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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.3
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00003
Lugano
29 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sul ricorso 23 dicembre 1996 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l'operato
dell'UEF di Locarno e meglio contro
il verbale d'incant0 12 dicembre 1996
nell'esecuzione
n. __________promossa da
__________ rappr. __________
nei confronti del ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 gennaio 1997, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 6 febbraio 1997 dell’UEF di Locarno;
vista l’istanza di
assistenza giudiziaria 23 dicembre 1997;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 9’519.75
oltre interessi al 14, 75 % dal 24 aprile 1996.
B. Non
avendo il debitore interposto opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’UEF
di Locarno notificatogli il 2 maggio 1996, la creditrice ha chiesto il
proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento.
C. Il
2 luglio 1996 veniva pignorata l’autovettura __________ targata __________ di
proprietà dell’escusso. In data 12 dicembre 1996 veniva indetto l’incanto
pubblico per la vendita dell’autovettura, che veniva aggiudicata per la somma
di fr. 200.-- a __________.
D. Con
ricorso 23 dicembre 1996 __________ chiede l’annullamento dell’incanto e la
riconsegna dell’autovettura, asseverando che l’asta prevista per le ore 15.00,
non essendo presente alcun offerente, doveva essere dichiarata immediatamente
chiusa, mentre l’Ufficio avrebbe atteso sino alle ore 15.15 quando si è
presentato quello che poi si è portato aggiudicatario. Contestualmente al
gravame il ricorrente chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria, in
quanto egli non sarebbe in grado di sopperire alle spese di causa.
E. Nelle
sue osservazioni l’UEF di Locarno chiede la reiezione del ricorso sostenendo la
regolarità dell’incanto e quindi la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. L’art.
17 cpv. 1 LEF regola il ricorso contro ogni provvedimento dell’organo di
esecuzione e fallimento contrario alla LEF e alla normativa connessa come pure
contro ogni suo provvedimento inopportuno. Inopportuno è ogni provvedimento -
riconducibile a errore di apprezzamento- dell’organo di esecuzione e fallimento
che appaia non giustificato dalle circostanze (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in
RDAT I - 1996, p.280 ).
-
Orbene
il ricorrente sostiene che la decisione dell’UEF di attendere sino alle ore
15.15 per procedere all’aggiudicazione dell’autovettura sia contraria all’art.
126 cpv. 2 LEF, in quanto l’esecuzione sarebbe dovuta cessare pochi istanti
dopo le ore 15.00, orario d’inizio previsto per l’incanto. Tale tesi non può
essere condivisa, considerando che la norma invocata non contiene disposizioni
al riguardo, ma si limita a indicare che se non è fatta un’offerta
sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare (cfr. Art.
126 LEF). La questione va quindi vagliata piuttosto sotto il profilo
dell’opportunità, e cioè dell’uso inadeguato del proprio potere di
apprezzamento. Sennonché, nemmeno sotto questo profilo il ricorso è destinato a
miglior successo. Infatti nel provvedimento impugnato non è possibile scorgere
simili estremi e cioè un ingiustificato uso del potere di apprezzamento
conferito all’Ufficio in questo specifico contesto in assenza di disposizioni
precise al riguardo. Un breve periodo di attesa, in casu 15 minuti, rientra nel
potere di discrezione dell’Ufficio, e nel caso in oggetto ha permesso
d’incassare almeno fr. 200.--, importo destinato a parziale copertura dei costi
cagionati dall’esecuzione. Ne consegue la reiezione del ricorso.
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La
domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta. Infatti seppure il diritto
al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è
escluso per principio nella procedura di ricorso davanti all’Autorità di
vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. Art. 15a LPR), esso presuppone in ogni caso,
oltre al requisito dell’indigenza della parte richiedente, anche che egli non
sia in grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia
probabilità di esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame
fa palesemente difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito
sfavorevole.
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Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 126 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 dicembre 1996 __________, è respinto.
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La
domanda di assistenza giudiziaria 23 dicembre 1996 di __________è respinta.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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