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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.103
Data decisione, Autorità:
23.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00103
Lugano
23 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 giugno 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
la mancata notifica dell’avviso d’incanto della PPP __________ fondo base part.
__________ RFD __________ nell’ambito del fallimento a carico del ricorrente
procedura
concernente inoltre
richiamata
l’ordinanza presidenziale 2 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 10
dicembre 1993 la Pretura del Distretto di Lugano dichiarava il fallimento del
B. Fra
i beni inventariati a favore della massa fallimentare figurava anche l’immobile
di cui al foglio PPP __________ fondo base part. __________ RFD __________.
C. Il
16 gennaio 1995 veniva depositata la graduatoria e l’elenco oneri relativo
all’immobile. A seguito di contestazione ex art. 250 LEF la graduatoria e
l’elenco oneri sono diventati definitivi solo dopo la decisione 8 agosto 1997
della II CCA.
D. In
data 5 febbraio 1998 l’UF di Lugano incaricava l’UEF di Locarno di procedere in
via rogatoriale alla realizzazione del fondo a pubblico incanto. Le relative
pubblicazioni venivano effettuate sul FUC e sul FUSC del 29 maggio 1998.
L’incanto veniva indetto per il 2 luglio 1998.
E. Con
ricorso 30 giugno 1998 il __________ postula l’annullamento dell’incanto per
grave vizio di forma , in quanto egli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione
dell’imminente asta pubblica, né dall’UF di Lugano, né dall’UEF di Locarno.
F. Delle
osservazioni dell’UF di Lugano e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in
diritto:
-
Secondo la giurisprudenza e la dottrina , la
legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve
essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente
protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di
fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge
sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I -
1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è
persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di
rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della
realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi
specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).
-
Nel
caso di specie il ricorrente è oggetto di una procedura di fallimento, quindi
manifestamente legittimato ad inoltrare ricorso contro l’operato dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno.
-
Il
ricorrente pretende l’annullamento dell’asta, poiché non gli é stato notificato
l’avviso d’incanto.
Orbene
per l’art. __________ cpv. 3 LEF una copia dell’avviso d’incanto deve essere
notificata ad ogni singolo creditore ipotecario. Malgrado la dottrina ritenga
opportuna tale notifica anche al debitore fallito, analogamente a quanto
avviene nella procedura di pignoramento e in via di realizzazione del pegno,
il Tribunale federale ha stabilito che egli non può esigere, a differenza dei
creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 47 n. 18, p.379; DTF 94 III 101). Di conseguenza l’UEF di Locarno
ha agito correttamente omettendo di notificare l’avviso d’incanto al
ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 257 cpv. 3 LEF. La
richiesta d’annullamento dell’asta pubblica non può quindi essere accolta.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 257 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 giugno 1998 del __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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