AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.103
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00103
Lugano
26
gennaio 1998/B/fc/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell'esecuzione
n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa
contro l'istante da
richiamata l’ordinanza
presidenziale 24/28 luglio 1997;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona;
che
con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la
restituzione del termine per poter far opposizione;
che
il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del
caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF;
che
con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto
all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n.
__________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato,
infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere
e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato
ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione.
Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di
pignoramento;
che
con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte
precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette
l'opposizione tardiva dell'escusso;
che
l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di
rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato
istituito nel suo esclusivo interesse;
che
la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale
tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza
presidenziale 24/28 luglio 1997);
che
la __________ non si è determinata;
che
siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione,
così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che
l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74
cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
- L'istanza
di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________,
al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
1.2. L'UEF
di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle
esecuzioni.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale
autorità cantonale di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster