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15.1996.129 ΓÇó Standing to challenge payment orders under debt enforcement law
15.1996.129Autre juridiction8 janv. 1997Dismissed
Two debtors filed supervisory complaints against two payment orders issued for the same alleged joint debt. They argued that the underlying claim concerned another company and that the execution should be declared void. The cantonal supervisory chamber held that the complainants, as debtors, were entitled to complain, but that the substance of the creditor’s claim and the true debtor relationship could not be reviewed in enforcement supervision. The request to annul the executions on grounds of lack of material liability and abuse of rights was therefore rejected. The two files were joined, and no costs or indemnities were ordered.
Art. 17 LEF; standing and review limits in supervisory complaint proceedings against payment orders. Legitimatio ad processum in execution matters belongs to the party directly affected by the enforcement measure, in particular the person pursued as debtor; the authority must distinguish this from legitimatio ad causam. The enforcement and supervisory authorities cannot determine the material entitlement to the claim, which remains reserved to the opposition-reduction court or the merits court. As a rule, an annulment of execution cannot be obtained through complaint proceedings by invoking Art. 2 CC; abuse of rights is only exceptionally conceivable where execution is used for purposes other than debt collection, notably vexatious or harassing enforcement (consid. on standing and abuse of rights).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.129
Data decisione, Autorità: 08.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00129 15.96.00130
Lugano 8 gennaio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 25 giugno 1996 di
__________ (inc. n. 15.96.129) patr. dall'avv. __________
e __________ (inc. n. 15.96.130) patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti da
in materia di emissione di precetto esecutivo;
viste le osservazioni 25 maggio (recte: luglio) 1996 e 7 agosto 1996 dell'UEF di Bellinzona;
richiamati i decreti presidenziali 30 luglio 1996 di non concessione dell'effetto sospensivo;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ procede in via solidale contro __________ (PE n. __________) e __________ (PE n. __________) per l'incasso di Fr. 130'000.-- per "Faktura Nr. __________ vom 30.11.1995, Reklamation wegen 12'400 Jacken Zivilschutz, gemäss unserem Schreiben vom 30.11.1995";
che __________ e __________ hanno interposto tempestive opposizioni;
che con reclami 25 giugno 1996, sostanzialmente identici, __________ e __________ hanno chiesto la declaratoria di nullità dei due precetti esecutivi n. __________ e __________, con protesta di spese e ripetibili, ritenuto - limitatamente a quanto è di rilievo in sede di reclamo - che:
l'asserito credito non riguarda gli escussi a titolo personale poiché "qualsivoglia contatto risp. contratto ha avuto luogo risp. fu stipulato fra la __________ " con sede in __________, di cui gli escussi sono (stati) dipendenti, e la creditrice procedente";
non è invece mai stato stipulato alcun contratto fra __________ e/o __________ e la ditta __________ ";
dai doc. 3-9 si evince che la corrispondenza intercorsa si riferisce alla ditta "__________", che "esiste evidentemente non quale ditta individuale né della signora __________, né del di lei marito, bensì quale società anonima costituita a __________ ";
"l'esecuzione non è proponibile, poiché il vero debitore è persona diversa dai reclamanti";
che i due reclami hanno per oggetto due precetti esecutivi riferiti allo stesso credito fatto valere contro i coniugi __________ quali condebitori solidali e sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;
che le vertenze inc. 15.96.129 e 15.96.130 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale [cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.285-286, n. 3.1.6.a) e rif. ivi];
che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons.1b), come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).
che, a differenza di come argomentano i reclamanti, vanno tenute distinte le nozioni di legitimatio ad processum e legitimatio ad causam;
che la legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte;
che è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione dell'organo d’esecuzione e fallimento, come pure dell’Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto dell’opposizione o del merito [cfr. Cometta, op. cit., p.286, n. 3.1.6. b) e rif. ivi];
che __________ e __________ sono legittimati al reclamo in quanto parte escussa;
che sulla titolarità del contestato diritto dedotto in giudizio sarà chiamato a determinarsi il giudice del rigetto, rispettivamente quello del merito;
che in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);
che la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d'esame davanti alle autorità di esecuzione e di vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;
che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero permettere a chi reputa di essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);
che nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;
che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;
che nel caso in esame i due precetti esecutivi si riferiscono a pretesa creditoria dedotta in esecuzione per la prima volta contro i due escussi indicati quali condebitori solidali;
che, nella misura in cui le due esecuzioni fossero di pregiudizio agli escussi, il nuovo art. 85a LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, consentirà a __________ e __________ di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di annullamento dell'esecuzione;
che i due reclami vanno quindi respinti;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 67 cpv.1 n.2 e 69 cpv.2 n.1 LEF; 2 CC
PRONUNCIA
Le procedure inc. 15.96.129 e 15.96.130 sono dichiarate congiunte.
Il reclamo 25 giugno 1996 di __________, inc. n. 15.96.129, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
3.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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