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Numero d'incarto:
15.1997.00018
Data decisione, Autorità:
17.02.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00018
Lugano
17 febbraio 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo (recte: ricorso) 24 gennaio 1997 di
rappr.
__________, presidente del CdA, e dal sig. __________, segretario del CdA
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di
Lugano nelle esecuzioni in via di
realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promosse da
nei confronti
della ricorrente,
in tema di nuova
stima peritale del pegno immobiliare;
richiamato
il decreto presidenziale 7 febbraio 1997, con il quale al ricorso è stato
concesso d’ufficio l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 4 febbraio 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
-
che
nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________, promosse contro la __________ dalla __________, quest’ultima in
data 20 marzo 1996 ha inoltrato tre domande di vendita relative agli immobili
di cui alla part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________, alla part. n.
__________ RFD Lugano foglio PPP __________ e alla part. n. __________ RFD
Lugano foglio PPP __________;
-
che
in data 5 novembre 1996 l’UE di Lugano ha dato incarico allo studio
d’ingegneria __________ di allestire una perizia sul valore dei mappali oggetto
delle tre esecuzioni;
-
che
il 9 dicembre 1996 lo studio __________ ha rassegnato all’UE il proprio
rapporto, indicando quale valore complessivo di stima peritale della part. n.
__________ RFD Lugano foglio PPP __________ (esecuzione n. __________)
l’importo di fr. 1’090’000.00, della part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP
__________ (esecuzione n. __________) l’importo di fr. 1’073’500.00, e della
part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (esecuzione n. __________)
l’importo di fr. 1’073’500.00;
-
che
con avviso d’incanto unico del 3 gennaio 1997, __________, l’UE di Lugano ha
fissato per il 31 gennaio 1997 il termine per le insinuazioni degli oneri
fondiari e al 18 aprile 1997 la data dell’incanto;
-
che
il valore di stima peritale è stato stabilito in fr. 1’090’000.00 per la part.
n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr.
1’265’600.00), in fr. 1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio
PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr.
1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima
ufficiale: fr. 1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nel referto
peritale dello studio __________;
-
che
copia dell’avviso di incanto unico è stata comunicata per invio raccomandato
del 3 gennaio 1997 anche alla __________ __________ personalmente;
-
che
con atto 16 gennaio 1997 indirizzato “alla lodevole Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello, 6900 Lugano, per il tramite del lodevole
Ufficio esecuzione, via Bossi 2a, 6900 Lugano”, la __________ è insorta contro
la determinazione delle stime peritali, chiedendo l’ annullamento delle stime
indicate dallo studio d’ingegneria __________, l’allestimento di una seconda
perizia sul valore degli immobili nonché la sospensione delle tre procedure
esecutive e in particolare delle relative vendite all’asta previste per il 18
aprile 1997;
-
che
il 17 gennaio 1997 l’UE di Lugano ha assegnato alla __________ un termine di
cinque giorni per versare fr. 5’000.-- quale anticipo spese per l’allestimento
di una nuova perizia da parte della __________, nonché per produrre nove copie
dell’atto 16 gennaio 1997, con la comminatoria che in caso di inadempienza la
richiesta non sarebbe stata presa in considerazione;
-
che
con ricorso 24 gennaio 1997, pure indirizzato alla Camera di esecuzione e
fallimenti “per il tramite del lodevole Ufficio esecuzione, via Bossi 2a, 6900
Lugano”, ma questa volta ricevuto in data 27 gennaio 1997 direttamente dalla
Camera, la __________ si è aggravata contro la richiesta d’ anticipo dell’UE di
Lugano per l’allestimento della nuova perizia, rilevando “che tali rapporti di
stima riportano dei fatti che chiaramente non corrispondono al vero” e che
“pertanto, indipendentemente dagli argomenti tecnici contenuti nelle relazioni
di stima in oggetto, per i quali l’amministrazione della __________ ha già
avanzato le proprie contestazioni, come da raccomandata del 16/1/97, il fatto
che le perizie contengano dei fatti palesemente inveritieri sono già motivo per
invalidarne il contenuto e per far sì che venga ordinata una seconda perizia
sul valore degli immobili in oggetto, senza che le spese di allestimento siano
avanzate dalla __________ ”. Essa ha riformulato quindi le stesse richieste
avanzate il 16 gennaio 1997, con la specificazione che la nuova perizia sia
ordinata “senza che la ____________________ ne debba anticipare le spese”;
-
che
con atto 3 febbraio 1997 questa Camera - in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e
7 cpv. 1 LPR - ha trasmesso all’UE di Lugano il ricorso 24 gennaio 1997, al
quale ha concesso d’ufficio, con decreto presidenziale 7 febbraio 1997, effetto
sospensivo;
-
che
nel frattempo, in data 29 gennaio 1997, l’UE di Lugano, al quale non era ancora
pervenuto il ricorso 24 gennaio 1997, ha dichiarato irricevibile l’atto 16
gennaio 1997 della __________ per mancato pagamento dell’anticipo spese e
mancata produzione delle copie richieste;
-
che
per l’art. 99 cpv. 2 ORF “se non è già inserita nel bando a stregua
dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la
realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll’avvertenza che entro
il termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una
nuova stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 capoverso 2”;
-
che
l’art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF stabilisce che “ogni parte interessata può
(...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti” e
ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
-
che
l’ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente
diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del
dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/H.U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; P.-R. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 22 n. 38);
-
che
nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge
in linea di principio un ruolo solo secondario (K. Amonn Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts in Jahre 1975 in: ZBJV 1976, p. 506), limitato ad un semplice
orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati all’incanto (DTF
70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole dell’arte può essere
allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente una stima anche sommaria
(DTF 101 III 34 cons. 1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.);
-
che
a prescindere da queste premesse, se un interessato richiede una nuova stima, ope
legis ex combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF si dovrà esperire una nuova
perizia ad opera di altro perito;
-
che
per il tenore univoco dell’art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF chi chiede una nuova
perizia deve anticiparne le spese, indipendentemente dalla fondatezza o meno
della propria richiesta, atteso che il carico definitivo delle spese avverrà in
altro stadio procedurale;
-
che
con decisione 17 gennaio 1997 l’UE di Lugano, dando seguito alla richiesta 16
gennaio 1997 della __________, ha correttamente chiesto alla stessa
l’anticipazione delle spese, stabilite in fr. 5’000.--, per l’allestimento della
nuova perizia, importo questo non contestato in quanto tale dall’escussa;
-
che
pertanto il ricorso 24 gennaio 1997 della __________ va respinto;
-
che
per l’effetto sospensivo concesso al presente gravame il termine di cinque
giorni assegnato con l’atto qui impugnato (decisione dell’UE del 17 gennaio
- per il versamento dell’anticipo è ripristinato nella sua interezza a far
tempo dalla notificazione della presente decisione;
-
che
in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà
all’allestimento di una nuova perizia e il valore dei fondi messi all’incanto
sarà definitivamente determinato in fr. 1’090’000.00 per la part. n. __________
RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), in fr.
1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima
ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr. 1’073’500.00 per la part.
n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr.
1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nell’avviso d’incanto 3 gennaio
1997;
-
che
la decisione di stralcio 29 gennaio 1997 dell’UE di Lugano va annullata in
quanto superata dalla presente decisione;
-
che
per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamati gli art.
9 cpv.1 e 2 ORF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 gennaio 1997 di __________ è respinto.
- Alla
__________ è assegnato un nuovo termine di cinque giorni a decorrere dalla
notificazione della presente decisione per versare l’importo di fr. 5’000.-- all’UE
di Lugano quale anticipazione delle spese per la nuova perizia.
2.1. L’UE
di Lugano ordinerà una nuova perizia sul valore venale presumibile
(corrispondente al valore commerciale) dei fondi di cui alle part. n.
__________ RFD Lugano foglio PPP __________ e part. n. __________ RFD Lugano,
fogli PPP __________ e __________ soltanto dopo che la __________ avrà versato
la chiesta anticipazione di fr. 5’000.-- entro il termine assegnatole.
. 2.2. In
difetto di anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale
presumibile dei fondi di cui alle part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP
__________ e part. n. __________ RFD Lugano, fogli PPP __________ e __________
sarà definitivamente determinato in fr. 1’090’000.00 per la part. n. __________
RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr. 1’265’600.00), in fr.
1’073’500.00 per la part. n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima
ufficiale: fr. 1’253’710.00) rispettivamente in fr. 1’073’500.00 per la part.
n. __________ RFD Lugano foglio PPP __________ (stima ufficiale: fr.
1’265’600.00), conformemente a quanto indicato nell’avviso d’incanto 3 gennaio
1997.
-
E’
annullata la decisione 29 gennaio 1997 dell’UE di Lugano.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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