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Numero d'incarto:
15.1996.207
Data decisione, Autorità:
17.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00207
Lugano
17 febbraio 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 dicembre 1996 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno
nell'esecuzione
n. __________ promossa contro il reclamante da
__________ patr. dall'avv. __________
in materia di foro ordinario
d'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
con precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 1996 __________ procede
contro l'avv. __________ per Fr. 105'000.-- oltre accessori;
che
il domicilio dell'escusso è indicato essere "__________, Via __________
";
che
il precetto esecutivo è pervenuto all'escusso, il quale ha interposto
tempestiva opposizione;
che
con istanza 8 luglio 1996 __________ ha chiesto al Pretore di Locarno-Città il
rigetto provvisorio dell'opposizione, indicando il domicilio dell'escusso
ancora a "__________ 15";
che
all'udienza per il contraddittorio del 20 agosto 1996 l'avv. __________ ha
eccepito l'incompetenza territoriale del Pretore di Locarno-Città, ritenuto che
è domiciliato dalla nascita a __________ e pertanto soggetto alla giurisdizione
di Locarno-Campagna;
che
con sentenza 22 agosto 1996 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via
provvisoria, limitatamente a Fr. 100'000.-- oltre accessori, l'opposizione
interposta dall'avv. __________, respingendo l'eccezione di incompetenza ratione
loci, atteso che le censure sul luogo dell'esecuzione sono di esclusiva
competenza delle autorità di vigilanza da adire con reclamo (dal 1° gennaio
1997: ricorso) in conformità dell'art. 17 LEF;
che
il 27 agosto 1996 l'avv. __________ ha appellato il giudizio pretorile,
chiedendone l'annullamento per incompetenza del giudice adito (pretore di Locarno-Città)
in luogo del competente pretore di Locarno-Campagna;
che
con pronunciato 28 novembre 1996, cresciuto in giudicato, questa Camera ha
stralciato dai ruoli l'appello per versamento tardivo dell'anticipo;
che
con provvedimento 6 dicembre 1996 l'UEF di Locarno ha emesso l'avviso di pignoramento
per Fr. 104'397.05 per il 13 dicembre 1996;
che
con reclamo 9 dicembre 1996 l'avv. __________ ha chiesto l'annullamento del
pignoramento previsto per il 13 dicembre 1996, come pure l'accertamento della
nullità della sentenza 22 agosto 1996 del Pretore di Locarno-Città, protestate
spese, tasse e indennità, atteso che:
-
non
è data la competenza del pretore di Locarno-Città perché l'escusso è
domiciliato dalla nascita a ; trattandosi di foro imperativo, è da
escludere la creazione di un foro speciale nel luogo in cui svolge l'attività
lavorativa (
-
si
è confuso il luogo della notifica degli atti esecutivi con il luogo
dell'esecuzione e delle azioni giudiziarie connesse;
-
il
giudice del rigetto "deve in ogni caso, per motivi di sicurezza giuridica
(siamo in presenza di gravi violazioni procedurali) accertare la nullità, in
specie, della sentenza";
-
"l'avviso
di pignoramento va annullato perché emesso in virtù di una sentenza nulla, cioè
priva di qualsivoglia effetto giuridico. Trattasi di un vizio formale
ravvisabile d'ufficio vuoi dallo stesso UEF vuoi dalla CEF";
che
con decreto presidenziale 11 dicembre 1996 al reclamo non è stato concesso
effetto sospensivo;
che
con osservazioni 10 gennaio 1997 __________ ha chiesto la reiezione del
gravame, protestate spese e ripetibili, con argomentazioni che se del caso
saranno in seguito indicate;
che
l'escusso è domiciliato a __________ (sotto la giurisdizione pretorile di Locarno-Campagna)
e lavora a Locarno (giurisdizione pretorile di Locarno-Città) nel suo studio
legale e notarile;
che
per __________ e __________ vi è lo stesso Ufficio di esecuzione e fallimenti
(UEF di Locarno);
che
per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio,
ritenuto che ex art. 53 LEF - se il debitore cambia domicilio dopo la
notificazione del pignoramento o della comminatoria di fallimento, ipotesi che
comunque nel caso di specie non si realizza - l'esecuzione si prosegue al
domicilio precedente (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §10 n.27-28);
che
l'atto esecutivo mantiene piena efficacia anche in caso di intervenuto
cambiamento di domicilio, siffatta evenienza interessando solo gli sviluppi
futuri dell'esecuzione nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione o,
se del caso, l'azione ordinaria dell'art. 79 LEF andranno proposte al giudice
del nuovo domicilio dell'escusso e non più al precedente foro esecutivo, sempre
che l'avente diritto sappia convenientemente tutelare i propri interessi, ad
esempio formulando reclamo (dal 1° gennaio 1997: ricorso) all'Autorità
cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti e versando
tempestivamente le richieste anticipazioni per spese giudiziali (DTF 115 III 30
e 112 III 11-13; Rolf Raschein, Der Betreibungsort, in: BlSchK 1987 p.208 n.6);
che
la LEF non prevede disposizioni esplicite sulla competenza ratione loci del
giudice del rigetto dell’opposizione (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna, 1993, p.143, §1 n.4);
che
la giurisprudenza ha ammesso l’esistenza di un foro federale al foro
dell’esecuzione (DTF 76 I 48) che corrisponde al luogo dove si trova l’ufficio
esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo;
che
poco importa che tale ufficio esecuzione fosse o no competente, atteso che la
disputa sul foro dell’esecuzione rientra nell’esclusiva competenza
dell’autorità di vigilanza;
che
nel caso di specie non vi è stato reclamo contro la notifica del precetto
esecutivo;
che
la tempestiva opposizione è stata rigettata dal Pretore di Locarno-Città con
sentenza cresciuta in giudicato, dopo che l'appello è stato stralciato dai
ruoli con pronunciato 28 novembre 1996 di questa Camera per versamento tardivo
dell'anticipo;
che
il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto ad esaminare d’ufficio la
sua competenza ratione loci quando il precetto esecutivo è stato emesso
dall’ufficio esecuzione della sua giurisdizione, atteso che il foro del rigetto
al domicilio o alla sede effettivi dell’escusso non è di diritto imperativo
(DTF 112 III 13; Gilliéron, op. cit., p.143 §1 n.4);
che
alle autorità di vigilanza non può essere chiesto di pronunciare d’ufficio la
nullità delle decisioni rese da organi giudiziari (DTF 120 III 1), a
prescindere dal fatto che il domicilio dell’escusso in altro Comune sottoposto
a diversa giurisdizione pretorile non è ancora motivo di nullità del
pronunciato giudiziale se il precetto esecutivo viene emesso dall’ufficio esecuzione
la cui giurisdizione corrisponde a quella del giudice del rigetto
dell’opposizione, come si verifica nel caso in esame, tanto più nell'ipotesi in
cui l'UEF di Locarno è competente tanto per __________ che per __________
che
il creditore al beneficio di precetto esecutivo con opposizione rigettata mantiene
il privilegio di poter proseguire l’esecuzione benché sia iniziata nel luogo
non corrispondente al domicilio dell’escusso (Gilliéron, op. cit., p.88 §4 a);
che
decisivo è che la prosecuzione dell’esecuzione abbia luogo al foro esecutivo
competente al momento della notifica dell’avviso di pignoramento, a prescindere
dai pregressi atti procedurali (Gilliéron, op. cit., p.88 §4 b);
che
l'avviso di pignoramento è stato emesso dall'UEF di Locarno, competente in
virtù del domicilio dell'escusso a __________ che ne consegue la
correttezza dell'agire dell'organo di esecuzione e fallimento in conformità dei
principi del diritto esecutivo;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché erroneamente pretese dalle parti, per
espressa normativa di diritto federale;
richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 9 dicembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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