AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.127
Data decisione, Autorità:
22.09.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00127
Lugano
22 settembre 1999
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro i verbali di pignoramento/attestati di
carenza beni 13 luglio 1998 emessi nelle procedure esecutive n. __________ e
__________ promosse dalla ricorrente contro
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni 6 agosto 1998 dell'UE di
Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ ha
proceduto contro __________ per l'incasso di un credito di fr. 7'525.20
(esecuzione n. __________) e di uno di fr. 7'934.95 (esecuzione n. __________).
B. Con
verbali di pignoramento/attestati di carenza beni 13 luglio 1998, spediti il
giorno successivo, l'UE di Lugano ha indicato di non aver accertato l'esistenza
di beni pignorabili né di aver potuto procedere al pignoramento di salario.
C. Contro
tali provvedimenti si è aggravata il 20 luglio 1998 __________ sostenendo che
una pigione di fr. 2'850.-- risulta eccessiva per una famiglia di due persone
così come è sproporzionato il riconoscimento di un canone leasing per una Mercedes-Benz
C 280 Elegance quando l'escusso nemmeno raggiunge il minimo vitale. La
ricorrente ha chiesto che __________ giustificasse, tramite documentazione, le
sue spese.
D. Con
osservazioni 6 agosto 1998 l'UE di Lugano ha sostenuto la correttezza del
proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza
e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le
esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF
117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare
le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
-
Nel
pignoramento del reddito le autorità di esecuzione accertano d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione
per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il
salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il
contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò
non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo
d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe
nulla (DTF 111 III 20 cons. 7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione
fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non
bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti
necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo
vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il
debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente
fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota
pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è
indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza)
dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale
delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra
cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile -
(DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, op. cit., n.38 ss. ad art. 93 LEF). Va tuttavia
rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di
alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la
notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale
limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo
esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non
bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al
creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in
particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia
invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo
in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
-
In
concreto __________ ha esposto, con lettera 21 luglio 1999, tutti i suoi
redditi e le sue spese. A fronte di un'entrata mensile di fr. 4'350.30 netti,
risultano spese per fr. 3'995.-- oltre all'importo relativo al minimo
esistenziale. Nel suo calcolo la ricorrente ha computato pure fr. 700.--
mensili per imposte e fr. 450.-- per il rimborso di un mutuo acceso presso la
__________. Queste due poste non possono essere considerate nel minimo vitale
per non privilegiare dei creditori a scapito di altri. Il minimo vitale di
__________ ammonta quindi a fr. 3'870.--, somma interamente coperta dal suo
reddito. L'eventuale pignoramento del reddito dell'escusso non potrà quindi
intaccare il suo minimo vitale.
-
Dalle
dichiarazioni dell'escusso, così come dallo scritto di __________, risulta che
le entrate mensili di __________ si aggirano sui fr. 2'000.--.Ora, anche solo
prendendo in considerazione il minimo esistenziale per coniugi (fr. 1'370.--) e
una pigione modesta (fr. 700.--/800.--) si deve ritenere l'inesistenza di
un'eccedenza pignorabile
-
Certo
il caso concreto è suscettibile di destare qualche perplessità. L'escusso,
oberato di debiti (__________per più di fr. 130'000.--), vive in un
appartamento di lusso e dispone di un modello prestigioso di vettura. Ciò è
possibile, a detta di __________ e della madre __________, grazie a importanti
elargizioni mensili di quest'ultima, che paga in contanti buona parte
dell'affitto e della rata del leasing. Va detto che può sicuramente risultare
discutibile che la madre, invece di eventualmente aiutare il figlio a saldare i
propri debiti senza privilegiare taluni creditori, si preoccupi unicamente di
garantirgli un tenore di vita superiore a quello consentito dal reddito
palesato. Inoltre dalla documentazione fiscale della signora __________ - parte
integrante dell'incarto pretorile richiamato - risulta l'esistenza, al 1°
gennaio 1997, di una buona sostanza mobiliare (fr. 253'469.--) che però per
circa i 4/5 consiste in un credito nei confronti dell'escusso (cfr. incarto
fiscale 1997/1998 di __________). Ciò rende difficile comprendere come possa la
signora __________, al beneficio di un reddito modesto e di una sostanza
disponibile altrettanto modesta sostenere il figlio con fr. 4'000.-- mensili
circa (cfr. incarto pretorile, audizione 15 aprile 1999 di __________,
confermata da __________ con le osservazioni 6 maggio 1999 alla Pretura, p. 2
punto 1). Tuttavia, in assenza di elementi oggettivi comprovanti l'esistenza di
fonti di reddito non dichiarate da parte di __________, la versione fornita
dall'escusso circa la copertura delle sue spese deve essere considerata da
questa Camera conforme al vero. Non è peraltro possibile pignorare prestazioni
di terzi effettuate direttamente a creditori dell'escusso.
-
Una
quota di un'eredità indivisa è pignorabile se l'escusso è già divenuto erede al
momento dell'esecuzione del pignoramento (cfr. DTF 73 III 151).
Nel
corso dell'interrogatorio formale 10 dicembre 1998 (cfr. verbale) __________ ha
dichiarato che "mio padre è morto quando avevo 6 anni. In seguito un
suo terreno è stato venduto molti anni fa e il ricavato è andato a favore di
mia mamma. Ancora non c'è stato lo scioglimento della comunione ereditaria, non
mi risulta che arriverò a percepire qualcosa, visto gli importanti anticipi che
ho ricevuto in questi anni".
La
quota ereditaria di __________ nella successione del padre va quindi pignorata.
In questo senso, siccome dall'istruttoria è emersa l'esistenza di un attivo, i
due __________ vanno annullati e l'incarto retrocesso all'ufficio che, dopo
aver eseguito i necessari accertamenti, procederà al pignoramento della citata
quota ereditaria.
- Il
ricorso di __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 89, 91, 93 e 115 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 luglio 1998 __________, è accolto.
-
Di
conseguenza i verbali di pignoramento/attestati di carenza beni 13 luglio 1998
emessi nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse da
__________ nei confronti di __________ sono annullati.
-
L'UE
di Lugano procederà, dopo i necessari accertamenti, al pignoramento della quota
di eredità indivisa di pertinenza di __________ nella successione del padre.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster