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Numero d'incarto:
15.1998.108
Data decisione, Autorità:
27.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00108
Lugano
27 luglio 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 luglio 1998 di
rappr.
dalla __________
contro
l’operato
dell’amministratore speciale __________
in ambito di deposito della graduatoria del fallimento
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 17 luglio 1998 della __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 25 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale del fallimento
__________ comunicava ai creditori che a partire dal 30 giugno sarebbe stata
depositata per esame presso l’UF di Lugano, la graduatoria del fallimento.
B. L’amministrazione
fallimentare speciale notificava nel contempo alla __________ il rigetto
parziale della propria notifica di credito.
C. Con
ricorso 9 luglio 1998 la __________ si aggrava contro la mancata collocazione
del proprio credito nella graduatoria del fallimento __________
Considerando
in diritto: 1. La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371).
Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o
l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p.
372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione integrale
del proprio credito. Quindi le censure contenute nel gravame, rivolte
all’indirizzo dell’amministrazione fallimentare speciale, non concernono
aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la cui competenza deve
essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione
della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione
di questa Camera.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli
art.17, 250 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 luglio 1998 di __________ in liquidazione concordataria, __________,
è irricevibile
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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