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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.65
Data decisione, Autorità:
17.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00065
Lugano
17 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 14 maggio 1996 di
rappr.
dall'__________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la
comminatoria di fallimento 29 aprile/ 7 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n.
__________ promossa contro la reclamante da
rappr.
dallo __________;
viste
le osservazioni 20 maggio 1996 dell’UEF di __________;
ritenuto
in
fatto
A. __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr.
12’012.40 oltre interessi e spese.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio. Con accordo giudiziale 20 ottobre 1995 davanti alla Pretura di
__________ la parte debitrice ha ritirato l’opposizione, impegnandosi a saldare
il debito entro il 15 aprile 1996.
B. In seguito a mancato pagamento, su domanda di
prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di __________ ha emesso il 29 aprile 1996
la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 7 maggio
1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravato __________ sostenendo di avere sottoscritto in proprio nome il
contratto d’appalto con il creditore, per cui all’escussa mancherebbe la
legittimazione passiva.
D. Delle osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se
del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1;
Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
-
La reclamante allega unicamente questioni di merito
(cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte
escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto
dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di
disconoscimento di debito.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 14 maggio 1996 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - arch. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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