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Numero d'incarto:
15.1997.2
Data decisione, Autorità:
02.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00002
Lugano
2 febbraio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 dicembre 1996 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Leventina e meglio contro la decisione 17 dicembre 1996 alla
vendita dei beni mobili pignorati nelle esecuzioni n. __________ __________
__________, __________ __________ promosse da
rappr.
patr.
dall'avv. __________
rappr.
rappr__________
nei confronti di __________
richiamata l’ordinanza presidenziale,7
gennaio 1997 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni :
-
21 gennaio 1997 del __________
-
22 gennaio 1997 dello __________
-
3 febbraio 1997 dell’UEF di Leventina;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 26 marzo 1996 il Pretore di Leventina ha concesso alla __________ una
moratoria concordataria di 4 mesi (poi prolungata di due mesi con decreto 10
luglio 1996). Nel periodo precedente la moratoria concordataria il Comune di
__________, il __________ hanno ottenuto il pignoramento di alcuni macchinari
della __________ nel quadro di esecuzioni relative a crediti fiscali. Le
domande di vendita sono state presentate già prima della moratoria, ma sono
rimaste in sospeso a seguito di dilazioni concesse dall’UEF alla debitrice. Nel
corso della moratoria concordataria, allo scopo di evitarne il deprezzamento,
le macchine furono vendute, previo consenso dell’UEF, nel settembre 1996 e il
ricavo di fr 440’000.-- fu depositato su un conto presso la __________.
B. Il
4 ottobre 1996 ebbe luogo l’udienza per l’omologazione del concordato.
Constatato che la maggioranza dei creditori non aveva accettato il concordato,
il Pretore revocò seduta stante la moratoria concordataria. Su istanza di un
creditore presente all’udienza, fu decretato in data 7 ottobre 1996 il
fallimento della __________.Con scritto 11 dicembre 1996 l’UEF di Leventina,
previa consultazione a mezzo di circolare dei creditori noti, ha nominato l’ex
commissario del concordato __________, amministratore speciale del fallimento.
C. Con
lettera 6 novembre 1996 il legale della __________ rende attento l’UEF che, a
suo parere, il ricavo della vendita dei macchinari pignorati prima della concessione
della moratoria concordataria andava attribuito alla massa fallimentare
__________ e non ai creditori pignoranti. Con decisione 17 dicembre 1996 l’UEF
si è determinato nel senso di non poter condividere il parere espresso dalla
__________, e di voler versare i fr. 440’000.-- ricavati dalla vendita dei
macchinari pignorati ai tre creditori che avevano ottenuto il pignoramento.
L’UEF motiva la sua decisione come segue:
“E’ ben vero (...) che le esecuzioni restano sospese durante la moratoria
concordataria. Osserviamo peraltro che la vendita è stata autorizzata in
applicazione dell’art.124 LEF. Con la non omologazione del concordato le
esecuzioni si riattivano e pertanto ci sembra giusto che i beni realizzati
prima dell’apertura del fallimento o il loro controvalore in moneta, venga
estromesso dall’inventario del fallimento e messo a disposizione dei creditori
pignoranti.”
D. Con
tempestivo ricorso 27 dicembre 1996 la __________ chiede l’annullamento della
decisione dell’UEF di Leventina, in quanto non si sarebbero verificati i
presupposti dell’art 124 LEF, e inoltre una vendita ordinaria sarebbe stata
esclusa durante la moratoria in virtù della art. 297 LEF. La vendita sarebbe
stata quindi possibile unicamente grazie ad un accordo tra il commissario del
concordato, che peraltro avrebbe agito correttamente riservando le pretese
della futura eventuale massa fallimentare, e i creditori pignoranti. Tale
riserva sarebbe ravvisabile nella lettera del 7 giugno 1996 scritta ai
creditori pignoranti ove si afferma che, il ricavo della realizzazione deve
essere tenuto vincolato “ fino a decorrenza del termine per chiedere il
fallimento...”.La decisione dovrebbe quindi essere annullata, poiché oltre ad
essere contraria alla legge, lederebbe il principio della buona fede .
E. Con
osservazioni 21 gennaio 1997 il Comune di __________ si oppone al ricorso, e
quindi all’annullamento della decisione dell’UEF di Leventina, in quanto la
vendita dei macchinari sarebbe dovuta avvenire già nel mese di dicembre 1995,
se l’UEF non avesse concesso alla debitrice una dilazione. Inoltre, in ogni
caso la vendita è avvenuta correttamente, essendo adempiuti i presupposti
dell’art.124 LEF.
F. Lo
__________, così come la __________ nelle loro osservazioni congiunte del 22
gennaio 1997 ribadiscono la correttezza della decisione dell’UEF e chiedono la
reiezione del ricorso, in quanto al momento del fallimento i beni non erano più
di proprietà del debitore, essendo già stati realizzati .
G. Con
osservazioni 3 febbraio 1997 l’UEF di Leventina ha giustificato la vendita dei
macchinari durante la moratoria concordataria con la necessità di sgomberare
gli spazi occupati dalla __________, onde permettere lo svolgimento
dell’attività della __________, che era in parte subentrata nella produzione
della fallita. La vendita venne effettuata con il consenso dell’Ufficio, il
quale impose alcune condizioni, fra cui la costituzione di un conto bancario
intestato all’UEF allo scopo di separare il provento di tale vendita dalla
massa attiva del concordato. Ribadisce quindi la correttezza e la legalità
della decisione impugnata, rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art 124 cpv.2 LEF l’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli
oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito
comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrecht, Berna 1997, § 27 n.9, p.216 ). La realizzazione anticipata prevista
dall’art. 124 LEF è una misura amministrativa e non un atto esecutivo, quindi
può essere eseguita anche durante le ferie esecutive e i periodi di sospensione
previsti dalla LEF, come nel caso di una moratoria concordataria (Amonn /Gasser,
Op.cit, § 27 n.9, p.216).L’ufficio decide secondo il proprio apprezzamento se
sono adempiute le condizioni per una vendita anticipata.
-
Nel
caso in oggetto la vendita dei macchinari è avvenuta allo scopo di evitarne il
rapido deprezzamento conseguente ad uno smontaggio, nonché gli alti costi di
conservazione derivanti dalla necessità di depositarli altrove. Infatti, i
locali occupati dai macchinari dovevano essere liberati per permettere lo
svolgimento dell’attività della __________, la quale aveva più volte diffidato l’UEF
ed il commissario del concordato ad agire in tal senso (cfr. Lettera 9 agosto
1996 UEF/ Biaggi ).Non vi è quindi dubbio alcuno che la soluzione adottata dall’UEF
di vendere anticipatamente i macchinari , sia stata la scelta più opportuna
atta a tutelare gli interessi dei creditori
-
Con
la dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa tutti i beni pignorati,
non ancora realizzati e tutti gli oggetti sequestrati (art.199 cpv. 1 LEF ).Il
ricavo degli oggetti realizzati nell’ambito di una procedura di pignoramento
sarà ripartito tra i creditori pignoranti, e solo una eventuale eccedenza
spetta alla massa (art. 199 cpv.2 LEF; DTF 107 III 117). Il criterio
determinante per stabilire se un bene appartenga alla massa o meno, è
l’avvenuta realizzazione (Amonn/Gasser, Op. Cit., § 40 n.20, p.318). Anche una
realizzazione anticipata ai sensi dell’art.124 LEF è sufficiente ad escludere
un bene dalla massa fallimentare (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, volume II, Zurigo 1993, § 41 n.18, p.145).
-
Orbene,
non vi è alcun dubbio che al momento della dichiarazione di fallimento della
__________ il 7 ottobre 1996, i beni pignorati erano già stati realizzati, e
quindi non erano più di proprietà della fallita. L’Ufficio ha quindi agito
correttamente ripartendo la somma ricavata tra i creditori pignoranti, in
quanto unici beneficiari di tale importo. Il fatto che il ricavo della vendita
sia stato depositato su un conto vincolato intestato all’UEF, non muta la
sostanza delle cose, in quanto il deposito vincolato era previsto unicamente
sino alla scadenza del termine di contestazione ex art 148 LEF (cfr. Stato di
ripartizione 12 dicembre 1996 UEF di Leventina )Il ricorso deve quindi essere
respinto, e la decisione 17 dicembre 1996 dell’UEF di Leventina di attribuire
l’intero ricavo della vendita dei macchinari della __________, pignorati e
realizzati prima del fallimento, ai creditori pignoranti, deve essere
riconfermata.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 124, 199 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 dicembre 1996 __________, è respinto .
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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