300.-- mensili. Le spese per il vitto per una persona che non esercita un’attività lucrativa e quindi non è costretto a consumare i pasti fuori dall’economia domestica sono infatti già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--. Il ricorrente è quindi invitato a cercare una soluzione più economica e consona alla propria situazione finanziaria per far fronte alle spese di sostentamento, atteso che non é possibile riconoscergli ulteriori deduzioni.

  3. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 luglio 1998 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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