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Numero d'incarto:
15.1996.2
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00002
15.96.00002
Lugano
18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 10 gennaio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano tendente
ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pignoramento e della procedura
esecutiva n. __________ promossa contro il reclamante da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 25 gennaio 1996 di
- 26
gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 11 gennaio 1996
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Il 16 febbraio 1993 __________ ha presentato domanda
di esecuzione all’UE di Lugano contro __________, indicando quale domicilio “
__________ ”. Al PE è stata interposta opposizione, rigettata in via
provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 6 aprile 1993.
L'azione di disconoscimento di debito promossa con petizione 16 aprile 1993 da
__________ è stata stralciata dai ruoli con sentenza 18/19 ottobre 1995 per
intervenuta perenzione processuale. Su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE
di Lugano ha emesso il 3 gennaio 1996 l’avviso di pignoramento in oggetto.
B. Con reclamo 10 gennaio 1996 si è aggravato __________
postulando l’annullamento sia dell’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 che
dell’intera procedura esecutiva. __________ ha sostenuto di non essere
domiciliato in Svizzera, bensì nel __________, per cui non poteva essere escusso
a __________, dove solo sua moglie è domiciliata. Secondo il reclamante sua
moglie non era inoltre legittimata a ricevere validamente la notifica di
qualsivoglia atto esecutivo, non essendovi tra i coniugi __________ una
comunione familiare.
C. Con osservazioni 25 gennaio 1996 __________ ha
postulato la reiezione del reclamo sostenendo che l’escusso è domiciliato a
__________. Egli circola con veicoli immatricolati nel Canton Ticino. Inoltre
durante la procedura di rigetto dell’opposizione __________ ha sempre indicato
quale domicilio __________. Nel __________ egli detiene infatti unicamente un
semplice permesso di soggiorno provvisorio, scadente nel novembre 1996. I
coniugi __________ non sono separati di fatto e da sempre vivono nel regime di
separazione dei beni. Secondo il creditore il centro degli interessi del
reclamante rimane a __________ presso la moglie.
Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Il
PE in oggetto è stato notificato a __________: l’escusso era legittimato a
censurare in principio ex art. 17 LEF il provvedimento dell’UE di Lugano con
reclamo a questa Camera quale Autorità di vigilanza.
L’incompetenza
ratione loci dell’UE di Lugano non rende però nullo il precetto esecutivo ma
solo annullabile (cfr. DTF 104 III 13, 88 III 11, 83 II 50, 82 III 74, 79 III
15 e 68 IIII 35; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §12 n. 19 p.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993 p. 88).
Nella
concreta fattispecie non vi è stato tempestivo reclamo: la parte creditrice
poteva quindi chiedere di far proseguire l’esecuzione avanti l’ufficio
competente.
b) L’autorità
di vigilanza deve vegliare in ogni stadio della procedura, affinché le
disposizioni concernenti la competenza vengano osservate. L’avviso di
pignoramento emesso da un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci è
nullo. La nullità può sempre essere invocata con reclamo. Essa può anche essere
pronunciata d’ufficio dall’autorità di vigilanza (cfr. Gilliéron, op. cit. p.
88; Amonn, op. cit. § 10 n. 31-33 p. 90; Fritzsche/Walder, op. cit. § 11 m. 2
n. 10 p. 104-105 e rif. ivi).
c) Le disposizioni legali in merito al luogo d’esecuzione
sono imperative. In linea di principio il luogo legale d’esecuzione vale per
tutta l’esecuzione: tutti gli stadi della procedura esecutiva devono essere
quindi eseguiti nel luogo giusto. Questa regola viene tuttavia limitata dall’ art.
53 LEF, secondo il quale se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione
del pignoramento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Quando il
cambiamento avviene però in uno stadio precedente, va proseguita nel nuovo
luogo di esecuzione. Lo spostamento del domicilio all’estero durante il primo
stadio dell’esecuzione ha come conseguenza che contro il debitore l’esecuzione
non può più essere proseguita, a meno che sia latitante oppure abbia ancora
una sede in Svizzera o un domicilio speciale (cfr. Amonn, op. cit., § 10 n.
26-30 p. 89-90).
d) Con
sentenza 10 gennaio 1996 (inc. VIG 15.95.42) questa Camera, ha ritenuto che
__________ non fosse domiciliato a __________ sulla base dei seguenti
accertamenti (cfr. cons. 3):
"__________
ha dichiarato di essere domiciliato a __________ dal 1992, dove si trova la
sede della società per cui lavora e di vivere abitualmente a __________ dove
possiede un appartamento. Occupandosi di esportazioni in Svizzera, Italia,
Germania e Austria, deve viaggiare frequentemente. Dalla richiesta della “Carte
de séjour” risulta che __________ è entrato nel Granducato del __________ il 30
dicembre 1991. Con attestazione 29 novembre 1995 il Ministero della Giustizia
del Grunducato del __________ ha certificato che “l’autorisation de séjour “ è
concessa a __________ fino al 1. novembre 1996. Secondo le convergenti
dichiarazioni dei coniugi __________, loro punto d’incontro per
complessivamente circa due mesi all’anno è __________. Altri punti d’incontro
durante gli ultimi 12 mesi sono stati __________, dove hanno trascorso insieme
circa un mese in diverse visite, e __________ dove i coniugi __________ si sono
visti tre volte. A __________ __________ trascorre complessivamente circa un
mese all’anno suddiviso in diverse visite.
Sulla
base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che __________
sia il luogo dove __________ risiede con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. __________ si
trattiene infatti a __________ saltuariamente per non più di un mese all’anno
complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a
__________ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior
tempo con sua moglie è __________. Queste circostanze, riconoscibili anche a
terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la
questione a sapere dove sia effettivamente il domicilio di __________ (se a
__________ o a __________, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il
maggior tempo assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non
era a __________ ".
Di
conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se al momento della
notifica del PE n. __________, avvenuta il 18 febbraio 1993, __________ fosse
domiciliato a __________, determinante è in casu che al momento della notifica
dell’avviso di pignoramento in oggetto, avvenuta il 3 gennaio 1996, egli non vi
era domiciliato. Dovendosi pertanto affermare che il reclamante, già prima
della notifica dell’avviso di pignoramento, non aveva domicilio a __________,
la procedura di esecuzione in esame non può essere proseguita per incompetenza ratione
loci dell’UE di Lugano. L’avviso di pignoramento va pertanto annullato.
- Il reclamo 10 gennaio 1996 di __________ va quindi
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 53 LEF
pronuncia
- Il
reclamo 10 gennaio 1996 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n.
__________ dell’UE di Lugano promossa contro __________ è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
quale
Autorità di vigilanza
Il
Presidente
La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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