Public auction ordered for debtor’s share in simple partnership

15.1996.47Autre juridiction26 avr. 1996Granted

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Résumé

The Ticino supervisory chamber granted the enforcement office’s request and ordered the debtor’s interest in a simple partnership to be realized by public auction. Conciliation had failed, the chamber had previously noted the omission of the required invitation under Art. 10 RDC, the invitation was then issued, but no timely proposals were received. Given the lack of reaction and the circumstances of the case, the chamber found auction to be the appropriate realization method.

Regest

Art. 132 LEF; Art. 9 and 10 RDC; realization of a debtor’s share in a simple partnership: where conciliation has failed and the entitled persons do not submit timely realization proposals after the enforcement office’s invitation, the supervisory authority may order realization by public auction. The choice of realization method depends on the concrete circumstances and on the absence of viable alternative proposals; in such a situation, auction is an appropriate and permissible method (consid. 2).

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.47

Data decisione, Autorità: 26.04.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00047

Lugano 26 aprile 1996 FC/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

vista l’istanza 2 aprile 1996 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa


(rappr. dall’amministratore unico __________

nella società semplice composta dei soci


(rappr. __________, a sua volta rappr. dall’avv. __________


(rappr. dall’amministratore unico __________

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno promosse da



preso atto che il 2 gennaio 1996 le parti sono state citate per l’esperimento di conciliazione;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione;

richiamato il giudizio interlocutorio 28 febbraio 1996 di questa Camera con cui è stata accertata l’omissione del prescritto ex art. 10 cpv. 1 primo periodo RDC secondo ci, se le pratiche di conciliazione sono fallite, l’ufficio d’esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione;

accertato che vi è stato adempimento successivo di siffatta invito;

richiamata la lettera 7 marzo 1996 dell’avv. __________ secondo cui “la __________ contesta integralmente il credito nei suoi confronti”;

rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall’UEF di Locarno con provvedimento 6 marzo 1996 è rimasto senza esito;

ritenuto in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 RDC

pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante all’escussa __________ nella società semplice composta dei soci __________ + __________ in liquidazione concordataria, __________ interessenza pignorata nelle esecuzioni - di cui ai gruppo n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno - promosse dai creditori sopra indicati (cfr. verbale di pignoramento 5 settembre 1994).

  1. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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