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Numero d'incarto:
15.1997.200
Data decisione, Autorità:
27.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00200
Lugano
27 luglio 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nelle esecuzioni in via
di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, __________, __________
promosse da
patr.
dall'avv. __________
nei
confronti dei ricorrenti e di
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 14 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
29 ottobre 1997 l’UEF di Locarno notificava a __________ e __________ la
comunicazione della domanda di realizzazione della part. 127 __________ di
__________, foglio PPP __________ a seguito della domanda della creditrice
ipotecaria procedente __________ sulla base della sentenza 1. ottobre 1997 del
Pretore di Locarno - Campagna che ha rigettato in via definitiva l’opposizione
ai precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________, __________, __________.
B. Con
scritto 5 novembre 1997 il legale di __________ e __________ chiedeva all’UEF
di correggere la comunicazione della domanda di vendita e tutte le future
comunicazioni in maniera tale che __________ e __________ apparissero non più
come debitori, ma solo terzi proprietari del pegno. Nel contempo chiedeva quali
documenti avrebbe dovuto inoltrare per motivare una domanda di pagamento rateale
del debito.
C. Con
scritti 6 novembre e 11 novembre 1997 l’UEF di Locarno comunicava la
concessione della dilazione di pagamento chiedendo un primo versamento di fr.
170’000.-- entro 5 giorni ed il pagamento del debito restante in 12 rate
mensili, così come previsto dall’art. 123 LEF. Inoltre precisava che __________
e __________ sono da considerare non solo terzi proprietari del pegno, ma anche
debitori solidali, e ciò sulla base del dispositivo n. 1 della sentenza 1.
ottobre 1997 della Pretura di Locarno - Campagna.
D. Con
ricorso 13 novembre 1997 __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF
di Locarno chiedendo l’annullamento delle decisioni 6 e 11 novembre 1997. I
ricorrenti sostengono che l’Ufficio avrebbe violato l’art. 123 cpv. 3 LEF non
tenendo conto della situazione economica dei debitori e del creditore
procedente __________. La richiesta 5 novembre 1997 relativa ai documenti da
produrre per ottenere una dilazione di pagamento sarebbe stata finalizzata al
rispetto dell’art. 123 cpv. 3 LEF. Inoltre l’UEF avrebbe commesso un errore di
apprezzamento modificando i considerandi della sentenza pretorile, la quale non
considererebbe i ricorrenti debitori della __________, ma unicamente terzi
proprietari del pegno.
E. Con
osservazioni 21 novembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso
sostenendo che l’UEF non doveva in alcun modo accertare le condizioni
economiche dei debitori, essendo l’onere di tale prova a carico dei debitori
qui ricorrenti. Inoltre l’UEF avrebbe a giusto titolo rifiutato di designare i
ricorrenti quali terzi proprietari del pegno, in quanto ciò sarebbe in
contrasto con il dispositivo della sentenza pretorile.
F. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 123 cpv. 1 LEF se il debitore rende verosimile di essere in grado di
estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e
regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della
prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo. La
determinazione delle rate di acconto e il loro ammontare sono stabilite
dall’ufficio in base al proprio potere di apprezzamento. (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 27, n.17, p. 218).
L’importo delle rate deve essere fissato tenendo conto delle condizioni
economiche del debitore, ma anche degli interessi del creditore, atteso che il
pagamento rateale deve permettere l’estinzione del credito posto in esecuzione.
(cfr. Art. 123 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 27 n. 19, p. 218).
-
Nel
caso di specie l’UEF ha fissato per l’estinzione del debito dei ricorrenti nei
confronti della __________, ammontante a oltre fr. 2’000’000.--, oltre
interessi e spese, 12 rate mensili di fr. 170’000.-- l’una, oltre ad un
versamento iniziale di pari importo. Orbene tale rateizzazione avrebbe permesso
nell’interesse del creditore, ma anche del debitore, di estinguere il debito
entro il termine fissato dall’UEF. L’ufficio non avrebbe in alcun modo potuto
fissare importi rateali inferiori, pena la mancata estinzione del debito entro
il termine massimo fissato per il differimento della realizzazione. Le
argomentazioni dei ricorrenti circa la mancata comunicazione da parte dell’UEF
dei documenti necessari a motivare un domanda di pagamento rateale appaiono
inconsistenti e pretestuose, anche considerando il fatto che questi ultimi non
hanno neppure versato la prima rata dell’importo posto in esecuzione. Tale
condizione costituisce infatti la premessa obbligatoria per il differimento
della realizzazione (cfr. DTF 97 III 118; Amonn/Gasser, op. cit. , § 27 n. 16,
p. 217). Di conseguenza il ricorso deve su questo punto essere respinto, non
avendo l’UEF di Locarno, fissando l’importo delle rate mensili, violato il
proprio potere di apprezzamento.
-
I
ricorrenti asseverano che l’UEF li avrebbe erroneamente indicati quali debitori
della __________, mentre i considerandi della sentenza 1. ottobre 1997 della
Pretura di Locarno - Campagna li indicherebbe unicamente quali terzi
proprietari del pegno. Il dispositivo n.1 della sentenza in oggetto indica
chiaramente il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposto ai
precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti dei ricorrenti dalla
__________. __________ e __________ sono stati riconosciuti debitori della
__________ e non unicamente terzi proprietari del pegno, come sostenuto nel
gravame. L’UEF ha quindi agito correttamente designandoli come debitori nella comunicazione
della domanda di vendita 29 ottobre 1997. L’Ufficio non avrebbe potuto
d’altronde modificare il dispositivo di una sentenza, non rientrando tale
facoltà nel proprio potere di cognizione. I ricorrenti avrebbero dovuto, se del
caso, impugnare nelle dovute sedi la sentenza pretorile, e non adire la via del
ricorso LEF. Il gravame non merita quindi tutela neppure su questo punto.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 17, 123 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 novembre 1997 di __________ e __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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