AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00161
Data decisione, Autorità:
13.08.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00161
Lugano
13 agosto 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 settembre 1997
contro
l’operato dell’Amministrazione speciale del fallimento, __________,
nella procedura fallimentare concernente
Richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
Viste le
osservazioni 30 settembre 1997 della __________, 1° ottobre 1997 del
__________, 1° ottobre 1997 del Comune di __________ ,2 ottobre dello Stato del
Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, e 8 ottobre 1997
dell’amministrazione speciale del fallimento;
Ritenuto
in fatto: A. Nel
fallimento __________, decretato dal Pretore della Giurisdizione __________ il
24 ottobre 1994, l’amministrazione speciale del fallimento (in seguito ASF)
procede alla realizzazione del fondo part. 422 __________ __________ intestato
alla fallita.
B. Con
scritto 17 ottobre 1994 il __________ ha insinuato in particolare crediti
fiscali indicati come garantiti da ipoteca legale per gli anni dal 1985 al 1992
di complessivi fr. 16’936.-- e meglio di fr. 1’205.60 ciascuno dal 1985 al
1988, e di fr. 3’028.40 dal 1989 al 1992. Da parte sua lo Stato del Cantone
Ticino ha notificato il 30 novembre 1994 crediti fiscali garantiti da ipoteca
legale riferiti agli anni 1990 - 1994 di fr. 6’056.80 ciascuno, per complessivi
fr. 34’278.55, interessi fino al 31 novembre 1994 inclusi.
C. Nell’elenco
oneri 1° settembre 1997 riferito alla particella da realizzare __________, ,
figura iscritta quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi
fr.4’940’690.-- garantito da ipoteche convenzionali di primo, secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo rango. Il credito __________
è preceduto nell’elenco oneri dal Comune di __________ e dallo Stato del
Cantone Ticino per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte di
complessivi fr. 16’936.-- per imposte comunali, rispettivamente di fr.
34’278.-- per imposte cantonali.
D. La
graduatoria fallimentare 5 agosto 1997, con annesso in particolare l’elenco
oneri 1° settembre 1997, è stata depositata il 2 settembre 1997, con relativo
avviso pubblicato sul __________ 13, 15 e (quale rettifica) 27 agosto 1997 e
sul __________ del 12, 19 e (quale rettifica) 26 agosto 1997.
E. __________
ha fissato per il 2 settembre 1997 anche il deposito delle condizioni d’incanto
presso l’UEF __________ e al 30 settembre 1997 la data dell’incanto della
part. n. __________ __________.
F. Nelle
condizioni d‘incanto depositate il 2 settembre 1997 si legge in calce
all’ultima pagina:
“N.B. Le
eventuali imposte dovute dallo Stato del cantone Ticino (TUI di cui all’art.
123 LT riservato l’art. 139 LT) nonché le eventuali imposte dovute allo Stato
del cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art.
274 - 276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
-
le
imposte comunali immobiliari per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997 ammontanti a
fr. 15’142.00;
-
gli
interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 ammontanti a fr. 5’062.45;
-
imposte
cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 + interessi su __________ per un totale
di fr. 24’457.55 (vedi aggiornamento e notifica di credito del 18.08.1997),
saranno
considerate come debito della Massa (art.262 cpv. 1 LEF) e pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1 marzo
1996 nella causa Massa Fallimentare __________).
L’amministrazione
speciale del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul
ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto
all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla massa fallimentare o dai
creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento
alla ricezione della notifica dell’imposta.”
G. Con
ricorso 12 settembre 1997 __________ postula l’annullamento della decisione dell’ASF
“di prelevare dal ricavo della vendita all’asta della part. n. __________ RFD
di __________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi
interessi) elencati alla N.B. del verbale d’incanto di fondi depositato il 2
settembre 1997 per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad
eccezione dell’eventuale imposta sugli utili immobiliari e dell’imposta
immobiliare cantonale e, limitatamente a fr. 12’242.-- (...) dell’imposta
immobiliare comunale”, nonché l’annullamento della decisione dell’ASF “per
quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle
imposte cantonali dal 1990 al 1993 risp. dal 1994 al 1996 già esposte
nell’elenco oneri, ad eccezione degli interessi relativi alle tasse
immobiliari”, con l’ordine __________ di allestire, ad incanto avvenuto, il
piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso,
atteso:
-
che
benché la nota indicata sub N.B. nel verbale d’incanto, “distingu(a)
almeno, seppur incompletamente, fra le imposte dovute allo Stato del Cantone
Ticino a norma dell’art. 123 LT, ossia l’imposta sugli utili immobiliari (IUI)
e le imposte cantonali e comunali fondate sugli art. 66 e segg. (imposte
sull’utile a carico delle persone giuridiche), rispettivamente sugli art.
__________ e segg. LT (imposte comunali sull’utile e sul capitale delle persone
giuridiche) risp. sull’art. 98 lett.b LT, tuttavia non menzionato (imposta
immobiliare cantonale), e 291 LT (imposta immobiliare comunale)“, (...)
“__________, nell’elencare successivamente gli importi delle diverse imposte
(...) precisa soltanto per le imposte comunali che si tratta di imposte
immobiliari (per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997), mentre per quanto riguarda
le imposte cantonali non fa più la minima distinzione fra imposta sull’utile,
imposta sul capitale e imposta immobiliare”;
-
che
“la mancata distinzione degli importi relativi a questi tre differenti tipi
d’imposta è inopportuna, in quanto (...) i crediti ad esse relativi non hanno
lo stesso regime giuridico e non sono garantiti nello stesso modo”;
-
che
pur ammettendo che “i suddetti oneri siano da considerare debiti della massa
(in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono
nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (11 ottobre 1994)”, non
può essere condivisa l’opinione dell’ASF secondo cui gli stessi andrebbero
soddisfatti “mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del
pegno”;
-
che
intanto l’ASF si porrebbe in contraddizione affermando da una parte che i
suddetti passivi sono debiti della massa, e come tali andrebbero prelevati “sulla
somma ricavata da tutta la massa, come appunto stabilisce il citato art.
262 cpv.1 LEF in combinazione con l’art. 261 LEF”, e dall’altra parte
pretenderebbe che gli stessi “contributi” vadano invece “dedotti sul ricavo
della realizzazione, il che è come dire che torna applicabile l’art. 262
cpv.2 LEF”;
-
che
invece sarebbe “evidente che le due disposizioni non sono applicabili
cumulativamente”;
-
che
inoltre andrebbero operate delle distinzioni in quanto “non tutti gli oneri
sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo
stesso modo”;
-
che
innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente -
facendo riferimento agli art. 127 cpv.3, __________ LT - riconosce che tale
imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo
punto l’operato __________, “riservato naturalmente l’art. 139 LT”;
-
che
tale beneficio è da riconoscere di per sé anche all’imposta comunale
immobiliare, la quale tuttavia secondo la ricorrente non ammonta a fr.
15’142.-- (come indicato __________ nelle condizioni d’asta, per gli anni dal
1993-1994-1995-1996-1997, n.d.r.), bensì a complessivi fr. 12’241.-- , pari
all’1%o di fr. 2’448’400.-- per cinque anni;
-
che
invece diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte
ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;
-
che
“tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art.
__________ (art. 252 LT) soltanto nella misura in cui hanno una relazione
particolare con l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
-
che
“dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto
federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese,
ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali
cosiddette < reali>, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di
stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato
dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;
-
che
“nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr.
5’062.45 per gli interessi 1990-1993, risp. fr. 24’457.55 per le imposte cantonali
provvisorie 1994-1997 + interessi su __________ 1994-1996) si riferiscono alle
tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...)”;
-
che
contrariamente a quanto sembra ritenere __________, che “ha fondato la sua
decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ ”,
“tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere
fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella
misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione
particolare né con l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa,
per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art.
262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere < reale> dell’importo (...)”; e in secondo
luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art. 262
cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto
(...)”;
-
che
inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in
DTF 62 III 128 ss. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale
(“Kapitalsteuer”) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese
di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in
caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore
pignoratizio (...)”;
-
che
la stessa sentenza precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa,
dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della
realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è
oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile
dal pegno non basta al pagamento dell’imposta”;
-
che
“se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione
di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da
alcuna legge (...);
-
che
del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art.
262 cpv.2 LEF non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate
dal Tribunale federale;
-
che
pertanto, in relazione alle imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997,
come pure gli interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 e dal 1994 al
1996, “dal provento della vendita all’asta part. __________ RFD __________
potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire
l’eventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari comunali e
cantonali (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga un’eccedenza attiva
dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi”;
-
che
infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali
definitive, dal 1993 al 1994, risp. dal 1984 al 1996, (...) gli stessi non
possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti
della fallita già esposti nell’elenco oneri”: “soltanto nella misura in cui si
riferiscono a imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di
un’ipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157
cpv. 2 e 209 LEF)”.
H. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto
di disputa è in sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita __________ in calce
alle condizioni d’incanto, secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale
sull’utile immobiliare, le imposte comunali immobiliari dal 1990 al 1993, le
imposte cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 nonché gli interessi sulle
imposte cantonali dal 1990 al 1993 e dal 1994 al 1996 “saranno considerate come
debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata
dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta
(...)”.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite
dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da
ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In
particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si
applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137
LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali
obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente
sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese
deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135
cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione
speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto
liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in
giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher
Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’amministrazione
fallimentare, tra l’altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti
coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese
dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di
prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su
fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base
delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un
elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi
reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione
degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge
(cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per
l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.
85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto,
vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv. 2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.
130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi
non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione
sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1
lett. b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett. b RFF), così come
dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art. 36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione, e di
conseguenza dell’ Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed.,
Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti
manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta
ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece
essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del
Cantone Ticino e del Comune di ____________________)].
b) Nel
fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento
dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come
quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente
i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/
Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art.
106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); l’appuramento
degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria,
della quale gli elenchi (oneri) speciali ex art.125 RFF sono parti
integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I
principi valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento
dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui
all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco
oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser,
op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento
procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria
fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di
ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con
azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF)
quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche
l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali
(cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit.,
Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo
dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da
ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere
iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno
collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame
preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono
essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex
art. 49 lett. b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo __________,
cons.5 in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare -
possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti
al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di
massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente
dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla
liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del
fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p.
391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra
“Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa
o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal
giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque
esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente
- se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da
ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che
l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come
debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III
123s. e rif. ivi).
- Oggetto
di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’ASF in calce alle
condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni
d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo
di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario,
quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).
Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta
l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella
dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti
siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo
non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in
particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire
immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio -
contestando mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare
(ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito
di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a
scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà
infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di
riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare
rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti
ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora
di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come
esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa -
se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come
debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2
LEF.
La
nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85
RUF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 settembre 1997 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’
depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente tenore:
“N.B. Le
eventuali imposte dovute dallo Stato del cantone Ticino (TUI di cui all’art.
123 LT riservato l’art. 139 LT) nonché le eventuali imposte dovute allo Stato
del cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art.
274 - 276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
-
le
imposte comunali immobiliari per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997 ammontanti a
fr. 15’142.00;
-
gli
interessi sulle imposte cantonali dal 1990 al 1993 ammontanti a fr. 5’062.45;
-
imposte
cantonali provvisorie dal 1994 al 1997 + interessi su __________ per un totale
di fr. 24’457.55 (vedi aggiornamento e notifica di credito del 18.08.1997),
saranno
considerate come debito della Massa (art.262 cpv. 1 LEF) e pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1 marzo
1996 nella causa Massa Fallimentare __________).
L’amministrazione
speciale del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul
ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto
all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla massa fallimentare o dai
creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento
alla ricezione della notifica dell’imposta.”
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art.19 LEF.
-
Intimazione
a:
avv. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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