AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1997.189
Data decisione, Autorità:
06.11.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00189
Lugano
6 novembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1997 di
contro l'operato dell'UEF di Locarno
nell'esecuzione n.
__________ dell'UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________ del 23
luglio 1996 del Segretario assessore di Locarno-Campagna, promossa dal
(rappr.
dal __________
contro
__________;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
reclamo 21 maggio 1996 __________ e __________ avevano censurato l'operato del
Comune di __________ (ora: Comune di __________) e richiesto il rimborso di fr.
2'940.40 oltre interessi per imposte comunali 1987/88 come pure "il
riesame completo sulla situazione e sul comportamento del Comune di __________
".
I
reclamanti erano dell'avviso che erano stati costretti a pagare più del dovuto.
B. Il
gravame era stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera con sentenza 2
agosto 1996, ritenuto che:
-
il
reclamo (ricorso nella terminologia post 1° gennaio 1997) è l'istituto che
consente all'Autorità di vigilanza di svolgere le sue funzioni di controllo
sugli organi di esecuzione e fallimento a tutela dei diritti di chi è parte in
un procedimento esecutivo. Su domanda di chi si ritiene leso da un
provvedimento o dall'inazione dell'autorità, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello interviene nella specifica funzione di ripristino
della legalità, dell'opportunità e della tempestiva attuazione della procedura
(Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia
di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.4 n. 1.2. lett.a);
-
l'istituto
del reclamo è previsto dall'art. 17 LEF e ha per oggetto non l’accertamento con
giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione
forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo (di
regola l’ufficio esecuzione e fallimenti, UEF) sottoposto al giudizio
dell’autorità amministrativa di grado superiore (la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità cantonale unica di vigilanza);
-
non
si tratta in primo luogo, dal profilo dogmatico, di procedimento tra creditore
e debitore o tra creditore e terzi ma, in linea di principio, di disputa tra
reclamante e organo amministrativo esecutivo (Cometta, op. cit., p.4 n. 1.2. lett.c);
-
ex
art. 17 cpv.1 LEF la via del reclamo è data solo contro provvedimenti degli
organi di esecuzione e fallimento;
-
il
Comune di __________, ora Comune di __________, non è in tutta evidenza organo
di esecuzione e fallimento e di conseguenza il gravame contro il Comune è
irricevibile per carenza del requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art.
17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR;
-
in
linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza
degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è
invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto
materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di
particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al
potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di
vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in
via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
-
con
provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e
del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo
su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera
dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non
persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in
corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.1. lett.b);
-
nel
caso di specie il preteso avvenuto pagamento dimostra che la procedura esecutiva
si è conclusa e quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale
in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
-
le
questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di
cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti
procedurali delle vicende esecutive;
-
nell'ipotesi
di pagamento di quanto non dovuto, resta comunque aperta - ove se ne realizzino
i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione
dell'indebito.
C. Pendente
il reclamo 21 maggio 1996 e prima di ricevere la sentenza 2 agosto 1996 di
questa Camera, __________ e __________ avevano inoltrato il 25 luglio 1996 un
ulteriore reclamo, censurando il fatto che "un nostro ricorso contro l'operato
del Comune di __________ " non ha avuto alcun riscontro dall'UEF di
Locarno benché siano trascorsi "oltre due mesi" e che "in
compenso abbiamo ricevuto una notificazione di pignoramento per la mia quota
ereditaria, con data 23 luglio 1996".
Il
provvedimento impugnato con il gravame 25 luglio 1996 consiste nella
notificazione 23 luglio 1996, a mezzo del verbale del sequestro e del modulo
n.17 ex art. 104 LEF, del sequestro dei diritti spettanti al debitore
__________ nella Comunione ereditaria fu __________, composta oltre che del
debitore __________ anche di __________ e __________, proprietaria del fondo
part. n. __________ RFP di __________.
D. Con
PE n. __________ il Comune di __________ ha proceduto contro __________ a
convalida del sequestro per il titolo di "saldo imposta comunale
1992/93/94 e interessi imposta comunale 1991".
Con
sentenza 22 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, il Pretore di Locarno-Campagna
ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per fr. 731.20 con interessi al 6.5
% dal 1.1.1993, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal 1.11.1994, fr. 1'058.60
con interessi al 6.5 % dal 11.1.1995 e fr. 309.70 di interessi aggiornati al
1991.
E. Con
sentenza 2 settembre 1997 questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza 4
agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità
indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________, già in Onsernone,
nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n.
__________, atteso che:
-
è
ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e
__________ irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di
Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura;
-
l'esame
in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in
comunione si dimostra pertanto prematuro.
Contestualmente
a siffatto pronunciato, è stato ordinato all'UEF di Locarno di procedere negli
incombenti procedurali connessi al reclamo (ora: ricorso) 25 luglio 1996 di
__________ e __________ (inc. CEF n. 15.96.133).
F. Con
provvedimento 22 settembre 1997, reso dall'UEF di Locarno in applicazione dell'art.
11 cpv.2 LPR, l'organo d'esecuzione ha stralciato dai ruoli il ricorso 25
luglio 1996 di __________ e __________ "in quanto evaso con sentenza CEF 2
agosto 1996 (inc. __________)", ritenuto che entrambi i gravami sono
riferiti a imposte comunali impagate dall'escusso __________ e che la CEF con
decisione 2 settembre 1997 ha dichiarato irricevibile l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF
di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione
dell'interessenza spettante all'escusso e __________ nella Comunione ereditaria
fu __________.
Dal
dispositivo n.3 del citato provvedimento risulta l'indicazione della
possibilità di ricorso alla CEF.
G. Il
17 ottobre 1997 questa Camera ha reso l'atto formale di stralcio dai ruoli.
H. Il
27 ottobre 1997 __________ e __________ si sono ulteriormente aggravati contro
lo stralcio 17 ottobre 1997 di questa Camera e hanno contestato la liceità di
tale conclusione, "in quanto, come da nostra lettera del 26 giugno 1996 all'UEF
di Locarno e quindi al Municipio di __________, non abbiamo ricevuto nessuna
risposta esauriente" e ciò tanto più che "nemmeno dopo che l'istanza
del 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno è stata dichiarata irricevibile e sia
stato dato loro ordine di procedere negli incombenti procedurali connessi al
reclamo, l'UEF non ha fornito alcuna risposta e nemmeno il Municipio del Comune
di __________ in data 11.6.1996 presso l'UEF ha dato seguito a quelle che
sarebbero delle gravissime affermazioni dei reclamanti. Indipendentemente da
qualsiasi nostro errore in termini di legge, di procedure cresciute in
giudicato e di errori di impostazione, rifiutiamo quanto avvenuto e deciso fino
a questo momento per le seguenti motivazioni":
-
condizioni
di salute precarie;
-
comportamento
minaccioso del precettante nei confronti di __________, durante l'assenza di
__________, costringendola a pagare senza averne il diritto;
-
abuso
di potere del precettante che ha indotto __________ a sottoscrivere la
convenzione del 3 novembre 1993, frutto di un errore essenziale sul contenuto;
-
tenore
intimidatorio della lettera 11 giugno 1996 del Municipio del Comune di
__________;
-
le
lettere 9 novembre 1995 e 6 febbraio 1996 del precettante "fanno parte di
quelle da noi considerate pressioni, minacce e abusi di potere, dimostrando uno
spietato accanimento e approfittando inoltre dell'assenza dell'escusso";
-
"chiediamo
pertanto il rimborso di fr. 2'940.40 + gli interessi a riguardo delle imposte
comunali 87/88 nonché il risarcimento per danni morali";
-
"non
trovo legale la notificazione del pignoramento della mai parte in comunione,
seguita dal sequestro n. __________ in data 23 luglio 1996, e men che meno la
riunione indetta per il giorno 11 luglio 1997" come dimostra la sentenza 2
settembre 1997 della CEF.
Considerato
in
diritto:
- Il
pronunciato di stralcio 17 ottobre 1997 di questa Camera non ha portata
propria, limitandosi a constatare che la pregressa determinazione dell'UEF di
Locarno, resa il 22 settembre 1997 in conformità dell'art. 11 cpv.2 LPR e
nell'ossequio degli imperativi procedurali imposti dall'art. 20a cpv.2 n.4 LEF
e 21 cpv.3 LPR, non è stata impugnata nel termine di rito di dieci giorni.
Ne
consegue l'irricevibilità per tardività del gravame.
- In
via abbondanziale e quand'anche il ricorso fosse stato ricevibile, lo stesso
sarebbe stato respinto d'acchito nel merito.
a) I
ricorrenti asseverano in sostanza che, in assenza del debitore __________,
__________ sarebbe stata oggetto di pressioni da parte del Comune di __________
volte a farle pagare debiti inesistenti: per questo motivo i ricorrenti hanno
chiesto la restituzione di fr. 2'940.40 oltre accessori riferiti alle imposte
comunali 1987/88 nonché il risarcimento per danni morali.
b) La
questione connessa alle imposte arretrate riferite al periodo prima del 1991 è
già stata definitivamente risolta con il pronunciato 2 agosto 1996 di questa
Camera, rimasto inimpugnato, che ha dichiarato irricevibile il gravame contro
il Comune di __________ per carenza del requisito di organo d'esecuzione e
fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR del destinatario delle censure.
c) I
ricorrenti disattendono la circostanza, decisiva per la definizione del caso di
specie, che il credito per il quale il precettante procede in via esecutiva -
per il titolo di "saldo imposta comunale 1992/93/94 e interessi imposta
comunale 1991 - dopo averne ottenuto il sequestro, è stato accertato
giudizialmente nella procedura sommaria di rigetto: la sentenza 22 ottobre
1996, pure cresciuta in giudicato, del Pretore di Locarno-Campagna ha infatti
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto
esecutivo, a convalida del pregresso sequestro, n. __________ dell'UEF di
Locarno per fr. 731.20 con interessi al 6.5 % dal 1.1.1993, fr. 1'058.60 con
interessi al 6.5 % dal 1.11.1994, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal
11.1.1995 e fr. 309.70 di interessi aggiornati al 1991.
d) Quando
il creditore procede in virtù di un precetto esecutivo - assistito da sequestro
-divenuto esecutorio, nell'ipotesi che il debitore non voglia o non possa
pagare, il bene dapprima sequestrato e successivamente pignorato - nel caso di
specie l’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa ed
in comunione relitta dal __________, successione composta del debitore
__________, dell'altra ricorrente __________ e di __________, proprietaria del
fondo part. n. __________ RFP di __________ - viene realizzato nelle forme
previste dal diritto esecutivo.
e) L'insistenza
dei ricorrenti nel contestare, a parole, la realtà di fatti accertati
giudizialmente, secondo modalità che vincolano gli organi d'esecuzione chiamati
ad attuare il diritto esecutivo, è al limite del temerario, le allegazioni
dell'escusso e __________ essendo palesemente inconferenti. Come già è stato
loro detto (cfr. sentenza CEF 2 agosto 1996, p.3 i.f.), le questioni di merito
sottese al ricorso sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione
dell'organo d'esecuzione come pure dell'Autorità cantonale di vigilanza,
limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive: già è stato
ricordato all'escusso - come pure all'altra ricorrente, la cui legittimazione ricorsuale
può, visto l'esito, rimanere indecisa - che nell'ipotesi di pagamento di quanto
non dovuto, rimane comunque aperta - ove se ne realizzino i presupposti - la
via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione dell'indebito come
pure, sebbene più ardua nella concreta evenienza, anche l'ipotesi del nuovo
istituto - in vigore dal 1° gennaio 1997 - dell'annullamento o sospensione
giudiziali dell'esecuzione in procedura accelerata ex art. 85a LEF.
-
In
caso di mancato pagamento, riprenderà il suo corso la procedura di
determinazione delle modalità di realizzazione dell'interessenza pignorata: in
conformità dell'art. 132 cpv.3 LEF, gli interessati saranno ulteriormente
citati davanti alla scrivente Camera all'udienza per il contraddittorio volto
alla ricerca della realizzazione più efficace dell'interessenza, atteso che
l'Autorità cantonale di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la
realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti. Le parti
sono comunque rese attente che in tale udienza non si potrà ovviamente più ridiscutere
il fondamento materiale della pretesa creditoria dedotta in esecuzione.
-
Quanto
poi alle ventilate pretese di risarcimento danni e torto morale, va ricordato
il presupposto dell'interesse pratico e attuale: per costante giurisprudenza,
il ricorso serve infatti solo al conseguimento di un fine pratico di procedura
e non alla semplice constatazione di un errato comportamento di un organo
d'esecuzione e fallimento (cfr. Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2). La
procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e
non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale
azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC
cons.9 e rif.).
Le
pretese risarcitorie e i relativi presupposti sono infatti di esclusiva
competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso
e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere.
- Il
ricorso va pertanto dichiarato irricevibile, a prescindere dalla sua
inconsistenza materiale che lo situa al limite del temerario.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 5 ss., 17, 20a, 85a, 86, 104, 132; 9 e 10 RDC; 1, 4, 11 e 21 LPR
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 27 ottobre 1997 di __________, e __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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