Failure to prove opposition against debt enforcement

15.1997.42Autre juridiction14 mai 1997Dismissed

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Résumé

The debtor complained against a bankruptcy warning issued by the Lugano Debt Enforcement Office, arguing that she had already filed an opposition to the payment order. She produced only a copy of a letter said to contain the opposition, but failed to prove that it had actually been sent or received by the office, despite being given time to do so. The supervisory authority held that, absent such proof, no valid opposition was established and the warning of bankruptcy was properly issued. The complaint was therefore rejected, with no costs or indemnities awarded.

Regest

Art. 74 LEF; opposition to the payment order must be declared verbally or in writing within ten days and, if written, may be made by ordinary or registered letter; where the debtor cannot prove transmission and receipt, the debt enforcement office may proceed on the basis that no opposition was lodged. A bankruptcy warning issued after continuation of enforcement is upheld in such circumstances. Costs and compensation may be waived under Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.42

Data decisione, Autorità: 14.05.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00042

Lugano 14 maggio 1997 /B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 marzo 1997 di


contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 27 febbraio/1. marzo 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


viste le osservazioni 25 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:

ritenuto

in fatto: A. __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 5’975.55 oltre interessi e Fr. 100.--. Non avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’UE di Lugano il 27 febbraio 1997 ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escussa il 1. marzo 1997.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di avere interposto opposizione. Essa ha prodotto copia della relativa lettera datata 8 febbraio 1987 indirizzata all’UE di Lugano.

D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha dichiarato di non avere mai ricevuto la predetta lettera e di avere assegnato il 12 marzo 1997 alla ricorrente un termine di 5 giorni per produrre la prova dell’avvenuto invio. A tale richiesta la __________ non ha dato seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci gionri dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.

Per iscritto l’opposizione deve essere interposta con lettera raccomandata o lettera semplice. Allo scopo di potere provare di avere interposto opposizione, è consigliato di chiederne l’attestazione all’ufficio di esecuzione.

  1. La ricorrente sostiene di avere interposto opposizione, producendo copia della relativa lettera. Entro il termine assegnatole dall’UE di Lugano, essa non ha tuttavia prodotto alcuna prova in merito all’effettivo invio e ricezione dell’opposizione da parte dell’UE, per cui quest’ultimo ha correttamente ritenuto che contro il PE in oggetto non è stata interposta opposizione ed ha di conseguenza emesso la comminatoria di fallimento.

  2. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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