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Numero d'incarto:
15.1997.00173
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00173/177
Lugano
4 giugno 1998FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 ottobre 1997
contro
l'operato
dell'UEF di Bellinzona e meglio
contro il pignoramento 24 settembre 1997
nell'esecuzione
n. __________ promossa da
__________ rappr. da __________
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza
presidenziale 7 ottobre 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 7 novembre 1997
dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 74’702.50
oltre interessi e spese. L’UEF di Bellinzona ha stabilito il minimo di
esistenza del debitore come segue :
Guadagno: debitore fr.
3’977.--
coniuge fr.
4’100.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr.
1’370.--
affitto fr.
1’030.--
riscaldamento fr.
100.--
cassa malati fr.
695.--
trasferte fr.
200.--
spese diverse fr.
200.--
totale fr.
3’595.--
eccedenza pignorabile fr.
2’215.45
B. Sulla base di tale
calcolo l’UEF con decisione 23 settembre 1997 informava il legale dell’escusso
di aver ordinato la trattenuta mensile di fr. 1’737 presso la __________ a far
tempo dal mese di settembre 1997.
C. Con ricorso 9 ottobre
1997 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che il calcolo del
minimo d’esistenza, alla voce guadagno, avrebbe erroneamente considerato il
reddito della moglie e i redditi dell’escusso derivanti da prestazioni dell’assicurazione
invalidità e della previdenza professionale. Inoltre il ricorrente chiede che
vengano considerate le seguenti deduzioni:
-
oneri per imposte,
-
partecipazioni e
franchigia non coperta dalla cassa malati,
-
leasing della propria
autovettura e di quello della moglie,
-
spese varie non coperte
dall’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
D. Con osservazioni 7
novembre 1997 l’UEF di Bellinzona chiede la reiezione del gravame, ribadendo la
correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro
o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo
o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel caso in cui sia
il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art.
163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura
delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha
stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo
luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale
comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con
il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta
sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p.
178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il
reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta.
-
Le prestazioni della
previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di
previdenza (cfr. Art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono
limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF,
indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio
(DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui
eccedono il minimo vitale. La rendita d’invalidità pagata al debitore dalla sua
cassa pensione __________, a causa della sua incapacità lavorativa, è quindi
pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce ( Amonn/Gasser, op.
cit., § 23 n. 47, p. 174).
-
__________ pretende
che venga tenuto conto degli oneri per imposte comunali, cantonali e federali.
La giurisprudenza si é già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale
non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (DTF
69 III 41-42).
Perché si diano privilegi
in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal
senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di
questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di
fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il
debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro
confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi
alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o
all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF
per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che
le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte non
possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce
dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che
il debitore pretende sia concesso all’Autorità fiscale. Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati agli enti pubblici (Comune,
Cantone, Confederazione) creditori.
-
Il ricorrente chiede
che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie e
delle partecipazioni alle spese. Orbene, dai certificati della cassa malati
__________ , __________ e __________ prodotti dal ricorrente si evince che
l’importo di fr. 695.-- riconosciuto dall’UEF è da considerare eccedente la
norma , non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal: il
divieto della reformatio in peius ( art. 22 LPR) non consente di trarne conclusioni
processuali in questa sede. Considerato che quale assicurazione malattia può
essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del
minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre
all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
-
Le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo d’esistenza del
debitore solo se il veicolo venga dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,
ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (DTF 104 III 75 cons. 2a e 2b, 97 III 52). Nel caso di specie, il
debitore non esercita alcuna attività lucrativa e alla moglie sono stati
riconosciuti fr. 200.-- per raggiungere il proprio posto di lavoro. Le spese
per il pagamento dei canoni leasing non possono pertanto venire riconosciute.
-
Non possono inoltre
essere accolte le richieste del ricorrente relative ad ulteriori riduzioni per
spese varie, in quanto già inglobate nell’importo base di fr. 1’370.-- e
nell’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
-
Ne consegue la
reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF),
perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1997
__________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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