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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.68
Data decisione, Autorità:
13.05.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00068
Lugano
13 maggio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 marzo 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno
nell'esecuzione
n. __________ del 9/12 febbraio 1996 promossa contro il ricorrente da
in materia di prosecuzione
dell'esecuzione;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
il 12 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha notificato a __________ il precetto
esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ per Fr. 2277.50
oltre accessori;
che
il debitore ha interposto tempestiva opposizione;
che
con decisione 25 marzo 1996 __________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, rendendo noto
all'escusso che "ha la facoltà di ricorrere entro un termine di trenta
giorni" contro la decisione amministrativa "alla Camera delle
assicurazioni del Tribunale cantonale" e che "se questa possibilità
non sarà presa in considerazione, la presente decisione avrà forza di cosa
giudicata";
che
l'escusso non ha impugnato la decisione (cfr. ricorso, p.2 in alto);
che
la precettante ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che
con provvedimento 20 marzo 1997 l'UEF di Locarno ha fissato il pignoramento per
il 16 aprile 1997;
che
con tempestivo ricorso 25 marzo 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del
provvedimento 20 marzo 1997 dell'UEF di Locarno, atteso che "avverso il PE
ho interposto regolare opposizione, motivo per cui l'UEF avrebbe potuto dar
seguito alla richiesta di proseguimento dell'esecuzione solo se l'opposizione
fosse stata rigettata dal Pretore di Locarno-Campagna. (...). Ininfluente
appare il fatto che il sottoscritto non si sia aggravato avverso la decisione
di riscossione. La stessa può semmai costituire un titolo esecutivo atto a
richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione ma non un titolo che
legittima l'istituto che lo ha prolato a soprassedere alla regolare procedura
d'incasso prevista dalla LEF";
che
il ricorrente contesta la competenza della precettante di emanare decisioni in
materia di rigetto definitivo dell'opposizione;
che
il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito in materia di
assicurazione contro le malattie, con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione,
conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che
l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites
et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques
Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza
un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili
vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure,
di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che
l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale
espressa;
che
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97
cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III
62-66);
che
analoga base legale vi è ora in materia di assicurazione contro le malattie all'art.
88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che
la precettante è pertanto legittimata, per espressa norma di diritto federale,
a determinarsi con decisione di merito in materia di assicurazione contro le
malattie, con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione;
che
__________, non interponendo ricorso contro la decisione amministrativa della
__________, ha omesso di tutelare correttamente i suoi diritti;
che
la decisione di rigetto definitivo è pertanto cresciuta in giudicato;
che
il provvedimento 20 marzo 1997 dell'UEF di Locarno (avviso di pignoramento) è
conforme alla LEF, l'opposizione essendo stata rigettata in via definitiva;
che
di conseguenza il ricorso deve essere respinto;
che,
visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 85 ss.
LAMal, in particolare 88 cpv.2
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 25 marzo 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
-
Intimazione: __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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