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Numero d'incarto:
15.1996.21
Data decisione, Autorità:
02.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00021
Lugano
2 aprile 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 17 gennaio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nell'esecuzione
n. __________ promossa da
patr. dall'avv. dott.
in materia di inventario;
viste le osservazioni 29 gennaio 1996 di __________ e
8 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che,
per quanto è qui ancora di rilievo, il 9 febbraio 1996 __________ ha dichiarato
all'UEF di Bellinzona di ritirare quattro esecuzioni correnti con __________,
tra cui anche la n. __________ oggetto del reclamo in esame;
che
il 12 febbraio 1996 l'UEF di Bellinzona ha reso noto a questa Camera che
l'esecuzione n. __________ era stata ritirata e pertanto il reclamo poteva
essere stralciato dai ruoli;
che
la CEF ha chiesto al patrocinatore della reclamante se vi erano interessi
giuridici al mantenimento del gravame;
che
__________ ha reso noto il 16 febbraio 1996 che due giorni prima vi era stata
una "transazione extragiudiziaria con la controparte, mediante la quale
erano state regolate bonalmente tutte le pretese derivanti dal rapporto di
locazione" ma che sussisteva ancora un interesse giuridico alla decisione
del reclamo, i "problemi sollevati (facoltà di pignorare determinati beni,
erigere un secondo inventario, ecc.) essendo importanti dal punto di vista
della verifica dell'operato dell'UEF di Bellinzona";
che
per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro
ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, salvo i casi nei quali la LEF
prescrive la via giudiziale;
che
in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza
degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è
invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto
materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di
particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al
potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di
vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in
via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che
con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della
LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto
esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad
opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo
che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione
forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura
di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in
RDAT 1996, n. 2.1.1. b);
che
nel caso di specie il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura
esecutiva si è conclusa;
che
quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione
ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che
le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere
di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti
procedurali delle vicende esecutive;
che
__________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali
danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione,
atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il
reclamante dovrà adire il giudice civile;
che
la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn,
op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op.
cit., vol. I, §7 m.12);
che
per questo motivo il reclamo è divenuto irricevibile, l'interesse pratico e
attuale dal profilo del diritto esecutivo essendo venuto meno al momento del
ritiro dell'esecuzione da parte di __________ ed essendosi __________ opposta
al ritiro del gravame con attitudine processuale al limite del temerario;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 LEF e 2 LPR
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 17 gennaio 1996 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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