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15.1998.00013 ΓÇó Office cannot annul enforcement order because claim timing is for the court
15.1998.00013Autre juridiction11 déc. 1998Granted
The Ticino supervisory chamber upheld a creditor’s complaint against the Lugano enforcement office. The office had annulled an enforcement order because the debtor had previously been declared bankrupt, but the chamber held that the office was not competent to decide whether the claimed debt arose before or after bankruptcy. That question must be examined by the competent court in ordinary proceedings or in summary opposition proceedings. The office was ordered to issue the enforcement order as requested. No costs or indemnities were awarded.
Art. 69, 79, 82 LEF; competence of the enforcement office to refuse or annul an enforcement order after opposition because of bankruptcy of the debtor. The enforcement office’s task is limited to issuing the enforcement order upon request and, if opposition is entered, to transmitting the dispute to the competent judicial proceedings. The determination whether the asserted claim arose before or after the opening of bankruptcy, and whether the claimant is materially entitled to proceed, belongs to the judge in ordinary proceedings or in summary opposition-removal proceedings, not to the enforcement office. The office may not assess the merits ex officio and cancel the enforcement order on that basis (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00013
Data decisione, Autorità: 11.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00013
Lugano 11 dicembre 1998 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 febbraio 1998
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 30 gennaio 1998 di annullamento del PE n. __________ emesso il 9 dicembre 1997 su domanda del ricorrente contro
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che su domanda di __________ l’UE di Lugano il 2 dicembre 1997 ha emesso il PE n. __________ nei confronti di __________ per l’importo di fr. 700’000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito “Rottura unilaterale di contratto come da accordo aggiuntivo no. 2 del 4 novembre 1994 siglato a lato del rogito n. __________ del notaio __________ (Debitore solidale con __________)”;
che con provvedimento 30 gennaio 1998 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha annullato il predetto PE, contro il quale era stata interposta opposizione, ritenendo che essendo stato dichiarato il fallimento di __________ in data 7 aprile 1997, un eventuale precetto esecutivo doveva essere emesso dalla Massa fallimentare, rappresentata dall’Ufficio fallimenti di Viganello;
che contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la domanda di emissione del PE è stata presentata in seguito alla rottura unilaterale di contratto da parte di __________ (solidale con __________) dell’accordo aggiuntivo n. 2, annesso e parte integrante del contratto di acquisto citato nel PE in oggetto. A detta del ricorrente non risulta che un fallimento inibisca gli obblighi di un contratto di lavoro - come l’accordo aggiuntivo n. 2 -, soprattutto se al momento del fallimento tutti i rapporti maturati sino a quel momento erano stati liquidati. Oggetto del PE è il mancato guadagno e la perdita derivante dovuta al fatto che il debitore, nonostante l’accordo scritto e valido, abbia chiamato a continuare i lavori artigiani senza nessun preavviso, messa in mora o altro. I diritti derivanti da tale contratto, successivi alla data del fallimento di vari mesi, possono e devono pertanto, secondo __________, essere salvaguardati;
che i diritti ante dichiarazione di fallimento cadono nella massa fallimentare mentre quelli sorti successivamente sono di pertinenza del creditore;
che ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo, il quale deve contenere:
le indicazioni della domanda d’esecuzione;
l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (“fare opposizione”) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso;
che ex art. 79 LEF se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa, mentre ex art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che competente per giudicare sul momento topico del sorgere della pretesa posta in esecuzione è quindi il giudice in procedura ordinaria risp. in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e non l’Ufficio esecuzione;
che di conseguenza l’UE di Lugano non poteva procedere all’annullamento del PE in esame, la legittimazione materiale di __________ dovendo essere verificata in sede giudiziale;
che l’UE di Lugano dovrà quindi procedere all’emissione del PE così come richiesto;
che il ricorso 3 febbraio 1998 __________ va quindi accolto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso 3 febbraio 1998 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di emettere il precetto esecutivo come alla domanda d’esecuzione.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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