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Numero d'incarto:
15.1996.180
Data decisione, Autorità:
14.05.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00180
Lugano
14 maggio 1997
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente l’annullamento
della notifica del PE emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
viste le osservazioni 6
novembre 1996 di:
rilevato che al ricorso è
stato concesso effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. La
__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 122’426.75 e spese.
B. Non
esserdo stata interposta opposizione il 2 ottobre 1996 l’UEF di Bellinzona ha
emesso l’avviso di pignoramento.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando
che il PE è stato notificato alla signora __________, segretaria della
__________, la quale non è autorizzata a ricevere atti esecutivi indirizzati a
lui personalmente. Solo al ricevimento dell’avviso di pignoramento 10 ottobre
1996 è venuto a conoscenza del PE. La signora __________ l’aveva infatti
lasciato tra gli atti di poca importanza della ditta, senza consegnarglielo,
così che non gli stato possibile interporre opposizione. Vista l’irregolarità
della notifica, il ricorrente ne chiede l’annullamento.
D. Delle
osservazioni della __________ si dirà, se del caso, in seguito.
L’UEF
di Bellinzona ha prodotto con le sue osservazioni diversi PE, emessi nello
stesso periodo di quello in esame, destinati a __________, rilevando che essi
erano stati notificati a __________.
E. Interrogato
formalmente __________ ha dichiarato che i PE menzionati dall’UEF di Bellinzona
sono stati notificati a __________, dopo che essa gli aveva chiesto l’
autorizzazione a prenderli in consegna e ad interporre opposizione.
Durante
l’interrogatorio formale __________ ha dichiarato di lavorare esclusivamente
per la __________. Quando arrivano PE e non c’è il signor __________, essa li
prende in consegna e firma per la società. Se sa che si tratta di importi che
devono essere saldati, li mette tra le fatture da pagare. Se i PE concernono
__________ personalmente, si fa lasciare l’avviso nella posta e poi chiede il
da farsi. Non è infatti autorizzata a prenderli in consegna. __________ ha
dichiarato di non essersi accorta che il PE in oggetto riguardava __________
personalmente e che si trattava di un importo molto elevato. Pensando si trattasse
della solita richiesta trimestrale di acconto alla società da parte dell’AVS,
ha messo il PE tra i documenti da classare e poi pagare più avanti. Purtroppo è
rimasto tra la corrispondenza varia, dove l’ha trovato quando è giunto l’avviso
di pignoramento.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 64 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o
nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno
dei suoi impiegati.
b) In casu il PE in oggetto è
stato consegnato, nel luogo in cui il ricorrente esercita la sua professione,
alla segretaria della __________. Nella sua deposizione testimoniale __________
ha dichiarato di essere impiegata della __________ e di ricevere la posta per
essa. Quando arrivano PE e __________, amministratore unico della società, è
assente, essa li prende in consegna e firma per la società. Per quel che
concerne le notifiche di PE destinati all’escusso personalmente, essa deve
chiedergli ogni volta come comportarsi. Tuttavia in casu, come risulta dalla
sua deposizione testimoniale, __________, credendo si trattasse delle solite
richieste di acconti AVS concernenti la __________, ha preso in consegna il PE,
sottoscrivendone la notifica. Pertanto, a prescindere dal fatto che la presa in
consegna sia avvenuta in seguito ad una svista e che sempre per una svista è
stato lasciato tra la corrispondenza e non è stato consegnato al destinatario,
la notifica vale come correttamente eseguita e all’ufficio di esecuzione nulla
può esser rimproverato, trattandosi di una questione concernente unicamente
l’organizzazione interna dell’ufficio del ricorrente.
La notifica
del PE in oggetto va quindi considerata come avvenuta correttamente.
__________ è
rinviato, se del caso, all’art. 85a LEF, secondo il quale l’escusso può
domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento
dell’inesistenza del debito.
- Il ricorso 17 ottobre 1996
__________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 17 ottobre 1996 __________ è respinto.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale di appello, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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