AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1997.182
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00182
Lugano
28 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 2
settembre/7 ottobre 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
rilevato
che con ordinanza presidenziale 21 ottobre 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo per la parte eccedente Fr. 600.--;
viste le
osservazioni 5 novembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Sulla
base del seguente calcolo l’UE di Lugano ha pignorato alla ricorrente Fr.
1’200.-- al mese a partire dal 1. settembre 1997:
Introito Fr.
4’250.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc.
C.P. Fr. 72.--
trasferta + pasti fuori
economia
domestica Fr. 308.--
totale Fr.
3’050.--
Eccedenza
mensile pignorabile: Fr. 1’200.--.
C. Contro
siffatto pignoramento si è tempestivamente aggravata __________ chiedendo il
riconoscimento di un supplemento di almeno Fr. 600.-- al mese per le spese di
sostentamento, abbigliamento, igiene, salute ecc. per la figlia, che benché
maggiorenne, non è ancora autosufficiente. Essa ha iniziato la scuola di
apprendista di commercio il mese di settembre 1997. Le spese per l’abbonamento
del treno e dell’autobus ammontano a Fr. 53.-- al mese. Inoltre spende Fr.
15.-- al giorno per i pasti fuori casa. I costi per l’acquisto del materiale
scolastico ammontano a Fr. 50.--/70.-- al mese, avendo dovuto all’inizio
acquistare libri per un totale di Fr. 500.--. Pertanto le spese supplementari
della ricorrente per la figlia ammontano a Fr. 423.-- al mese, ossia Fr. 53.--
per il trasporto, Fr. 300.-- per il vitto e Fr. 70.-- per il materiale scolastico.
La debitrice ha poi rilevato che il rapporto di lavoro iniziato dalla figlia
presso la __________ è stato interrotto. Il datore di lavoro non ha voluto
pagarle lo stipendio per i mesi di agosto e settembre 1997. Il 13 ottobre 1997
ha iniziato a lavorare presso una fiduciaria di Lugano, ma si trova ancora nel
periodo di prova. Se non venisse assunta, frequenterebbe solo la scuola, senza
percepire uno stipendio che per il primo anno di apprendistato ammonta a Fr.
500.-- al mese. La ricorrente ha poi fatto valere spese per l’uso
dell’automobile, che le è necessaria dovendo svolgere la sua attività, quale
puericultrice presso __________, anche durante orari notturni. L’assicurazione
dell’autovettura ammonta a Fr. 533.50 al semestre, la tassa di circolazione a
Fr. 310.--- all’anno e per la benzina per le trasferte per recarsi al lavoro
spende mensilmente ca. Fr. 60.-- oltre a Fr. 10.-- per il parcheggio. Le spese
mensili per l’automobile ammontano a ca. Fr. 185.--. All’importo di Fr. 308.--
per trasferte e pasti fuori domicilio, riconosciuto dall’UE, vanno quindi
aggiunti Fr. 43.-- al mese. Per la cassa malati la debitrice ha chiesto il
riconoscimento di Fr. 226.50 al mese per sé e per la figlia. Essa ha poi
preteso il riconoscimento dell’assicurazione per il mobilio domestico e per la
RC generale per un importo mensile di Fr. 34.20. La ricorrente ha infine
prodotto un certificato secondo il quale necessita di trattamenti fisioterapici
per problemi alla schiena. Le spese non coperte dalla cassa malati ammontano a
ca. Fr. 400.-- all’anno, ossia a Fr. 33.50 a al mese.
D. Con
le sue osservazioni l’UE di Lugano ha confermato il suo operato.
E. Interrogata
formalmente __________ ha dichiarato che la figlia ha iniziato il mese di
settembre 1997 la scuola di apprendista di commercio a __________. In ottobre
ci ha però ripensato ed ha ripreso a frequentare il __________, dove ha
frequentato l’ultimo anno. Si tratta di una scuola a tempo pieno, per cui, la
figlia non ha mai lavorato e non ha pertanto percepito alcun stipendio. Essa ha
prodotto una dichiarazione 24 giugno 1998 della predetta scuola, in cui viene
attestato che __________ ha frequentato il corso triennale nella sezione
tessitori, conseguendo nel giugno 1998 l’attestato federale di capacità quale tessitrice
a mano (doc. N). La ricorrente ha rilevato che la figlia ha interrotto
l’apprendistato presso la __________ e che non ha mai iniziato a lavorare
presso la fiduciaria di Lugano, contrariamente a quanto esposto nel suo
ricorso. Per frequentare il __________ le spese ammontano a Fr. 53.-- al mese
per il treno, Fr. 165.-- all’anno per il bus, Fr. 15.-- al giorno per il
pranzo. Per l’acquisto del materiale scolastico ha dovuto versare ca Fr.
1’000.-- all’anno. La ricorrente ha poi confermato le spese fatte valere nel
suo ricorso per le sue trasferte per raggiungere il posto di lavoro, per
l’assicurazione malattia, l’assicurazione mobilio domestico e RC, così come per
le sedute di fisioterapia.
Considerato
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Le
spese sostenute dal debitore per gli studi superiori dei suoi figli maggiorenni
non possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza del debitore
e della sua famiglia (DTF 98 III 34).
b) Nel
caso di specie la ricorrente ha rilevato che la figlia, nata il 25 agosto 1976,
nel settembre 1997 ha iniziato la scuola di apprendista di commercio, per poi
riprendere in ottobre a frequentare l’ultimo anno del corso di tessitura della
durata di tre anni presso il __________, dove nel giugno 1998 ha conseguito il
diploma federale. Orbene secondo la giurisprudenza del Tribunale, le spese per
gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono essere considerate nel
calcolo del minimo vitale del debitore. Nel caso di specie le spese fatte
valere dalla ricorrente riguardano la frequentazione dell’ultimo anno del corso
di tessitura della durata di tre anni presso il __________, che la figlia della
debitrice aveva già iniziato. Non si tratta pertanto di riconoscere le spese
inerenti studi superiori, bensì di permettere alla figlia della ricorrente,
frequentando l’ultimo corso della durata limitata da settembre 1997 a giugno
1998, di concludere i suoi studi con un diploma (cfr. dichiarazione del
__________ 24 giugno 1998 concernente il conseguimento dell’attestato federale
di capacità quale tessitrice a mano). Pertanto, in analogia con la
giurisprudenza del Tribunale federale, che nonostante non riconosca le spese
per una scuola privata, concede al debitore un lasso di tempo adeguato per adattare
tale esborso (DTF 119 III 70), in casu appare corretto permettere alla figlia
della debitrice di terminare il corso triennale di tessitura con un diploma,
atteso che si tratta di un periodo limitato. Non conseguendo però fino alla
conclusione degli studi alcun reddito, alla ricorrente vanno riconosciute per
quel periodo, ossia fino al 30 giugno 1998, le spese per il mantenimento della
figlia.
c) Secondo
la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in
vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella), per figli dai 16 ai 20 anni
viene riconosciuto un supplemento di Fr. 500.-- al mese.
Il
punto 2.6 della Tabella prevede il riconoscimento delle spese supplementari per
l’istruzione dei figli (mezzi di trasporto pubblico, materiale scolastico e
simili) fino alla maggiore età.
Alla
ricorrente va pertanto riconosciuto per le spese di mantenimento della figlia
agli studi l’importo di Fr. 500.-- al mese.
Inoltre
le va riconosciuto l’importo di Fr. 53.-- al mese per l’abbonamento del treno e
Fr. 14.-- per il bus per il tragitto da __________ a __________, dove si trova
il __________. Secondo la dichiarazione 8 luglio 1998 di tale istituto (doc. O)
le spese per l’acquisto di materiale scolastico e di lavoro ammontano a Fr.
800.-- per tutto l’anno scolastico, ossia da settembre a giugno 1998, ossia
fr. 80.-- al mese per il periodo da settembre a giugno 1998. Secondo la
predetta Tabella per pasti consumati fuori dall’economia domestica viene
riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- al giorno. Pertanto per i
pasti di mezzogiorno va computato un supplemento di Fr. 9.-- per 20 giorni di
scuola al mese, ossia complessivamente Fr. 180.-- al mese.
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (DTF 104 III 75 cons. 2a)-b), 97 III 52); Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997 § 23 n. 27 p. 170).
Nel
caso di specie, come già deciso in un precedente ricorso di __________ (cfr.
inc. VIG 15.94.75, sentenza 26 aprile 1995), alla debitrice va riconosciuta la
necessità di far uso dell’automobile per recarsi sul posto di lavoro, atteso
che essa lavora come puericultrice presso __________, svolgendo la sua attività
anche durante orari notturni. Nel calcolo del suo minimo di esistenza va di
conseguenza computato le spese per l’assicurazione dell’auto di fr. 533.50 al
semestre, ossia fr. 89.-- al mese, fr. 310.-- all’anno per tassa di
circolazione, ossia fr. 26.-- al mese, fr. 60.-- di benzina, ritenuto che deve
recarsi da __________ e fr. 10.-- al mese per il parcheggio, ossia fr. 185.-
al mese. La richiesta della ricorrente di aumentare l’importo calcolato dall’UE
di Lugano in Fr. 308.--, di fr. 43.-- per i pasti consumati fuori dall’economia
domestica e per le spese di trasferta, va quindi accolta.
-
Secondo
il conteggio premi 8 settembre 1997 (doc. G) la ricorrente paga per
l’assicurazione malattia per sé fr. 156.50 e per la figlia fr. 70.--,
complessivamente fr. 226.50 al mese, per cui nel calcolo del minimo vitale
della ricorrente va tenuto conto dei predetti premi.
-
La
ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 34.20 al mese per i premi per
l’assicurazione mobilio domestico e RC generale. Questo importo non può
tuttavia venire riconosciuto, atteso che si tratta di assicurazioni non
obbligatorie e che riconoscendo queste spese si privilegerebbero le relative
compagnie di assicurazione a scapito degli altri creditori. Abbondanzialmente
si annota inoltre che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si
chiede il riconoscimento venga effettivamente versato ai citati creditori.
a) Secondo
il punto 2.8. della Tabella si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti,
nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese
mediche, farmaceutiche, ospedaliere) e nell’ipotesi che si tratti di spese
proporzionalmente rilevanti.
b) __________
ha chiesto il riconoscimento delle spese per trattamenti fisioterapici non
coperte dalla cassa malati ammontanti a ca. fr. 400.-- all’anno, ossia fr.
33.50 al mese. Dal certificato medico 14 ottobre 1997 (doc. I) si evince che la
ricorrente soffre di problemi cronici alla schiena e che necessita di
fisioterapia 2-3 volte all’anno. La ricorrente ha prodotto copia delle ricevute
di pagamenti effettuati __________ (doc. L) per i tali trattamenti
fisioterapici. Ritenuto che si tratta di cure ricorrenti e che le spese sono
rilevanti in rapporto all’introito della ricorrente, il supplemento richiesto
va riconosciuto.
- Il
minimo di esistenza di ____________________ è calcolato pertanto come segue:
a)
fino al 31 giugno 1998
Introito Fr.
4’250.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
figlia Fr. 500.--
trasferta figlia Fr. 67.--
pasti figlia fuori domicilio Fr. 180.--
materiale scolastico Fr. 80.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati Fr. 226.50
trasferta e pasti Fr. 351.--
cure mediche Fr. 33.50
totale Fr.
4’108.--
Eccedenza
mensile pignorabile dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998: Fr. 142.--
b) dal
- luglio 1998
Introito Fr.
4’250.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati Fr. 156.50
trasferta e pasti fuori domicilio Fr. 351.--
cure mediche Fr. 33.50
totale Fr.
3’211.--
Eccedenza
mensile pignorabile dal 1. luglio 1998: Fr. 1’039.--.
- Il
ricorso 17 ottobre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 17 ottobre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 2 settembre/7 ottobre 1997 dell’UE di Lugano è
riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, si riduce a
Fr. 142.-- al mese dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998, in luogo di Fr.
1’200.-- al mese, mentre aumenta a Fr. 1’039.-- al mese dal 1° luglio
1998.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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