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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.138
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00138/143
Lugano
18 settembre 1998 FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di
rapr.
da __________
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro la circolare 8 agosto 1997 emanata
nell’ambito del fallimento
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 agosto 1997,
con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. A. Il 2 febbraio
1995 si è svolta la seconda assemblea dei creditori del fallimento __________.
L’ordine del giorno di tale assemblea prevedeva al punto 7 il diritto di agire
sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita ex art.
754/756 CO, e al punto 8 la risoluzione sulla rinuncia a diritti contestati o,
se del caso, domanda di cessione di questi stessi diritti a norma dell’art. 260
LEF.
B. Nel
corso di tale assemblea l’ing. __________ chiedeva la cessione del diritto di
agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita giusta gli art.
754/756 CO, nonché la cessione del “diritto di acquistare i crediti non
riscossi derivanti dalle fatture ancora scoperte e non incassate dalle stesse
banche o dall’amministrazione fallimentare.”.
C. Con
circolare 16 luglio 1997 l’UEF di Riviera chiedeva l’autorizzazione dei
creditori alla messa in cessione di tutti i crediti della fallita __________.
In tale scritto si proponeva la cessione dei seguenti diritti:
-
Diritto
di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita (art.
754-756 CO), ad esclusione della problematica delle cessioni generali stipulate
dalla fallita con due istituti di credito.
-
Diritto
di agire contro __________ per l’accertamento di nullità delle cessioni
generali stipulate con la fallita (art. 27 CC e 20 CO) e per la restituzione
degli importi incassati dai due istituti (art. 62 CO).
-
Diritto
di agire contro la __________ e gli organi della fallita solidalmente in
riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito alle due
cessioni generali stipulate con la fallita (art. 41, 97 e 757 CO).
D. Con
ricorso 25, rispettivamente 28 luglio 1997 __________ e il __________ si
aggravano contro la circolare 16 luglio 1997 dell’UEF di Riviera chiedendo
l’annullamento di tutti i provvedimenti in essa contenuti, ed in particolare
l’annullamento del pubblico incanto per la realizzazione dei crediti non
ceduti. La __________ chiede inoltre che l’UEF venga obbligato a scusarsi per
iscritto verso tutti i creditori del fallimento __________ per le affermazioni
contenute nel provvedimento impugnato.
E. In
data 8 agosto l’UEF di Riviera emetteva una nuova circolare con la quale
comunicava che dal momento che la maggioranza dei creditori aveva accettato
tacitamente la proposta di messa in cessione e che un creditore aveva chiesto
la cessione di tutte le pretese elencate nella circolare 16 luglio 1997,
l’Ufficio annullava l’incanto previsto l’11 agosto 1997. L’annullamento
dell’incanto era inoltre dovuto al fatto che la __________ e il __________
avevano interposto ricorso contro la circolare 16 luglio 1997 e la CEF aveva
concesso l’effetto sospensivo ai gravami. Inoltre l’UEF in tale occasione si
scusava con la __________ e il __________ per le affermazioni lesive contenute
nella precedente circolare.
F. Con
ricorso 21 agosto 1997 il __________ si aggrava contro la circolare 8 agosto
1997 dell’UEF di Riviera sostenendo che la stessa altro non sarebbe che l’applicazione
concreta di quanto previsto nella precedente comunicazione ai creditori del 16
luglio 1997. Ne conseguirebbe che la circolare impugnata andrebbe annullata per
gli stessi motivi di cui al ricorso 28 luglio 1997. La ricorrente sostiene
inoltre che non sarebbe possibile che i creditori abbiano accettato la proposta
di messa in cessione , e che uno di loro abbia chiesto la cessione di tutte le
pretese elencate nella circolare del 16 luglio 1997, in quanto proprio
l’accettazione e la cessione sarebbero gli effetti di tale circolare, i quali
non possono intervenire a seguito della sospensione decretata dall’Autorità di
vigilanza. Anche per tale motivo la circolare impugnata andrebbe annullata.
G. Delle
osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 260 cpv. 1 LEF ogni creditore ha
diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa
dei creditori. Una pretesa può essere realizzata conformemente all’art. 256 LEF,
se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda
la cessione (cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, § 47 n.72, p. 390).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Riviera ha giustamente annullato l’incanto, in quanto
la maggioranza dei creditori ha accettato la proposta di messa in cessione e un
creditore ha richiesto la cessione di tutte le pretese contenute nella
circolare 16 luglio 1997. Limitandosi ad annullare l’incanto l’UEF ha agito
correttamente in applicazione di quanto previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF.
Diversamente se l’Ufficio avesse messo in cessione le pretese in oggetto
avrebbe violato l’ordinanza presidenziale di concessione dell’effetto
sospensivo al precedente ricorso 28 luglio 1997 del __________. Di conseguenza
nessuna censura può essere rivolta all’indirizzo dell’UEF, in quanto il
provvedimento impugnato si limita a comunicare l’avvenuto annullamento
dell’incanto previsto in data 11 agosto 1997.
Va inoltre rilevato che con il provvedimento impugnato l’UEF ha evaso la
richiesta di scuse scritte per le affermazioni contenute nella precedente
circolare del 16 luglio 1997, formulata dal __________ e dalla __________ nei
precedenti gravami del 25 e 28 luglio 1997.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 agosto 1997 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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