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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.212
Data decisione, Autorità:
08.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00212
Lugano
8 giugno 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 novembre 1997 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il
pignoramento di salario 14 ottobre 1997 nell'esecuzioni n. __________ e n.
__________ promosse da
rappr.
dal __________
e
rappr.
dall'__________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 2 dicembre 1997 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
__________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso
dei loro crediti.
B. Il
14 ottobre 1997 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento del salario
dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo
base fr. 925.--
Figli
minorenni fr. 300.--
Locazione fr.
500.--
Cassa
malati fr. 296.50
Pasti fr.
180.--
Ass.
Diverse fr. 100.--
Totale
deduzioni fr. 2’301.50
Con
scritto 7 novembre 1997 veniva notificato alla ditta __________, datrice di
lavoro di __________, il pignoramento, con effetto immediato, del salario
dell’escusso per la somma eccedente l’importo mensile di fr. 2’301.50.
C. Con
ricorso 19 novembre 1997 __________ si è aggravato contro il calcolo del minimo
di esistenza effettuato dall’Ufficio. Il ricorrente sostiene che l’UE non
avrebbe tenuto conto, nella giusta misura, delle spese sostenute per il
mantenimento del figlio. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza
venga rivisto.
D. L’UE
chiede che il ricorso venga respinto, sostenendo la correttezza del proprio
operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza emanata da
questa Camera (di seguito. Tabella), l’importo base per una persona sola che
vive presso parenti e di fr. 925.--. Il ricorrente sostiene di abitare con la
madre, quindi l’importo di fr. 925.-- riconosciuto dall’UE è da ritenere
corretto.
-
Il
supplemento all’importo base per ogni figlio a carico, di età compresa tra i 6
e 12 anni ammonta fr. 300.-- (cfr. punto 1.2.1 Tabella). L’escusso deve
provvedere al mantenimento di un figlio di __________ anni, per il quale
l’Ufficio ha giustamente considerato un importo di fr. 300.--.
-
Dal
certificato della __________ si evince che il premio mensile pagato
dall’escusso ammonta a fr. 296.50, di cui solo fr. 278.-- riferite a
prestazioni obbligatorie secondo la LAMal.
Considerato
che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente
l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore
non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UE
di Lugano.
-
Il
ricorrente sostiene di versare il 50% del canone di locazione alla madre. Di
conseguenza l’importo di fr. 500.-- calcolato dall’UE a tale scopo, appare
adeguato alle circostanze. Anche l’importo di fr. 180.-- esposto per i pasti
consumati fuori dall’economia domestica è coretto, corrispondendo al massimo di
quanto previsto dal punto 2.4.3 della Tabella. Atteso che è stato inoltre
riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- per assicurazioni diverse, non
esistono ulteriori elementi che consentano di scostarsi dal calcolo del minimo
di esistenza effettuato dall’UE di Lugano.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 novembre 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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