Supervisory complaint against bankruptcy warning dismissed on merits

15.1996.78Autre juridiction20 juin 1996Dismissed

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Résumé

The cantonal supervisory authority dismissed a complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The debtor argued that the creditor had not granted an alleged 25% discount and had violated an exclusivity arrangement for Switzerland. The court held that such arguments concern the merits and cannot be reviewed in a supervisory complaint; they should have been raised in the provisional opposition-lifting proceedings or, if necessary, in a debt-recognition action. No costs or indemnity were ordered.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning: the supervisory authority examines only formal enforcement-law defects and limited competence issues, not substantive disputes underlying the claim. Merits objections to the debt must be raised in the opposition-lifting procedure or, where applicable, in an ordinary debt-recognition action. A complaint confined to such merits arguments is inadmissible in substance and must be dismissed. Costs and indemnity are governed by Art. 67 cpv. 2 OTLEF and Art. 68 cpv. 2 OTLEF.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.78

Data decisione, Autorità: 20.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00078

Lugano 20 giugno 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 29 maggio 1996 di


contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 22 marzo/23 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni: - 13 giugno 1996 della __________

  • 14 giugno 1996 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 21’259.20 e Fr. 14’851.50 oltre interessi e spese.

Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Con sentenza 30 gennaio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per Fr. 36’110.70 oltre interessi al 14.25% dal 27 dicembre 1994 su Fr. 21’259.20 e dal 16 gennaio 1995 su Fr. 14’851.50. Il 15 marzo 1996 la Pretura di Lugano, Sezione 5, ha attestato che la sentenza è divenuta definitiva.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 22 marzo 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 23 maggio 1996.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ di __________ sostenendo che la creditrice non le ha riconosciuto, quale rappresentante esclusiva per la Svizzera, lo sconto del 25% concesso sul listino di vendita all’estero. Inoltre non avrebbe rispettato il diritto di esclusiva sul territorio svizzero.

D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.

  3. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 29 maggio 1996 __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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