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Numero d'incarto:
15.1997.00227
Data decisione, Autorità:
08.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00227
Lugano
8 giugno 1998 /MR/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
__________, Cevio, e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione
11 novembre 1997 nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare
n. __________ promossa da
nei confronti del
ricorrente;
viste le
osservazioni 16 dicembre 1997 __________ e 17 dicembre 1997 dell’UEF di Vallemaggia;
esaminati atti e
documenti;
considerato in
fatto e in diritto:
che
con precetto esecutivo n.__________ del 19 agosto 1996 dell’UEF di __________
procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per
l’incasso di un credito di fr.143’398.35 oltre accessori garantito da ipoteca
massimale di nominali fr.140’000.-- gravante in primo grado le part.
n.__________ di proprietà dell’escusso;
che
al precetto l’escusso ha interposto tempestiva opposizione di cui __________
con istanza 6 dicembre 1996 ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio;
che
il 28 gennaio 1997, in sede di discussione sull’istanza di rigetto, l’escusso
ha dichiarato di ritirare l’opposizione e __________ si è impegnata a non
chiedere la vendita del pegno prima del 30 settembre 1997;
che
il Pretore, con decisione 31 gennaio 1997, ha stralciato dai ruoli la causa di
rigetto, “dando atto” dell’avvenuto ritiro dell’opposizione rispettivamente
dell’impegno dichiarato dalla creditrice procedente;
che
con domanda 7 novembre 1997 __________ ha chiesto la vendita degli immobili
oggetto del pegno;
che
con atto 11 novembre 1997 __________ ha comunicato all’escusso l’avvenuta
domanda di realizzazione della creditrice, indicando che “salvo pagamento nel
termine di dieci giorni (...) del saldo di fr. 157’657.60” si sarebbe proceduto
a fissare l’incanto;
che
con ricorso 22 novembre 1997 l’ing. __________ chiede che “la comunicazione
della domanda di realizzazione e quindi la richiesta di realizzazione stessa
venga revocata con effetto immediato”, asserendo in sostanza che “la stima
peritale dell’immobile elaborata da un architetto riconosciuto ammonta a fr.
375’000.--”, che il debito, che ammonta a fr. 156’657.60, “corrisponde al 41.78
% della valutazione peritale” e che “se la proprietà immobiliare venisse messa
in vendita tramite l’esecuzione richiesta non sarebbe possibile procurare
un’altra forma di finanziamento per estinguere il debito”;
che
per l’art.154 LEF il creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione di in
pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla
notificazione del precetto esecutivo, __________ che l’esecuzione è perenta se
la domanda di realizzazione non è fatta nel termine legale o se, ritirata, non
fu più rinnovata (art.154 cpv.2 LEF) e che se è stata fatta opposizione il
termine legale rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria - di merito o di rigetto dell’opposizione - e quello della sua
definitiva definizione giudiziale (art.154 cpv.1 secondo periodo LEF);
che
se il creditore ha domandato la realizzazione, l’ufficio avvisa di ciò
l’escusso (art.155 cpv.2 LEF) e procede relativamente al pegno in modo simile
a come è tenuto a fare per la realizzazione di beni nell’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. art.155 cpv. 1 LEF), in particolare procedendo alla stima
del pegno (art.97 LEF, art. 9 cpv. 1 e 99 RFF) e - nel caso di fondi -
allestendo il relativo elenco oneri (combinati art.140 e 156 cpv.1 LEF; art.29 ss.
e102 RFF);
che
pertanto in concreto l’UEF si è correttamente determinato e in conformità dell’art.__________
cpv.2 LEF ha dato all’escusso indilatamente comunicazione della domanda di
vendita presentata dalla creditrice pignoratizia nei limiti temporali di cui
all’art.154 LEF;
che
accertata la regolarità dell’operato dell’UEF va ricordato al ricorrente che
scopo specifico del pegno, sia esso manuale o come in concreto immobiliare, è
quello di garantire al creditore la soddisfazione del credito per il quale è
stato costituito, e meglio mediante il ricavo della sua realizzazione, e che la
specifica procedura in via di realizzazione del pegno è prevista appunto per
rendere effettiva siffatta garanzia reale;
che
pertanto è nel diritto del creditore pignoratizio chiedere - nei termini e nei
modi stabiliti dalla legge - la realizzazione del pegno qualora il suo credito
non venga soddisfatto direttamente dal debitore;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art.154 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 novembre 1997 dell'ing. __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art.19 LEF.
-
Intimazione
a:
ing. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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