Premature request to order criminal prosecution in enforcement

15.1996.183Autre juridiction14 avr. 1997Dismissed

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Résumé

A creditor complained that the Lugano Debt Enforcement Office failed to start criminal proceedings for alleged disposal of seized cars. The cars had been seized in an enforcement case, but a third party’s ownership claim over them was still pending. The supervisory chamber held that the request was premature: criminal consequences could only be considered after the ownership dispute was resolved and, if applicable, the debtor no longer possessed the goods at sale. The complaint was dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 17 cpv. 1 and Art. 96 LEF; criminal proceedings for disposal of seized assets are not to be compelled by the supervisory authority while a pending ownership action has not yet clarified whether the seized objects belong to the debtor. The complaint is premature if the penal consequence depends on the outcome of the proprietary claim. Only once the goods are definitively treated as the debtor’s and are no longer in her possession at the time of sale may the enforcement office consider the penal complaint (consid. implied). Costs and indemnities are governed by the mandatory federal rules cited in the judgment.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.183

Data decisione, Autorità: 14.04.1997, CEF

Incarto n. 15.96.00183

Lugano 14 aprile 1997/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 ottobre 1996 di


patr. dalla dott. __________

contro

l'operato dell'Uffico esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro


patr. dall'avv. __________

in materia di azione penale per crimini o delitti nell'esecuzione per debiti;

viste le osservazioni 13 novembre 1996 dell'UE di Lugano e 14 novembre 1996 di __________;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede per Fr. 14'608.65 oltre accessori contro __________;

che il 1° febbraio 1995 sono state pignorate due auto - Renault Clio e Toyota Runner

  • intestate all'escussa ma da essa dichiarate di proprietà di __________;

che __________ ha contestato la rivendicazione di proprietà;

che con petizione 27/28 febbraio 1995 __________ ha promosso nei confronti di __________ azione di rivendicazione della proprietà delle due auto pignorate nell'esecuzione contro __________;

che la procedura giudiziaria è ancora pendente;

che il 4 ottobre 1996 la creditrice ha saputo che il 18 settembre 1995 la debitrice ha intestato le due auto al rivendicante "attuale marito della debitrice";

che il 4 ottobre 1996 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano se si realizza l'ipotesi di distrazione di oggetti pignorati;

che il 21 ottobre 1996 l'UE di Lugano ha ricordato alla precettante che l'azione di rivendicazione è ancora in corso e che "nel caso i beni vengano riconosciuti della debitrice e al momento della vendita non fossero più in suo possesso, si procederà penalmente per distrazione di oggetti pignorati";

che con ricorso 29 ottobre 1996 __________ ha chiesto di ordinare all'UE di Lugano di procedere penalmente contro __________, atteso che:

  • già vi è stata distrazione di oggetti pignorati, come sarebbe stato dichiarato alla patrocinatrice della creditrice dal giudice federale __________ in occasione della Giornata di studio della CFPG dello scorso anno sul diritto penale economico;

  • "purtroppo, probabilmente a causa della sempre maggiore mole di pratiche da seguire ed evadere, l'attività svolta dall'UEF si sta lentamente burocratizzando facendo perdere incisività e forza coattiva alla normativa posta a protezione dei creditori, a pieno beneficio dei furbi e dei disonesti";

  • l'inerzia dell'organo d'esecuzione costituisce "un'omissione contraria alla LEF e lesiva dei diritti del creditore e dell'interesse pubblico";

che, in sede di osservazioni, l'escussa ha chiesto la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili, ritenuto che:


non ha compiuto atti di disposizione sulle due autovetture, limitandosi ad intestarle a chi le rivendica, divenuto nel frattempo suo marito;

  • la ricorrente dimentica che, nel caso a lei più favorevole - ossia se l'azione di rivendicazione venisse respinta - un'eventuale cessione dei beni al marito sarebbe un atto di disposizione nullo ex art. 96 cpv.2 LEF;

che la censura ricorsuale è a questo stadio di procedura - pendente l'azione di rivendicazione del marito sulle due auto pignorate alla moglie - manifestamente prematura, come l'Ufficio esecuzione di Lugano ha evidenziato in termini del tutto corretti nel provvedimento impugnato;

che all'Autorità cantonale di vigilanza non risulta che l'Ufficio esecuzione di Lugano, pur confrontato con una ingente mole di lavoro, disattenda qualsivoglia incombenza d'ordine penale, in questo come in altri casi;

che alla ricorrente resta ovviamente riservato ogni diritto che ritenesse di avere dal profilo penale nei confronti della sua debitrice e del di lei marito;

che il ricorso deve di conseguenza essere respinto;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così stabilito dal diritto federale;

richiamati gli art. 17 cpv.1 e 96 LEF,

PRONUNCIA

  1. Il ricorso 29 ottobre 1996 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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