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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.21
Data decisione, Autorità:
19.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00021
Lugano
19 agosto 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione
n. __________ del 29 novembre / 2 dicembre 1996 promossa contro
in materia di prosecuzione
dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
il 29 luglio 1996 __________ ha emanato una decisione amministrativa riferita a
"premi arretrati" a carico di __________ nemmeno indicati in termini
numerici;
che
dagli atti non risulta se la decisione amministrativa è stata impugnata;
che
__________ ha formulato il 20 novembre 1996 all'UEF di Locarno una domanda
d'esecuzione per Fr. 510.--;
che
il 29 novembre 1996 l'UEF di Locarno ha emesso il PE contro __________ per Fr.
510.--;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
l'11 dicembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione,
sostenendo che il credito è stato accertato da decisione amministrativa
asserita cresciuta in giudicato;
che
con provvedimento 8 gennaio 1997 l'UEF di Locarno ha respinto la domanda di
prosecuzione, atteso che la procedura speciale di rigetto in materia di
assicurazioni sociali è possibile solo se la decisione amministrativa è
successiva all'opposizione al precetto esecutivo;
che
con tempestivo ricorso 16 gennaio 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del
provvedimento 8 gennaio 1997, atteso che "siccome la legge non stabilisce
in quale momento debba essere emanata una decisione, l'assicuratore ha la
libertà di scegliere quando emanare una decisione, se in epoca successiva o
precedente l'esecuzione" e che siffatto modo di procedere "viene
accettato dagli uffici di esecuzione situati fuori del Cantone Ticino";
che
il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di
essere giudice in causa propria;
che
l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites
et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques
Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione
nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal
profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola
senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che
l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale
espressa;
che
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97
cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III
62-66);
che
analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che
la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a
determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di
specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione
amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF
121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
che
il precetto esecutivo (emesso il 29 novembre 1996) è nel caso di specie
successivo alla decisione amministrativa resa dall'__________ (29 luglio 1996);
che
in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è inidoneo a rigettare
l'opposizione a un precetto esecutivo non ancora emesso;
che
l'UEF di Locarno si è correttamente determinato con il provvedimento 8 gennaio
1997, a prescindere dal manifesto lapsus calami vel machinae in cui è incorso
scrivendo "antecedente la" in luogo di "successivo alla";
che
il ricorso di __________ deve pertanto essere respinto
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 80,
85, 86 e 88 LAMal
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 16 gennaio 1997 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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