Bankruptcy warning upheld despite alleged misidentification of debtor

15.1997.00169Autre juridiction26 mars 1998Dismissed

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Résumé

The supervisory complaint against a bankruptcy warning was dismissed. The appellant argued that the enforcement and earlier proceedings had been directed against the wrong legal entity. The court held that the enforcement request, continuation request, writ, and bankruptcy warning were all addressed to the same partnership and corresponded to the commercial-register entry. It further held that any objection to the designation of the defendant had to be raised against the earlier decisions, not in a complaint against the warning. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 88 and 159 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warning based on alleged misdesignation of the debtor entity. Where the enforcement request, continuation request, writ and warning consistently designate the same partnership and conform to the commercial register, there is no defect justifying annulment of the warning. A party-designation objection against earlier judicial decisions cannot be raised for the first time in supervisory proceedings against the bankruptcy warning itself (consid. 2-4). Under the applicable federal rules, no costs or indemnities are levied in such proceedings.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.00169

Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00169

Lugano 26 marzo 1998 /MR/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 settembre 1997 di


contro

contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 nell’esecuzione n.__________ promossa da

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° ottobre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 13 ottobre 1997 __________ e 14 ottobre 1997 dell’UE di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che su istanza 17 dicembre 1997 presentata da __________, , nei confronti di “, via __________ ”, il Pretore del Distretto di ___, Sezione ________, con decisione 30 aprile 1997, ha condannato “” al pagamento all’istante dell’importo di fr. 5’353.-- oltre accessori e deduzione degli oneri di legge sulla base di un rapporto di lavoro;

che con domanda di esecuzione 20 maggio 1997 __________, , ha quindi chiesto all’UE __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro “ (Società in nome collettivo), __________ ”, per un importo di fr. 5’353.-- oltre accessori a titolo di “pretese salariali”;

che al PE n. __________ del 23 maggio 1997 è stata interposta tempestiva opposizione per la parte escussa da __________, moglie di __________;

che con istanza 24 giugno 1997 - ancora presentata nei confronti di “__________, ”

  • la creditrice ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della decisione pretorile 30 aprile 1997, cresciuta in giudicato;

che con sentenza 25 agosto 1997 la __________ sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________;

che con atto 9 settembre 1997 __________ ha presentato all’UE domanda di proseguire l’esecuzione nei confronti di “__________ ”, allegando alla stessa copia del PE n. __________ e copia della sentenza 25 agosto 1997di rigetto dell’opposizione;

che l’UE ha quindi emesso la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 contro “__________ ”;

che contro siffatta comminatoria è insorto con ricorso 29 settembre 1997 __________, postulandone l’annullamento, a motivo del fatto che “sia la domanda di esecuzione sia del resto l’istanza presentata a suo tempo presso le competenti preture non sono state indirizzate contro la __________ bensì unicamente contro la __________ ”;

che innanzitutto va osservato che al contrario di quanto affermato dal ricorrente sia la domanda d’esecuzione 20 maggio 1997 che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 9 settembre 1997 sono state presentate nei confronti di “__________ e __________ (società in nome collettivo), __________, __________ ”, e ciò in conformità all’iscrizione che figura a registro di commercio __________;

che inoltre lo stesso precetto esecutivo n.__________ così come la comminatoria di fallimento impugnata sono stati emessi contro “__________

che pertanto non vi possono essere dubbi di sorta che escussa nella presente procedura è la società in nome collettivo “__________

che la comminatoria impugnata è stata emessa dall’UE in conformità degli art. 88 e 159 LEF, sulla base del citato precetto esecutivo nonché della sentenza pretorile 26 agosto 1997 che ne ha rigettato in via definitiva l’opposizione, sentenza cresciuta in giudicato e prolata formalmente nei confronti di “__________ ” (cfr. intestazione sentenza 25 agosto 1997);

che la censura del ricorrente relativa all’errata indicazione della parte convenuta negli atti presentati dalla creditrice nelle citate istanze giudiziarie - per altro superata dai relativi giudizi pretorili prolati entrambi come visto nei confronti “__________ __________ ” - sfugge manifestamente all’esame dell’autorità di vigilanza, avendo dovuto se del caso essere fatta valere mediante impugnativa contro le pregresse decisioni;

che pertanto il ricorso va respinto;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Per questi motivi

richiamati gli art. 88 e 159 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1997 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– avv. __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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