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Numero d'incarto:
15.1997.132
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00132
Lugano
28 agosto 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Maurizio Roveri, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1 luglio 1997 di
rappr.
dal __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nell'esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
patr.
dall'avv. __________
in materia di anticipazione spese;
viste le
osservazioni 4 agosto 1997 di __________ e 14 agosto 1997 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
di non poter accedere all'istanza per ulteriore scambio di allegati formulata
il 21 agosto 1997 da __________ per carenza dell'indicazione puntuale degli
elementi fattuali necessitanti un complemento di istruttoria;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
__________ procede contro __________ nell'esecuzione n. __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare;
che
il creditore pignoratizio procedente ha chiesto ex art. 152 cpv.2 LEF che il
diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC);
che
__________ ha anticipato fr. 1'000.-- per spese di amministrazione del fondo;
che
con provvedimento 23 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha richiesto "un
primo [recte: secondo] acconto spese di fr. 3'000.-- per poter dare seguito
alla procedura di amministrazione", atteso che:
-
"l'amministrazione
1996 dei beni immobiliari amministrati, come risulta dal nostro scritto 9
maggio scorso, ha registrato un notevole passivo";
-
"per
la gestione 1997 non abbiamo incassato alcun affitto";
-
"ritenuta
l'operazione largamente deficitaria, senza poter garantire la copertura delle nostre
relative spese, ci vediamo costretti a chiedervi un primo acconto spese di fr.
3'000.-- per poter dare seguito alla procedura di amministrazione. In caso di
mancato versamento entro il 31 luglio p.v. riterremo la vs. richiesta priva di
oggetto";
che
con atto 1° luglio 1997, a duplice valenza, __________ formula in una prima
fase domande interlocutorie all'organo d'esecuzione e in seguito allega
espressamente:
"In
mancanza di un esaustivo chiarimento da parte vostra e qualora non
intraprendiate immediatamente tutte le misure del caso, il presente
scritto è da considerare quale formale reclamo alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, affinché
verifichi il vostro operato relativo all'amministrazione degli immobili
pignorati ed ordini tutti i provvedimenti necessari, al fine di ovviare alle
vostre eventuali omissioni";
che
le esigenze di forma fissate dall'art. 7 LPR impongono di motivare l'atto di
ricorso in termini comprensibili e senza ricorrere a rinvii ad allegazioni
aventi altri destinatari;
che
lo scritto 1° luglio 1997 - avente due destinatari, il secondo dei quali
subordinato al comportamento del primo - se da un lato razionalizza i processi lavorativi
aziendali dell'__________, dall'altro ostacola l'evasione sollecita dei gravami
ad opera dell'Autorità di vigilanza nella misura in cui tendesse ad estendere
l'oggetto della disputa non solo a quanto censurato sub "reclamo" (recte:
ricorso, dal 1° gennaio 1997) ma anche alle pregresse argomentazioni e
richieste di chiarimenti esaustivi formulate all'indirizzo dell'UEF di
Bellinzona;
che
oggetto delle lite può pertanto essere solo l'esame della liceità della
richiesta - formulata dall'organo d'esecuzione con il provvedimento 23 giugno
1997 qui impugnato - della seconda anticipazione per spese di amministrazione
del fondo in fr. 3'000.--;
che
l'organo d'esecuzione, cui incombe la cura dell'amministrazione del fondo (art.
102 cpv.3 e 155 cpv.1 LEF; art. 16 ss., 91, 92, 94, 101 cpv.1 ORF), potrà farsi
anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i
redditi insufficienti (art. 68 e 105 LEF; art. 16 cpv.4 ORF);
che
l'anticipazione richiesta in fr. 3'000.--, dopo una precedente di fr. 1'000.--,
si giustifica in considerazione dello sbilancio prodottosi nel 1996 e di quello
prospettato in termini di tutta evidenza per il 1997;
che
il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui si oppone alla chiesta
seconda anticipazione per le spese di amministrazione del fondo, il cui importo
si dimostra del tutto congruo anche avuto riguardo al fatto che restano tuttora
scoperte spese per onorario di amministrazione per circa fr. 11'000.-- e che
dalla ricapitolazione 9 maggio 1997 dell'UEF di Bellinzona si evince per il
periodo 1° aprile / 31 dicembre 1996 uno sbilancio di fr. 27'550.80 (affitti incassati:
fr. 220'500.--; spese sostenute: fr. 248'050.80);
che,
in via abbondanziale, sembra potersi dedurre dallo scritto a duplice valenza dell'__________
che la ricorrente intenda acquisire materiale probatorio in vista di
un'eventuale azione di responsabilità contro l'organo d'esecuzione;
che
per costante giurisprudenza il ricorso serve solo al conseguimento di un fine
pratico e attuale di procedura e non alla semplice constatazione di un errato
comportamento (Art. 21 LEF; DTF 97 III 38 cons.2 e rif.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 n.14 e nota 25
con rif.), atteso che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo
procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in
vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT 1996 I, p.283, n. 3.1.2);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti sono infatti di esclusiva
competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso
e ove se ne realizzino i presupposti, ricorrere (cfr., tra tante, CEF 27
dicembre 1990 in re R. G.);
che
restano comunque riservate censure puntuali su specifici punti in sede di
graduatoria e di stato di ripartizione (art. 157 LEF);
che
il ricorso deve essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 1° luglio 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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