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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.140
Data decisione, Autorità:
16.09.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00140
Lugano
16 settembre 1997
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 agosto 1997 di
contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Leventina
nell’esecuzione n. __________ promossa da
contro
in materia di
notifica dell'avviso di pignoramento e di ricusa;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
l'esecuzione in via di pignoramento n. __________ dell'UEF di Leventina, promossa
dalla __________ contro __________ per fr. 395.80, è giunta allo stadio dell'avviso
di pignoramento;
che
con ricorso 23 agosto __________ non si oppone al pignoramento, limitandosi a
richiedere che venga eseguito non dall'UEF di Leventina ma da quello di Biasca
perché il Pretore di Leventina - che è nel contempo Ufficiale esecutore -
sarebbe prevenuto nei confronti di __________ e __________ per pregresse
vicende giudiziarie sfociate in pronunciati da essi non graditi;
che
il coacervo documentale prodotto è del tutto inconferente;
che
il ricorrente rettamente non censura l'avviso di pignoramento in quanto tale,
trattandosi di atto dovuto in relazione alla fase procedurale raggiunta
dall'esecuzione promossa __________ contro __________;
che
l'escusso è però dell'avviso che sia data la competenza dell'UEF di Riviera e
non dell'UEF di Leventina, atteso che vi sarebbero motivi di ricusazione
dell'Ufficiale esecutore;
che
il ricorrente incentra la domanda di ricusa su evanescenti allegazioni riconducibili
in sostanza a contrasti soggettivi con l'Ufficiale esecutore riferiti a fatti
del tutto irrilevanti dal profilo del diritto esecutivo;
che
ex art. 10 LEF i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli
uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare
le loro funzioni:
-
negli
affari propri;
-
in
quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in
linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea
collaterale fino al terzo grado incluso;
-
negli
affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
-
negli
affari in cui possano per altri motivi avere interessi;
che
il ricorrente non indica quale previsione legislativa sia stata disattesa e in
che consista la violazione;
che
l'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv.3 lett.b LPR nel senso
che l'atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le
norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione;
che
non soddisfa le esigenze di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si
limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF
20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);
che,
benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve
comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che
contrasti di natura soggettiva riconducibili a dissenso su pregressi
pronunciati dell'Ufficiale esecutore, anche nella sua qualità di Pretore del
Distretto di Leventina, sono inidonei a sostanziare che si realizzi il motivo
di ricusazione dell'esercizio delle proprie funzioni negli affari in cui possa
per altri motivi avere interessi (art. 10 cpv.1 n.4 LEF), dovendosi escludere
già d'acchito le ulteriori occorrenze ex art. 10 cpv.1 n. 1-3 LEF (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, p.19-20, n.31-33; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren,
Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in:
ZSR 1996 I, p.203, n.2);
che
il ricorso, al limite del temerario, va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli
art. 7 LPR e 10 LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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