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Numero d'incarto:
15.1998.119
Data decisione, Autorità:
13.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00119
Lugano
13 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo
sul ricorso 20 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e
meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 8 luglio 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 22 luglio 1998 della __________
- 27 luglio 1998 dell’UE
di Lugano
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________
del 25/29 ottobre 1991 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________
per l’incasso di fr. 24’959.75 oltre interessi. Interposta opposizione
dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 23 maggio
1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________ a versare
alla __________ la somma di fr. 24’959.75 oltre interessi al 5% a far tempo dal
24 maggio 1991, rigettando in via definitiva per questo importo l’opposizione
interposta dall’escusso. Con sentenza 7 maggio 1998, intimata alle parti il 12
maggio 1998, la II CC del Tribunale di appello ha respinto l’appello presentato
contro la predetta decisione pretorile.
B. Contro la
comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ negando la
competenza dell’UE di Lugano, essendo egli iscritto al Registro di commercio di
Bellinzona, dove svolge la sua attività professionale. Egli ha poi contestato
di avere prelevato denaro dalla cassa della ditta __________, la quale non
poteva vantare alcun credito nei suoi confronti e di conseguenza non poteva
cedere alcun credito alla __________. Egli ha poi rilevato che il PE in oggetto
risale al 25 ottobre 1991, per cui il credito fatto valere dall’escutente è
prescritto
C. Delle osservazioni
della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
- Ex art. 46 LEF il
debitore deve essere escusso al suo domicilio.
Essendo __________
domiciliato a __________, che fa parte del Distretto di __________, è data la
competenza dell’UE di Lugano.
a) Ex art. 135 n. 2 CO
la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione
avanti un giudice od un arbitro. In casu l’eccezione di prescrizione del
credito sollevata dal ricorrente va quindi. respinta, essendo stata interrotta
dall’esecuzione in oggetto.
b) Ex art. 88 cpv. 1 e 2
LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una
decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto
il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso
un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il
termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
Nel caso di specie il PE è
stato emesso il 25 ottobre 1991 ed è stato notificato il 29 ottobre 1991
all’escusso, il quale lo stesso giorno ha interposto opposizione. L’azione
giudiziaria è stata promossa con petizione 30 settembre 1992. La sentenza della
II CC del Tribunale di appello con cui è stato respinto l’appello contro la
decisione pretorile di condanna al pagamento e relativo rigetto definitivo
dell’opposizione, è stata emessa il 7 maggio 1998 e intimata il 12 maggio 1998
alle parti. Pertanto l’anno di validità del PE, che ha iniziato a decorrere il
29 ottobre 1991 (data della notifica del PE), è rimasto sospeso dal 30
settembre 1992 (data in cui è stata promossa l’azione giudiziaria) fino alla
notifica della sentenza della II CC del Tribunale di appello, che al più presto
può essere avvenuta il 13 maggio 1998. La domanda di proseguire l’esecuzione 29
maggio 1998 è stata pertanto inoltrata entro lo spirare del termine di un
anno.
a) Per ragioni formali
vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio
1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso reputa di
non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
-
l’esecuzione è riferita a
prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente azione di disconoscimento
di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
-
la decisione (sommaria o
di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
-
l’escusso sostiene che la
comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) Nel caso di specie l’UE
di Lugano ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento in oggetto sulla
base di un sentenza pretorile divenuta esecutoria. Le questioni di merito
sollevate dal ricorrente non possono venire accolte, non essendo più
proponibili in questa sede. Il ricorso di __________ va quindi respinto.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 20 luglio
1998 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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