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Numero d'incarto:
15.1997.110
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00110/111
Lugano
17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 17 luglio 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio contro le condizioni d'incanto 9 luglio 1997
relative alla realizzazione della quota di comproprietà della __________ in
liquidazione concordataria e della __________ in liquidazione concordataria
delle PPP cotituite sui fondi part. __________ e __________ di __________
interessanti anche
la liquidatrice concordataria
patr. dall'avv. __________
e la
patr.
dall'avv. __________
richiamata
le ordinanze presidenziali 18 luglio 1997, con le quali ai ricorsi è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
-
4 agosto 1997
della __________
-
6 agosto 1997
della __________
-
18 agosto 1997 dell’UF
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
9 luglio 1997 su incarico rogatoriale della __________ __________, liquidatori
dei concordati __________ e __________, l’UF di Lugano depositava le condizioni
d’incanto dei beni immobili di proprietà delle Masse concordatarie.
Al
punto 16 e al punto 17 delle condizioni d’asta venivano inserite le seguenti
clausole :
“16. Essendo
annotato sul fondo posto in vendita un diritto di differimento dello
scioglimento della comproprietà a norma dell’art. 650 CC, della durata di 30
anni, di grado posteriore alle iscrizioni ipotecarie, iscritto a RF senza il
consenso del creditore ipotecario, il fondo verrà realizzato a norma degli art.
142 LEF e 56/104 RFF, cioè mediante doppio turno d’asta. Con il primo turno
d’asta il fondo verrà realizzato con l’aggravio e nel secondo turno d’asta il
fondo sarà realizzato senza l’aggravio. Il fondo verrà aggiudicato all’offerente
di somma maggiore. “
“17. Con
l’aggiudicazione del fondo è obbligatoriamente connesso un diritto di compera
gratuito per l’acquisto del 3% (ndr. rispettivamente del 15,5%) dell’intero
capitale azionario (nominativo) pari a fr. 3’000’000.-- della Comunione dei
comproprietari , composto di 90 (ndr. 465) azioni nominative da fr.
1’000.--nominali cadauna. L’acquirente riceve queste azioni in comproprietà
secondo le disposizioni dell’art. 646 e ss. CC. Vengono inoltre acquisiti tutti
i diritti e i doveri contenuti nel regolamento sull’uso e l’amministrazione
menzionato a registro fondiario. Il prezzo di acquisto delle azioni ammonta a
fr. 90’000.-- (ndr. 465’000.--). Il diritto di compera verrà esercitato
mediante pagamento di tale importo alla Massa concordataria __________ (ndr).
Il passaggio dei diritti di comproprietà sulle azioni si trasmetterà con il
ricevimento del prezzo di acquisto da parte della __________ (ndr. __________).
Questo diritto si estinguerà 30 giorni dopo l’aggiudicazione della quota di
comproprietà.”
B. Con
ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________, la __________, la __________, la
__________ e la __________ chiedono l’annullamento delle condizioni d’asta n.
__________ e n. __________ relative alla quota di comproprietà del 3% e del
15,5% rispettivamente della __________ in liquidazione concordataria, e della
__________ in liquidazione concordataria. I ricorrenti sostengono che le
condizioni d’asta impugnate sarebbero in contrasto con l’elenco oneri, regolarmente
cresciuto in giudicato. Inoltre la condizione d’asta n. __________ la quale
prevede il doppio turno d’asta, sarebbe contraria alla legge, in quanto non
sarebbe possibile richiedere un doppio turno d’asta per una quota di
comproprietà
C. Con
osservazioni 4 agosto 1997 la __________ chiede in via principale la reiezione
dei ricorsi negando la competenza dell’Autorità di vigilanza adita. In via
subordinata chiede che i ricorsi vengano respinti limitatamente alla condizione
d’asta n.__________ relativa al doppio turno d’asta.
D. Anche
la __________ nelle sue osservazioni 6 agosto 1997 chiede che i ricorsi vengano
respinti per carenza di legittimazione dell’UF di Lugano.
E. Delle
osservazioni dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I
ricorsi 17 luglio 1997 inc.15.97.110 e 17 luglio 1997 inc. 15.97.111 sono
diretti contro le condizioni d’incanto depositate il 9 luglio 1997. I
provvedimenti impugnati differiscono unicamente tra loro per la quota di
comproprietà messa all’incanto, pari al 3%, rispettivamente 15,5% delle PPP
costituite sui fondi part. __________ e __________ di __________ I gravami si
basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati nello stesso modo. Di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle due procedure inc. 15.97.110 e
inc. 15.97.111.
- Il
ricorso all’Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
organo di esecuzione e fallimento (cfr. Art. 17 LEF; art.1 cpv. 1 LPR). Giusta l’art.
1 LPR con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente:
l’ufficio di esecuzione e l’ufficio dei fallimenti;
l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;
l’amministrazione speciale del fallimento;
il commissario del concordato;
i liquidatori nel concordato con abbandono dell’attivo.
Di
regola i provvedimenti eseguiti per rogatoria soggiacciono all’Autorità di
vigilanza dell’ufficio rogante. Un’eccezione è prevista nel caso in cui
l’ufficio rogato agisca autonomamente, in tal caso è data la competenza
dell’Autorità di vigilanza dell’ufficio che deve eseguire il provvedimento (Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 17).
Le
condizioni d’incanto sono stabilite autonomamente dall’ufficio rogato, atteso
che eventuali suggerimenti dell’autorità rogante restano quale atto interno
senza rilievo sul provvedimento finale (cfr. Art. 4 cpv. 2 LEF; Rep. 1991, p.
512).
-
Ne
consegue l’irrilevanza dell’ordine dell’Autorità rogante d’inserire nelle
condizioni d’incanto le clausole n.__________ e n. __________ per stabilire la
competenza ratione loci dell’Autorità di vigilanza: trattandosi infatti di
provvedimento autonomo dell’UF di Lugano è data l’esclusiva competenza
dell’Autorità di vigilanza ticinese.
-
Secondo
la giurisprudenza e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un
presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei
suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione,
costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il
ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende
di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto
della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi
specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).
Nel caso di specie oggetto della realizzazione risultano essere due quote di
comproprietà, rispettivamente del 3% e del 15,5% delle PPP costituite sui fondi
part. __________ e part. __________ di __________. Giusta l’art. 682 cpv. 1 CC
i comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non
comproprietario che acquisti una parte del fondo. Nel regolamento d’uso e
d’amministrazione della comproprietà, annotato a Registro Fondiario il 31 marzo
1994, i comproprietari hanno esplicitamente escluso il diritto di prelazione
legale sancito dall’art. 682 CC.
Orbene
i ricorrenti comproprietari, segnatamente __________, __________ e __________,
non essendo creditori nella procedura concordataria, potrebbero dedurre la
propria legittimazione a ricorrere contro le condizioni d’incanto dalla loro
qualifica di comproprietari del fondo venduto. Avendo però rinunciato
espressamente al diritto di prelazione legale, essi soggiacciono al medesimo
statuto giuridico previsto nella PPP all’art. 712c CC. Di conseguenza i
ricorrenti comproprietari non hanno più alcun interesse specifico per impugnare
le condizioni d’incanto, di modo che non può essere loro riconosciuta la
legittimazione a ricorrere contro le condizioni d’incanto.
La
__________ è l’amministratrice della comunione dei comproprietari __________,
essa non è minimamente toccata dalle procedure concordatarie relative alla
__________ e alla __________, e non può vantare alcun diritto sui beni oggetto
della realizzazione. La legittimazione a presentare ricorso deve quindi essere
negata anche alla __________.
Per
stessa ammissione della ricorrente l’unico interesse vantato dalla __________
nella presente procedura è costituito dal fatto che le azioni oggetto del
diritto di compera previsto alla condizione d’asta n. __________ siano cedute
correttamente. Orbene il provvedimento dell’UF non lede in alcun modo gli
interessi della ricorrente, atteso che eventuali problemi legati all’acquisizione
delle quote del capitale azionario della __________ potranno essere fatti
valere, se del caso, nelle opportune sedi statutarie. Quindi anche quest’ultima
difetta della legittimazione a presentare ricorso
- Ne
consegue l’irricevibilità dei ricorsi.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 682 CC
pronuncia: 1. Le
procedure di cui agli inc. 15.97.110 e inc 15.97.111 sono dichiarate congiunte.
-
I
ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________ __________, __________
__________, __________, __________, __________, __________ __________, sono
irricevibili.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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