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Numero d'incarto:
15.1998.114
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00114/144
Lugano
16 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 9 luglio 1998 e 19 agosto 1998 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell'esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente
patr.
dall'avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
16 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UE di Lugano la domanda di
esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di
__________ avente per oggetto la part. __________ RFD di __________. Il
precetto esecutivo è stato emesso il giorno stesso e notificato con
pubblicazione sul FUC n. __________. Contro tale precetto la debitrice ha
interposto, il 24 aprile 1997, opposizione totale.
B. In
data 8 maggio 1997 la Banca creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione
avendo la debitrice ritirato l’opposizione al precetto esecutivo. La
comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice
il 13 maggio 1998. Il 3 giugno 1998 l’UE di Lugano ha incaricato l’ing.
__________ di allestire la perizia relativa alla part. __________ RFD di
__________. L’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul FUC del __________ l’avviso
d’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00.
C. Con
ricorso 6 luglio 1998 __________ contesta la validità della procedura
sostenendo che la Banca __________ avrebbe richiesto la “sospensione della
domanda di vendita” e si sarebbe impegnata a non riproporre la stessa fino alla
conclusione delle trattative in corso. Quindi l’attuale procedura sarebbe da
annullare. Inoltre la ricorrente sostiene che le pretese della Banca sarebbero
infondate e per questo motivo l’opposizione formulata al PE n. __________ UE di
Lugano sarebbe ancora in vigore. La debitrice conclude contestando la
competenza e l’autorevolezza del perito designato dall’UE di Lugano.
Con
scritto 8 luglio 1998 l’Ufficio ha chiesto alla debitrice l’anticipo spese di
fr. 3’000.-- per l’allestimento di una nuova perizia. Il 13 luglio 1998
__________ si é rifiutata di versare l’anticipo richiesto, affermando di non
aver mai domandato alcun rapporto peritale.
D. Nelle
sue osservazioni 22 luglio 1998 la Banca __________ chiede che il ricorso venga
respinto asseverando che, la creditrice si era impegnata, previo il ritiro
dell’opposizione al precetto esecutivo a non inoltrare la domanda di vendita
prima del 31 marzo 1998, nella speranza di giungere ad una soluzione bonale
della vertenza. Poiché ciò non è avvenuto, tale domanda è stata inoltrata l’8
maggio 1998. Inoltre la Banca contesta l’asserzione della debitrice secondo cui
la pretesa posta in esecuzione sarebbe infondata, in quanto la ricorrente
avendo ritirato l’opposizione al precetto esecutivo, non avrebbe contestato
l’ammontare del credito.
E. Con
ricorso 19 agosto 1998 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UE
di Lugano contestando la perizia dell’ing. __________, il quale avrebbe
allestito il proprio referto peritale in maniera superficiale. Tale agire
avrebbe determinato un valore di stima peritale estremamente basso. Inoltre la
ricorrente contesta tutte le pretese iscritte nell’elenco oneri della part.
__________ di __________, nonché tutte le menzioni ed annotazioni.
F. Delle
osservazioni della Banca __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I
ricorsi di cui agli inc. 15.98.114 e 15.98.144 sono diretti entrambi contro la
realizzazione della part. __________ RFD di __________. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e concernono la medesima esecuzione. Di conseguenza
si giustifica la loro congiunzione.
-
La
ricorrente si aggrava in entrambi i ricorsi contro la designazione del perito e
la relativa perizia. La ricorrente ha però rinunciato il 13 luglio 1998 ad anticipare
le spese per l’allestimento di una nuova perizia, sostenendo di non aver mai
richiesto alcunché. In data 19 agosto 1998 la ricorrente si aggrava contro
l’elenco oneri contestando il valore di stima peritale della part. __________
RFD di __________. Orbene, la debitrice era a conoscenza del valore di stima
peritale già il 9 luglio 1998, quando l’UE le ha inviato l’avviso d’incanto,
come risulta dalla ricevuta postale in possesso dell’Ufficio. Avendo la
ricorrente rinunciato il 13 luglio 1998 a far eseguire una nuova perizia, ed
essendosi aggravata contro il valore di stima peritale solo il 19 agosto 1998,
il gravame si rivela , su tale punto, manifestamente tardivo.
-
La
ricorrente contesta la fondatezza della pretesa della Banca __________ e sostiene
che l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ UE Lugano sarebbe ancora
in vigore. Tale tesi è palesemente smentita dai documenti 3 e 4 prodotti dalla
Banca che attestano il ritiro dell’opposizione da parte della debitrice
__________. Conseguentemente il ricorso 6 luglio 1998 si rivela manifestamente
infondato e per tale motivo deve essere respinto.
-
Per
l’art. 140 cpv. 2 LEF l’ufficiale comunica l’elenco oneri agli interessati
impartendo loro un termine di 10 giorni per contestarlo.
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 39, p.
237/238).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si aggrava contro le pretese iscritte nell’elenco
oneri della part. __________ RFD di __________ contestandone l’ammontare e la
fondatezza di tali crediti. La ricorrente contesta inoltre tutte le annotazioni
e le menzioni iscritte in tale elenco oneri. Le censure sollevate da __________
concernono quindi questioni di merito che devono essere demandate al Giudice
ordinario, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del gravame
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 140 LEF, 37, 38, 39
e 40 RFF
pronuncia: 1. Le
procedure inc. 15.98.114 e inc. 15.98.144 sono dichiarate congiunte.
-
Il
ricorso 6 luglio 1998 __________ è respinto
-
Il
ricorso 19 agosto 1998 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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