Validity of objection after improper service of payment order

15.1997.77Autre juridiction31 juil. 1997Granted

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Résumé

The Lugano supervisory authority held that a payment order cannot be validly notified by telephone as the first enforcement act. Because the debtor actually received the order on 26 April 1997, that date controlled for the objection deadline. The objection mailed on 6 May 1997 was therefore timely. The appeal was allowed, the objection declared valid, and the enforcement office was ordered to correct the notification date. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 69 LEF; notification of the payment order and commencement of the objection period; a payment order, as the first enforcement act, requires proper service, and telephonic notice is excluded. Where a notification defect exists but the debtor actually receives the payment order, the notification is effective from the date of actual receipt. The 10-day period for objection under Art. 31 LEF runs from that date. An objection filed on the last day of the period is timely even if the office recorded an earlier notification date; the file must then be corrected accordingly (consid. 1a–1d).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.77

Data decisione, Autorità: 31.07.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00077

Lugano 31 luglio 1997/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'utlimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 maggio 1997 di


rappr. da: __________

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 7 maggio 1997 concernente l’opposizione interposta al PE emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________;

viste le osservazioni 9 giugno 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

rilevato che con decreto presidenziale 27 maggio 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’770.-- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 1997. Sul PE è indicata quale data di emissione il 27 gennaio 1997 e di notifica il 25 aprile 1997. Il 5 maggio 1997 la __________ ha interposto opposizione.

B. Con provvedimento 7 maggio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente che l’opposizione è tardiva. Il PE è stato notificato il 25 aprile 1997, il termine di 10 giorni è scaduto il 5 maggio 1997, mentre l’opposizione risulta essere stata spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro postale).

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che il PE speditole il 25 aprile 1997 per invio postale, le è stato notificato il 26 aprile 1996.

D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato che dopo vari tentativi di notifica, l’escussa il 25 aprile ha telefonato all‘Ufficio, autorizzando la notifica telefonica e la spedizione della copia del PE.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.

Il precetto contiene:

  1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;

  2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

  3. l’accertamento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

  4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

L’emissione del precetto esecutivo costituisce il primo atto esecutivo. Considerata la sua funzione, di aprire la procedura esecutiva, il suo contenuto riveste un’importanza decisiva (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §17 n. 2 e 6 p. 105/106), ritenuto che oltre agli elementi essenziali sopra indicati risultano essere importanti per l'escusso anche tutte le indicazioni figuranti a recte e verso (cfr. mod. 3). Orbene, è di tutta evidenza che per telefono è escluso che possa darsi corretta notifica nel senso inteso dal legislatore.

b) Giusta l'art. 65 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, ossia nel caso di una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Ove però le citate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato.

c) Quando è stabilito che il debitore, nonostante un errore di notificazione, ha ricevuto il precetto esecutivo, la notificazione e l’atto esecutivo sono validi (Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27 p. 93).

d) Secondo l’UE di Lugano la notificazione del PE in oggetto sarebbe avvenuta per telefono il 25 aprile 1997. L’esemplare del PE per il debitore prodotto agli atti reca infatti quale data di notificazione il 25 aprile 1997. L’UE ha poi dichiarato di averne spedito la copia lo stesso giorno alla debitrice, la quale ha confermato di averla ricevuta il 26 aprile 1997. Dalle precedenti considerazioni si evince tuttavia che la notificazione di un precetto esecutivo non può avvenire telefonicamente, trattandosi del primo atto esecutivo, il cui contenuto, previsto all’art.69 LEF, riveste un’importanza decisiva per il proseguimento della procedura come si è detto al cons. 1a). Di conseguenza, a prescindere da come sia avvenuta la notificazione, rimasta incontestata, determinante è in concreto il giorno in cui il PE è effettivamente pervenuto alla debitrice, ossia il 26 aprile 1997. Pertanto il termine di 10 giorni per interporre opposizione ha iniziato a decorrere ex art. 31 cpv. 1 LEF il 27 aprile 1997, scadendo il 6 maggio 1997. L’opposizione interposta dalla __________, datata 5 maggio 1997, e spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro postale) va quindi ritenuta valida.

  1. Il ricorso 23 maggio 1997 della __________ va quindi accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 69 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 23 maggio 1997 della __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza l'opposizione interposta il 6 maggio 1997 al PE n. __________ del 27 gennaio 1997 dell'UE di Lugano è dichiarata valida.

1.2. L'UE di Lugano provvederà alla rettifica della data di notifica da "25 aprile 1997" a "26 aprile 1997".

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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