AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00206
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00206
Lugano
29 aprile 1998 /MR/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 settembre 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto __________, quale amministrazione ordinaria nella
procedura fallimentare n. __________ concernente la ricorrente
e meglio contro lo stato di ripartizione finale
depositato l'11 settembre 1997
viste le osservazioni:
-
13 ottobre 1997
dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, __________,
-
13 ottobre 1997 del Comune __________,
-
15 ottobre 1997 della __________,
-
23 ottobre 1997 di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 7
gennaio 1997 del Pretore del Distretto __________, Sezione __________, è stato
pronunciato il fallimento _________, su istanza della stessa fallita.
Constatata la mancanza di attivi, e previo versamento di un importo da parte
della fallita a garanzia delle spese di liquidazione, l’UF ha chiesto e
ottenuto dal medesimo giudice l’autorizzazione a procedere alla liquidazione in
via sommaria, salvo richiesta dei creditori di procedere in via ordinaria
dietro prestazione di garanzia sufficiente per le relative spese
presumibilmente non coperte.
B. In data 31 gennaio 1997 è stata quindi pubblicata
sul __________ e sul __________ la dichiarazione di fallimento con ingiunzione
ai creditori della fallita di insinuare i loro crediti entro il 3 marzo 1997.
C. Il
26 maggio 1997 l’UF ha quindi depositato la graduatoria fallimentare.
D. Con
avviso personale agli interessati, in particolare alla fallita, l’11 settembre
1997 l’UF ha depositato lo stato di riparto 8 settembre 1997, qui
sinteticamente riassunto:
Credito
ammesso Ripartizione Perdite
A. Crediti garantiti da pegno
- __________,fr.
122’946.20 0.00 fr. 122’946.20
totalmente perdente per fr.
122’946.20, viene riportato nella III. classe
B. Crediti non garantiti
Classe I.
nessuno
Classe II.
nessuno
Classe III.
-
__________ fr.
3’921.25 0.00 fr. 3’921.25
-
Comune di __________ fr.
800.00 0.00 0.00 fr. 800.00
-
__________ fr.
13’675.40 0.00 fr. 13’675.40
-
__________ ogno fr.
19’867.40 0.00 fr. 19'867.40
-
zera, fr. 122’946.20 0.00 fr. 122’946.20
Totale fr.
161’210.25
E. Contro
lo stato di riparto insorge con ricorso 18 settembre 1997 la fallita
__________, la quale si oppone al rilascio di attestati di carenza di beni
relativamente ai crediti dello Stato del Cantone Ticino, del Comune di
__________, e della __________, affermando in sostanza:
-
che
l’Ufficio cantonale di esazione dopo le notifiche di tassazione e l’emissione
delle bollette a conguaglio avrebbe effettuato “rimborsi relativi ai periodi di
tassazione 1994/1995/1996 “ e che ”per il 1997 non ci sono importi scoperti” e
che “di conseguenza l’importo indicato di fr. 3’921.25 non è più attuale”;
-
che
anche l’importo di fr. 800.-- a favore del Comune __________ non sarebbe più
attuale, avendo la ricorrente “percepito un rimborso relativo al periodo 1996”
e non essendoci importi scoperti per il 1997;
-
che
in merito al credito __________, “nel mese di aprile 1997 sono stati rimborsati
fr. 5’276.10 dalla __________, __________, per cui dal credito fatto valere
bisogna portare in ogni caso in deduzione questo pagamento”;
-
che
inoltre “a copertura del saldo bisogna considerare i lavori di miglioria”
pagati dalla ricorrente “e di cui il proprietario (Garzoni. n.d.r.) ne
beneficia” avendo in seguito di nuovo affittato i locali con l’impianto idraulico
ed elettrico (fr. 29’000.-- (...);
-
che
quanto alla pretesa ____________________, la ricorrente si oppone nuovamente
all’importo di fr. 19’867.40 (come già fatto il 17 aprile 1997 in sede di
verifica delle insinuazioni) in quanto “il mobilio non è stato consegnato in
modo corretto e non è mai stata emessa una garanzia” rispettivamente “i così
detti servizi resi non sono stati né ordinati né pattuiti”.
F. Nelle
osservazioni 13 ottobre 1997 lo Stato del Cantone Ticino dichiara di “ritirare”
la propria notifica di credito, “in quanto in base alle tassazioni definitive
la __________, per gli anni 1995/96/97, è esente d’imposta”.
G. Anche
il Comune __________, con osservazioni 13 ottobre 1997, attesta in sostanza che
“l’imposta comunale 1996 risulta interamente saldata” e chiede lo stralcio
dell’importo corrispondente (di fr. 800.--) in quanto “non ha più ragione di
far parte dello stato di ripartizione del fallimento” .
H. __________,
da parte sua, afferma in sostanza che dall’importo riconosciuto a suo favore di
fr. 13’675.40 sia possibile dedurre soltanto un importo di fr. 1’956.15, mentre
contesta le altre rivendicazioni della ricorrente.
I. Con
osservazioni 15 ottobre 1997 __________. postula la conferma dello stato di
ripartizione 8/11 settembre 1997 e dell’emissione a suo favore di un attestato
di carenza di beni di fr. 19’867.40 a carico della ricorrente, respingendo in
sostanza ogni contestazione.
L. L’UF
di Lugano dichiara che alla luce delle osservazioni dei creditori interessati e
in considerazione dei nuovi fattori determinanti verificatisi dopo il deposito
della graduatoria, lo stato di riparto va modificato come segue:
N. Creditore Graduatoria Riparto/
ACB
- __________, fr.
122’946.20 fr. 122’946.20
-
Comune di
__________ fr. 800.00 fr. -.--
-
__________ fr.
13’675.40
./.
cauzione 1’956.15 fr. 11’719.25
-
__________ fr.
19’867.40 fr. 19’867.40
-
__________ fr.
3’921.25 fr. -.--
Totale fr.
161’210.25 fr. 154’532.85
In
questa misura postula quindi l’accoglimento del ricorso.
Considerando
in diritto:
a) Per
l’art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione e
il conto finale. La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere
infruttuoso del termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 LEF
(DTF 87 III 80, 88 III 132, 97 III 40; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§48 n.11 p.392; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993,
p.337).La collocazione ricevuta dai creditori nella graduatoria determina lo
stato di ripartizione. Nella procedura di ricorso contro lo stato di
ripartizione ex art. 263 LEF si può di regola esaminare solo se tale stato
corrisponde alla graduatoria (DTF 102 III 159 cons. 2; fra tante CEF 24 novembre 1988 su reclamo T; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.
352).
b) La
giurisprudenza federale ( cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e rif. ivi; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n. 37 p.370)
ha tuttavia attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che
la graduatoria - ancorché definitiva - possa essere modificata (prescindendo
dall’ipotesi di insinuazioni tardive, ammissibili ex art. 251 LEF) segnatamente
quando:
-
un
credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
-
un
credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
-
fatti
nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
Al
potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza sfuggono invece, anche in sede
di ricorso contro lo stato di ripartizione, questioni di diritto materiale
connesse all’esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria ammessa in
graduatoria (cfr. DTF 111 II 84; 98 II 318 cons.4).
- In
concreto è pacifico che la graduatoria depositata il 26 maggio 1997 ha
acquistato forza di cosa giudicata. In effetti la stessa non è stata impugnata
mediante ricorso ex art. 17 LEF per ragioni formali, né è stata oggetto di
contestazione di merito ex art. 250 LEF. Essa costituisce quindi la base per
l’allestimento dello stato di ripartizione, riservate le limitate possibilità
di modifica sopra riportate e di cui si può tenere conto in sede di
ripartizione.
a) Nelle
loro osservazioni sia lo Stato del cantone Ticino (ammesso in graduatoria per
un importo di fr. 3’921.25) che il Comune __________ (ammesso per fr. 800.--)
hanno aderito al ricorso di __________, riconoscendo di essere stati tacitati,
rispettivamente di non essere più creditori nei suoi confronti per gli importi
a suo tempo notificati. I rispettivi crediti possono dunque senz’altro venire
stralciati dallo stato di ripartizione 8/11 settembre 1997.
b) L’importo
di fr. 13’675.40 inserito nello stato di riparto 8/11 settembre 1997 a favore
__________ corrisponde all’importo collocato dall’UF nella graduatoria 26
maggio 1997. Nelle sue osservazioni al presente ricorso il creditore riconosce
di aver ricevuto l’importo di fr. 1’956.15 dalla __________ in forza di una
fideiussione, e limitatamente a questo importo si dichiara tacitata, di modo
che lo stato di riparto , in questa misura, ne può ed anzi ne deve senz’altro
tenere conto. Altra sorte invece devono avere le argomentazioni della
ricorrente in merito a un asserito - e contestato - credito nei confronti
__________ per “lavori di miglioria”, da porre in compensazione con la
(restante) pretesa del creditore: si tratta a non averne dubbio di questione
eminentemente di merito che sfugge al limitato potere di cognizione di questa
Camera. Relativamente a siffatte censure il ricorso si rivela pertanto
inammissibile. In questo senso lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 - pur
con la riduzione dell’importo di fr. 1’956.15 - va confermato in quanto
corretto.
Per
completezza va osservato che il relativo attestato di carenza beni che verrà
emesso nei confronti della fallita farà menzione della circostanza che la
stessa ha contestato, già il 17 aprile 1997 in sede di verifica delle
insinuazioni ex art. 244 LEF, il credito di __________ (cfr. art. 265 LEF).
c) Quanto
al credito __________. di fr. 19’867.40 indicato nello stato di riparto, esso
corrisponde alla pretesa ammessa dall’UF in graduatoria, pure contestata dalla
fallita in sede di verifica. Le contestazioni sollevate dalla fallita con il
presente ricorso, in quanto questioni di merito, sfuggono manifestamente al
potere d’esame dell’Autorità di vigilanza. Su questo punto il ricorso dev’essere
dunque respinto e lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 di conseguenza
confermato. Anche relativamente a questo credito l’attestato di carenza di beni
che verrà rilasciato farà menzione della contestazione della fallita.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 250, 261 e 263
LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 1997
di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza lo stato di ripartizione nel fallimento __________, è rettificato
come segue:
1.1.1.
Sub Classe III. N. 1. Stato del cantone Ticino:
in
luogo di fr. 3’921.25, è iscritto fr. -.--
1.1.2. Sub Classe III. N.3. Comune _________:
in
luogo di fr. 800.00, è iscritto fr. -.--
1.1.3 Sub
Classe III. N.4. __________,
in
luogo di fr. 13’675.40 è iscritto fr. 11’719.25
1.2. Tutte
le altre posizioni sono confermate.
1.3. L’UF
modificherà lo stato di ripartizione come ai dispositivi che precedono,
procedendo nel contempo alla rettifica dei totali corrispondenti
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster