AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.32
Data decisione, Autorità:
28.10.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00032
Lugano
28 ottobre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 dicembre 1995 di
__________ patr. dallo Studio legale __________
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di
pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 nelle esecuzioni n. __________ e
__________ promosse dalle reclamanti contro
viste
le osservazioni 1. marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in
fatto
A. Le
reclamanti procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. Con atto di pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 l’UEF
di Locarno ha ritenuto che non vi era eccedenza pignorabile sulla base del
seguente computo:
Introiti
debitore Fr.
2’000.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
figlio minorenne Fr. 220.--
CM, ass. inf., disocc., CP Fr. 450.--
totale Fr.
2’040.--
C. Contro siffatto provvedimento si sono tempestivamente
aggravate le creditrici sostenendo che l’UEF di Locarno aveva l’obbligo di
accertare d’ufficio presso la relativa cassa di disoccupazione l’indennità
percepita dal debitore.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del
caso, in seguito.
E. Interrogato formalmente il debitore ha dichiarato di
avere giocato per il __________ fino al 30 giugno 1995 guadagnando Fr. 7’500.--
al mese. Da luglio a settembre 1995 è stato disoccupato, poi da ottobre 1995 è
stato ingaggiato dal __________ percependo Fr. 2’000.-- al mese fino alla fine
di dicembre 1995 e Fr. 1’200.-- da gennaio fino a fine maggio 1996.
Dall’inizio giugno 1996 è disoccupato. Da novembre 1995 ha percepito
un’indennità di disoccupazione, di cui ha allegato la documentazione.
__________ ha dichiarato di pagare Fr. 2’100.-- per un appartamento a
__________ dove è ancora domiciliata sua moglie. Per l‘appartamento che occupa
a __________ paga un affitto di Fr. 800.-- al mese. L’assicurazione per sè e
la sua famiglia comporta una spese mensile di Fr. 500.--. Inoltre deve pagare
Fr. 760.-- al mese di leasing per l’automobile, ritenuto che il contratto
termina il 4 agosto 1996. Il debitore ha dichiarato che sua moglie lavora un
giorno alla settimana, percependo Fr. 170.-- al giorno.
Considerato
in
diritto
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel calcolare il minimo di esistenza del debitore l’UEF
di Locarno non ha tenuto conto delle spese di locazione. Il debitore ha
dichiarato di pagare Fr. 2’100.-- per l’appartamento a __________ risp. Fr.
800.-- per l’appartamento a __________. Nonostante gli sia stato chiesto,
l’escusso non ha inoltrato i contratti di locazione.
Per
quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:
aa) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
cc) Nel
caso in esame, a fronte di un reddito che da novembre 1995 e maggio 1996 è
passato da Fr. 7’000.-- ca a Fr. 3’300.- ca, l’escusso ha preteso il
riconoscimento di Fr. 2’900-- a titolo di canone locatizio.
dd) E`
di tutta evidenza che Fr. 2’900.-- mensili quale canone locatizio, per una
famiglia composta da due persone adulte ed un figlio, con un reddito mensile
che é diminuito da Fr. 7’000.-- ca. a Fr. 3’300.-- ca., costituiscono un onere
manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede
di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la
disdetta. Ne consegue che nel caso di specie al debitore devono essere
riconosciuti Fr. 2’900.-- mensili a titolo di canone locatizio. Va tuttavia
rilevato che nel caso in cui i creditori dovessero ulteriormente procedere in
via di pignoramento, a __________ per il calcolo del minimo di esistenza
verrebbe riconosciuto, quale canone locatizio complessivo, dal primo termine
utile di disdetta dei due appartamenti, un canone mensile di Fr. 1’200.--al
massimo, spese di riscaldamento comprese.
b) Per le spese di assicurazione va tenuto conto
dell’importo di Fr. 450.--, già considerato dall’UEF di Locarno, ritenuto che
il debitore non ha prodotto il certificato richiesto da questa Camera.
c) Il minimo di esistenza di __________ va pertanto
calcolato come segue:
minimo base Fr. 1’370.
figlio minorenne Fr. 220.--
locazione Fr. 2’900.--
cassa malati Fr. 450.--
totale
Fr. 4’940.--
d) __________ ha dichiarato di avere percepito dal __________ Fr.
2’000.-- nei mesi di novembre e dicembre 1995, risp. Fr. 1’200.-- da gennaio a
maggio 1996.
Dall’estratto
della Cassa di disoccupazione, prodotto dal debitore durante l’interrogatorio
formale, risulta che gli sono stati inoltre versati i seguenti importi:
novembre
1995 Fr. 4’956.95
dicembre
1995 Fr. 5’837.20
gennaio
1996 Fr. 5’607.50
febbraio
1996 Fr. 4’956.75
marzo
1996 Fr. 1’956.70
aprile
1996 Fr. 2’522.10
maggio
1996 Fr. 2’084.40
e) Nella determinazione del minimo vitale va tenuto conto
sulla base dell’art. 163 CC concernente il mantenimento della famiglia entrato
in vigore il 1. gennaio 1988, che si ispira al principio fondamentale
dell’eguaglianza dei coniugi e della equivalenza delle prestazioni effettuate
dagli stessi per il debito mantenimento della famiglia (cfr. DTF 114 III 15
cons. 3), che l’escusso é coniugato con un coniuge disponente di un reddito.
La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha stabilito
nella citata sentenza che per calcolare la quota di reddito pignorabile
occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro
minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in
relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge
escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito
determinante (DTF 114 III 12-18).
f) L’eccedenza pignorabile del debitore va pertanto
calcolata sulla base del suo introito e quello della moglie, che lavora un
giorno alla settimana guadagnando Fr. 170.-- al giorno, ossia Fr. 680.-- al
mese, come segue:
novembre
1995
reddito
marito = Fr. 6’957.-- ( Fr. 4’957 + Fr. 2’000) = 91% del reddito comune
reddito
moglie = Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 91% di Fr.
4’940.-- = Fr. 4’495.--
Importo
pignorabile: Fr. 6’957.-- ./. Fr. 4’495.-- = Fr. 2’462.--
dicembre
1995
reddito
marito = Fr. 7’837.-- (Fr. 5’837 + Fr. 2’000.--) = 92% del reddito comune
reddito
moglie = Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 92% di
Fr. 4’940.-- = Fr. 4’545.--
Importo
pignorabile: Fr. 7’837.-- ./. Fr. 4’545.-- = Fr. 3’292.--
gennaio
1996
reddito
marito = Fr. 6’807.-- (Fr. 5’607.-- + Fr. 1’200.--) = 91% del reddito
comune
reddito
moglie = Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 91% di
Fr. 4’940.-- = Fr. 4’495.--
Importo
pignorabile: Fr. 6’807.-- ./. Fr. 4’495.-- = Fr. 2’312.--
febbraio
1996
reddito
marito = Fr. 6’157.-- (Fr. 4’957.-- + Fr. 1’200.--) = 90% del reddito
comune reddito moglie = Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito =90% di Fr.
4’940.-- = Fr. 4’446.--
Importo
pignorabile: Fr. 6’157.-- ./. Fr. 4’446.-- = Fr. 1’711.--
marzo
1996
reddito
marito Fr. 3’157.-- (Fr. 1’957.-- + Fr. 1’200.--) = 82% del reddito comune
reddito moglie Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 82% di Fr.
4’940.-- = Fr. 4’050.--
Nessun
importo pignorabile
aprile
1996
reddito
marito Fr. 3’722.-- (Fr. 2’522.-- + Fr. 1’200.--) = 85% del reddito comune
reddito moglie Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 85% di Fr.
4’940.-- = Fr. 4’199.--
Nessun
importo pignorabile
maggio
1996
reddito
marito F r. 3’284.-- (Fr. 2’084.-- + Fr. 1’200.--) = 83% del reddito comune
reddito moglie Fr. 680.--
parte
del minimo di esistenza comune di Fr. 4’940.-- a carico del marito = 83% di Fr.
4’940.-- = Fr. 4’100.--
Nessun
importo pignorabile.
g) Sulla base dei precedenti calcoli a __________ possono
essere pignorate unicamente le eccedenze risultanti dal calcolo del minimo di
esistenza per i mesi da novembre 1995 a febbraio 1996.
- Il reclamo 20 dicembre 1995 è parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese ( art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
reclamo 20 dicembre 1995 di __________ __________ __________ è parzialmente
accolto.
1.1. L’atto
di pignoramento 21 novembre/6 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno è riformato nel
senso che a __________ vengono pignorati gli importi di Fr. 2’462.-- per il
mese di novembre 1995, Fr. 3’292.-- per il mese di dicembre 1995, Fr.
2’312.--- per il mese di gennaio 1996 e Fr. 1’711.-- per il mese di febbraio
1996.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster