Complaint against bankruptcy warning limited to procedural defects

15.1997.131Autre juridiction26 janv. 1998Dismissed

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Résumé

The Ticino supervisory authority dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano debt enforcement office. The debtor argued that several invoices included in the collection had already been paid and that only a reduced balance remained due. The court held that such merits-based objections cannot be examined in a complaint against the bankruptcy warning. They must be raised by opposition in the enforcement proceedings and, if necessary, in opposition-removal proceedings. No costs or indemnity were charged.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warning: the supervisory authority examines only procedural defects and other formal objections, not substantive disputes over the existence or amount of the debt. Allegations of payment or partial discharge must be asserted by opposition and, where applicable, in the opposition-removal procedure; they cannot be used to attack the bankruptcy warning itself (consid. 1-3). Costs may be waived and no indemnity awarded where the applicable ordinance so provides (consid. 4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.131

Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00131

Lugano 26 gennaio 1998 B/fc//fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di


contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 7/9 luglio 1997 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la ricorrente da


rappr. dall'__________

viste le osservazioni 13 agosto 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di diverse fatture per un importo complessivo di Fr. 12’820.40 oltre interessi e Fr. 500.-- per danni. Non essendo stata interposta opposizione, in seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 7 luglio 1997 la comminatoria di fallimento. Questa è stata notificata all’escussa il 9 luglio 1997.

B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo di avere saldato alcune delle fatture comprese nell’importo posto in esecuzione, per cui della somma pretesa di Fr. 12’820.40 resterebbe da pagare solo l’importo di Fr. 7’274.15.

C. Delle osservazioni dell’UE di Lugano, si dirà se del caso in seguito.

Considerato

in diritto

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative all’avvenuto pagamento di alcune fatture (cfr. narrativa fattuale sub B): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la ricorrente, doveva, se del caso, opporsi alla procedura esecutiva e far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione: – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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