AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1997.44
Data decisione, Autorità:
06.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00044
Lugano
6 maggio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’Amministrazione speciale del fallimento
__________ e meglio contro la
remunerazione dell'attività della stessa amministrazione fallimentare e la
delega a terzi di compiti a lei spettanti.
viste
le osservazioni 18 giugno 1997 dell’amministrazione speciale del fallimento ;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 1994
la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato una
amministrazione speciale ex art.237 cpv. 2 LEF così composta:
__________;
__________;
tutti
con diritto di firma collettiva a due.
B. La
seconda assemblea dei creditori, fissata per il 15 gennaio 1997 non ha potuto
essere validamente costituita per mancanza del quorum previsto dalla legge. La
situazione dell’attivo e del passivo può così essere riassunta:
Attivo
vendita
mezzi mobiliari di produzione: fr. 500’100.--
vendita
mobilio aziendale: fr. 30’936.--
crediti
da incassare: fr. 2’309’859.79
part.
__________ RFD di __________: fr. 2’500’000.--
part.
__________ e __________ RFD di __________: fr. 3’749’725.--
part.
__________ RFD di __________: fr. 1’061’750.--
Totale
attivo: fr. 10’152’370.--
Passivo
crediti
garantiti da pegno immobiliare: fr. 21’338’054.15
crediti
di Ia classe: fr. 163’839.90
crediti
di IIa classe: fr. 2’209’196.40
crediti
di Va classe: fr. 9’336’596.58
Totale
passivo: fr. 33’047’687.03
C. Su
richiesta della __________, l’amministrazione speciale del fallimento, per il
tramite del suo presidente __________, comunicava con scritto 27 febbraio 1997
che dal giorno della nomina, il 27 settembre 1994, sino al 31 dicembre 1996:
aveva dedicato alla pratica in questione 518 ore e 50 minuti;
-
l’avv.
__________, della __________ ( in seguito: __________) si era occupata per 1331
ore e 25 minuti;
-
l’avv.
dott. __________ aveva dedicato 119 ore e 50 minuti.
Inoltre
comunicava che l’amministrazione speciale del fallimento aveva già versato:
-
alla
__________ fr. 181’209.50;
-
ad
__________ fr. 88’316.--
-
all’avv.
__________ fr. 19’440.--
In
aggiunta alle cifre già versate erano inoltre maturati, fino alla seconda
adunanza dei creditori, onorari e spese per fr. 150’000.--
D. Con
ricorso 11 marzo 1997 la __________ contesta le ore e le cifre esposte
dall’amministrazione speciale del fallimento, in particolare da __________,
dall’avv. __________ e dalla __________, ritenendole eccessive e non
giustificate dal lavoro svolto e dal risultato ottenuto. Inoltre sottolinea il
fatto che la prima assemblea dei creditori aveva nominato unicamente __________,
l’avv. __________ e __________ quali amministratori del fallimento in oggetto.
Né l’avv. __________, né tantomemo la __________ farebbero parte di tale
amministrazione speciale del fallimento. Chiede quindi che la rimunerazione di
__________ venga ridotta e le notule della __________ vengano annullate, in
quanto quest’ultima non farebbe parte dell’amministrazione fallimentare.
E. Con
osservazioni 18 giugno 1997 l’amministrazione speciale del fallimento
__________ chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile, sostenendo che
gli emolumenti dovuti all’amministrazione speciale del fallimento sono fissati
al momento del deposito dello stato di riparto, e quindi il ricorso sarebbe
prematuro. In via subordinata chiede la reiezione del gravame asseverando che
__________, condirettore della succursale di __________ della __________, è
stato scelto proprio per la possibilità di disporre dei servizi di tale
società, e in particolare di potersi avvalere delle capacità dell’avv.
__________, mandataria commerciale della __________. Inoltre il lavoro svolto
sinora sarebbe pienamente giustificato dalla complessità della procedura
fallimentare in oggetto.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso è irricevibile, atteso che a questo
stadio di procedura non è dato diritto d’impugnativa mancando la pregressa
tassazione impugnabile. E’ vero che la fissazione della rimunerazione
dell’amministrazione fallimentare speciale ha luogo in via definitiva in sede
di deposito dello stato di riparto: in caso di procedure di durata oltre l’anno
si giustifica la determinazione della rimunerazione riferita ai lavori già
svolti, per consentire di versare gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art.
49a cpv.1 vOTLEF se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie
o giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del
fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; quest’ultima tiene
segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del
lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in esame, essendo in presenza di dati
numerici concreti e di prestazioni già eseguite e verificabili, è data facoltà
all’Autorità di vigilanza di esprimersi in merito alla rimunerazione
dell’amministrazione speciale del fallimento, per l’attività svolta fino al 31
dicembre 1996.
- Per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 vOTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione
di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di
diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III
- nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF
(DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e
G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971
p.130-132).
-
L’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta
applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di
una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono
in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di
eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in
base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto
che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità
fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione
non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della
Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III
100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un
avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale
del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di
patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.
3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in
termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore
accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il
qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali
dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto
ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 100.-- se
libero professionista e di fr. 75.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis
Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS
173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p. 2). L’art. 36
LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d’ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70%
dell’onorario previsto dalla tariffa dell’ordine degli avvocati del Cantone
Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l’art. 10 cpv. 1 TOA l’onorario minimo in
base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.
-
Orbene,
il fallimento della società in nome collettivo __________ decretato il 4 agosto
1994 è stato preceduto da un periodo di moratoria concordataria iniziato il 3
dicembre 1993 e terminato il 30 giugno 1994 con il decreto di non omologazione
del concordato con abbandono dell’attivo. Alla funzione di commissario del
concordato era stato designato __________, il quale si avvalse dei servizi e
delle strutture della __________. Al momento della nomina dell’amministrazione
speciale del fallimento la fattispecie era quindi già nota ad __________ ed ai
suoi collaboratori della __________, ciò che li ha sicuramente agevolati
nell’espletazione del mandato. Di conseguenza le relative difficoltà incontrate
dall’amministrazione speciale del fallimento nel corso del proprio operato,
sono sicuramente state mitigate dalla conoscenza dei fatti e dall’attività
svolta durante la moratoria concordataria, già fatturata in tale sede e qui non
oggetto d’esame.
-
Le
tariffe prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare non possono
quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi
giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione
oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra
attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i
passaggi intermedi:
__________ fr. 240.--
avv. __________ fr. 240.--
avv. __________ fr. 180.--
lavori di segretariato fr. 180.--
contabilità fr.180.--
Il
caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari
difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha
richiesto un dispendio di tempo maggiore, si pensi a titolo esemplificativo
alle notifiche di credito __________. Di conseguenza dall’esame delle
insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti 100
creditori, ne discende che l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare
speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le
prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state
compensate da attività di natura ordinaria.
Avuto
riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del
caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:
__________ fr. 135.--
avv. __________ fr. 165.--
avv. __________ fr. 125.--
contabile fr. 80.--
lavori di segretariato fr. 50.--
Sarebbe
opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei
creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza
qualificata ed in piena autonomia - di far capo all’amministrazione
fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di
ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può
comunque prescindere dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non
può quindi seguire la prassi indicata dall’amministrazione speciale
fallimentare.
- Dall’inizio
della propria attività sino al 31 dicembre 1996 l’amministrazione fallimentare
speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:
__________ 518 ore e 50 minuti,
Avv. __________ 119 ore e 50 minuti,
Avv. __________ 962 ore e 15 minuti,
contabile 296 ore,
lavori di segretariato 73 ore e 50 minuti.
Orbene,
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono
manifestamente eccessive se si considera che l’amministrazione fallimentare è
composta di persone di provata esperienza, in grado di agevolare e snellire la
procedura di liquidazione, con conseguente riduzione del dispendio di ore di
lavoro. A titolo di esempio si fa riferimento alla prima assemblea dei
creditori svoltasi il 27 settembre 1994, nel corso della quale venne conferito
il mandato all’amministrazione speciale, durata 15 minuti per la quale vengono
fatturate 2 ore e 30 minuti a 240 fr./h. Ora, prescindendo da un’analisi
capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato sino al 31 dicembre
1996 corrispondendo a più di un anno di lavoro a tempo pieno, è palesemente
eccessivo e non giustificabile dal risultato conseguito, considerando che solo
i creditori garantiti da pegno e quelli in prima classe potranno essere
coperti, mentre per gli altri creditori verranno rilasciati degli attestati di
carenza beni. Infatti per le seguenti prestazioni le ore fatturate ammontano a
:
11.11.94/21.6.96
riunioni amministrazione speciale 169 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima
fatturata);
10.3.95/13.3.95
aggiudicazione a trattative private dei mezzi mobiliari di produzione 12 ore e
30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima);
9.1.95/8.2.95
allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h
(tariffa minima);
10.2.95/19.11.96
gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima);
16.2.95/26.11.96
controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);
10.10.96/23.12.96
allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3
immobili) 95 ore e 30 minuti a180.-- fr./h (tariffa minima);
11.9.96/4.12.96
verifica crediti 69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);
8.3.95/29.11.96
lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h.
Tale
dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che
molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura
concordataria e quindi l’allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto
comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando
le ore fatturate. L’ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente
facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando
l’esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio
l’invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate
all’elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l’esuberanza di
ore fatturate, in particolare da __________, è costituito dal fatto che
l’Ufficiale __________, pure membro dell’amministrazione speciale, non ha
esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante
presenza alle riunioni dell’amministrazione speciale. Occorre anche tener conto
che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria,
quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare,
quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché
lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni.
Dalla
documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di
un’insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8’000.--, poi
ridotti a fr. 5’000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per
2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2’000.-- per “ spese invii + pubblic. “.
Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già
stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l’amministrazione fallimentare
speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell’interesse dei
creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni
ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all’insinuazione
tardiva, benché l’anticipo di fr. 8’000.-- sia stato successivamente ridotto a
fr. 5’000.--, pur con il rilievo che “ eventuali spese occasionate dal
trattamento della notifica che dovessero superare l’importo anticipato saranno
poste a carico “ della creditrice tardiva. Anche fr. 2’000.-- per spese postali
e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che
per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente
e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al
creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va
poi anche detto che non é chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle
indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da __________ (
cfr. appunti manoscritti accompagnanti l’insinuazione __________):
accertamento
credito: 2 ore
sentire
__________: 1 ora
decisione
amm.s.f.: 4 ore
info
Del. Creditori: 4 ore
richiesta
d’anticipo a __________: 1 ora
iscrizione
nella tabella: 2 ore
tabella
stampa insinuazioni:
elenco
creditori: 2 ore
elenco
posta:
stampa
graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore
Totale
ore 18.
Va
detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo,
si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che
non può che preoccupare l’Autorità chiamata a tassare le prestazioni
dell’amministrazione fallimentare speciale.
Nell’ambito
della procedura di liquidazione del fallimento __________ l’amministrazione
speciale si é occupata anche dell’analisi dei bilanci 1990-1995 __________ e
dell’attività connessa con tale società. La __________ con sede a __________ è
una società anonima in fallimento di cui __________, socio della fallita, era
amministratore unico. Il pacchetto azionario della __________ è detenuto, in
parti uguali dalla __________ e da __________.
Tale
circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il
fallimento __________ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto
e fatturate dall’amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture
presentate dall’amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le
seguenti ore di lavoro:
__________ 30 ore;
avv. __________ 15 ore;
__________ (avv. __________) 40 ore.
Da
tutto questo lavoro (85 ore) non é emerso qualsivoglia attivo: sarebbero
bastate una decina d’ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che
un’indagine ulteriore non avrebbe dato frutti.
Non
è inoltre da ritenere corretto l’agire del commissario __________, il quale ha
insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso
concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore, omettendo di fare
eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.
- Questa
Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in
astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve
tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare
l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale operante secondo
criteri di razionalità e cosciente del rapporto costi/benefici di ogni singola
prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei
criteri di ripartizione espressi dall’amministrazione fallimentare speciale:
__________ 250 ore;
Avv. __________ 60 ore;
Avv. __________ 470 ore;
contabile 150 ore;
lavori di segretariato 40 ore.
- Tenuto
conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell’
eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in
quanto in manifesto contrasto con il principio secondo cui deve sempre esistere
una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una
retribuzione dell’amministrazione speciale per l’attività prestata sino al 31
dicembre 1996 pari a:
__________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--
avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--
avv. __________ (470 h X fr.125.--)= fr. 58’750.--
contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--
segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--
Totale:
fr. 116’400.--
- La
ricorrente censura il fatto che l’amministrazione speciale del fallimento abbia
delegato alla __________ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza
dell’amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe
parte.
L’amministrazione
speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla
stessa stregua dell’ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal
profilo disciplinare l’amministrazione speciale del fallimento è sottoposta
all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio dei fallimenti (DTF 112 III
71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame l’aver delegato l’esecuzione di mansioni di contabilità,
segretariato, nonché consulenza giuridica alla __________ è da ritenere
corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione,
dovrebbe consentire, fermo restando l’applicazione delle tariffe di cui sopra e
un’oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti
accettabili. Resta comunque inteso che dell’attività svolta dalla __________
rimangono responsabili i membri dell’amministrazione speciale fallimentare
nominati dalla prima assemblea dei creditori.
La
richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della __________ non
può quindi essere accolta.
- Non
si prelevano spese.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241
LEF, 1 ss., 49a vOTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 marzo 1997 __________, è
irricevibile.
2.1. La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al
31 dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione
oraria:
__________ fr. 135.--
avv. __________ fr. 165.--
avv. __________ fr. 125.--
contabile fr. 80.--
lavori di segretariato fr. 50.--
2.2. Vengono
riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie:
__________ 250 ore;
Avv. __________ 60 ore;
Avv. __________ 470 ore;
contabile 150 ore;
lavori di segretariato 40 ore.
2.3. La
rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il
periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue:
__________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--
avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--
avv. __________ (470 h X fr.125.--)= fr. 58’750.--
contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--
segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--
Totale:
fr. 116’400.--
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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