projets
15.1997.66 ΓÇó Revision request out of time in enforcement supervision
15.1997.66Autre juridiction25 avr. 1997Inadmissible
The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal, acting as supervisory authority, examined a request for revision against its earlier decision annulling the seizure of a Volvo and a trailer in an enforcement proceeding. The court held that revision under cantonal law must be filed within ten days from notification, or from when the ground for revision became known. Because the challenged decision had been served on 5 March 1997 and the revision request was filed only on 15 April 1997, the application was clearly late. The request was declared inadmissible, with no costs and no indemnities awarded.
Art. 28 cpv. 1 LPR; revisione di una sentenza dell’autorità di vigilanza in materia esecutiva; termine di dieci giorni dalla notificazione, sussidiariamente dalla conoscenza del motivo di revisione. Il termine è perentorio e soggetto a rigoroso formalismo, imposto dal principio di celerità che governa l’esecuzione forzata; la revisione costituisce rimedio straordinario ed eccezionale, non suscettibile di uso dilatorio. Se l’atto è presentato oltre il termine, la domanda è irricevibile (consid. 2-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.66
Data decisione, Autorità: 25.04.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00066
Lugano 25 aprile 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 15 aprile 1997 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presenata da
contro la sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. __________ su reclamo 14 novembre 1996 di
in materia di pignoramento nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da lei promossa contro __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, questa Camera ha accolto il reclamo 14 novembre 1996 di __________, annullando "il pignoramento dell'autovettura marca Volvo 960, colore grigio, mod. 1991, targata __________ e del rimorchio trasporto cose, marca M.F.T.T.I. __________, mod. 1994, targato __________ ".
B. Con domanda di revisione 15 aprile 1997 __________ produce cinque documenti e chiede un complemento di istruttoria, in particolare l'interrogatorio formale dell'escusso.
C. Visto l'esito, si prescinde dalla notifica ex art. 28 cpv.2 LPR all'escusso della domanda di revisione.
Considerato
in diritto:
La precettante ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p. 301-303 , n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal 1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in consonanza con il mutato art. 17 LEF).
Per l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone, all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26 LPR.
La norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op. cit., p. 303, n. 6.1.2).
Nel caso di specie, la sentenza di cui è implicitamente chiesta la revisione è stata intimata il 5 marzo 1997 ed è pertanto giunta alla creditrice procedente, nell'ipotesi a lei più favorevole, il 13 marzo 1997: ne consegue l'irrimediabile tardività dell'atto 15 aprile 1997.
Trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile.
La domanda di revisione è irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR).
Richiamati gli art. 26 ss. LPR, in particolare l'art. 28 cpv.1 LPR,
pronuncia
La domanda di revisione 15 aprile 1997 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a __________
Comunicazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster