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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.51
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00051
Lugano
24 ottobre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 marzo 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4
febbraio/11 marzo 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
rappr.
dall'__________
viste le osservazioni 25 aprile 1997 dell’UE
di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Lo
__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 5’634.45 interessi e
spese compresi.
B. Con
provvedimento 4 febbraio/11 marzo 1997 l’UE di Lugano ha pignorato al
ricorrente un’eccedenza mensile di Fr. 640.-- sulla base del seguente computo:
Introito Fr.
2’350.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 600.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 186.--
totale Fr.
1’710.--
Eccedenza
mensile pignorabile: Fr. 640.--
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ ritenendo la
somma pignorata sproporzionata, atteso che il suo introito mensile ammonta a
Fr. 2’200.--. La documentazione presentata sarebbe stata solo parzialmente
considerata. Il ricorrente ha sostenuto il suo diritto a ricevere un
provvedimento in merito al pignoramento, mentre si è ritrovato con un introito
per il mese di febbraio di unicamente Fr. 1’500.--.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12
cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
a) Dalla
documentazione agli atti si evince che il debitore il 30 gennaio 1997 è stato
interrogato dall’UE di Lugano e che lo stesso giorno ha sottoscritto il verbale
per le operazioni di pignoramento. Il calcolo dell’eccedenza pignorabile è
stato effettuato il 4 febbraio 1997, con effetto dal 1. febbraio 1997 ed il 3 febbraio
1997 è stato comunicato alla __________ di trattenere, con effetto immediato,
Fr. 640.-- al mese dall’indennità di disoccupazione percepita da __________.
L’atto di pignoramento è poi stato inviato al debitore l’11 marzo 1997. Orbene
il fatto che l’eccedenza pignorabile sia stata trattenuta dall’introito del
ricorrente già dal mese di febbraio 1997, e pertanto prima della notifica
dell’atto di pignoramento, non ha compromesso in alcun modo il diritto del
ricorrente d’impugnare il provvedimento dell’UE di Lugano in merito alla
trattenuta, atteso che __________, dopo esserne venuto a conoscenza, ha
presentato il ricorso in oggetto.
b) Dalla
documentazione agli atti risulta che il debitore ha percepito per il mese di
dicembre 1996 un’indennità di disoccupazione di Fr. 2’386.-- in funzione di 22
indennità giornaliere riferite al mese di dicembre. Secondo la Tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1.
gennaio 1994) alla persona singola va riconosciuto quale importo base mensile
la somma di Fr. 925.-, nella quale sono comprese le spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici. L’UE di
Lugano ha poi riconosciuto al ricorrente l’importo di Fr. 600.-- per la
locazione, sulla base di una dichiarazione della sorella del ricorrente, in cui
essa ha confermato di ricevere un contributo di Fr. 600.-- al mese. Per
l’assicurazione malattia è stato computato l’importo di Fr. 186.-- sulla base
della fattura mensile della cassa malati. Nel suo ricorso __________ si lamenta
per l’importo troppo elevato che gli viene trattenuto mensilmente dalla sua
indennità di disoccupazione. Egli non ha però fatto valere e ancor meno
sostanziato alcuna ulteriore spesa, per cui, considerato che l’UE ha
riconosciuto al ricorrente le spese componenti normalmente il minimo vitale, il
calcolo eseguito dall’UE di Lugano va ritenuto corretto. Poiché il reddito
dell'escusso oscilla proporzionalmente alle indennità giornaliere il cui numero
dipende dai giorni lavorativi del mese entrante in linea di conto, il
pignoramento è limitato all'eccedenza del minimo vitale di Fr. 1'710.--, da
calcolare ogni mese sulla base degli effettivi versamenti.
- Il
ricorso 7 marzo 1997 di __________ è pertanto parzialmente accolto nel senso
che ogni mese dovrà essere pignorato solo quanto eccede Fr. 1'710.--.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 7 marzo 1997 di __________, è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza l'atto di pignoramento 4 febbraio/11 marzo 1997 è riformato nel
senso che dell'indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato
solo l'importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1'710.--, in
luogo di Fr. 640.-- al mese
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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