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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.105
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00105
Lugano
6
agosto 1996 /B/fc/kc
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 5 maggio 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la
comminatoria di fallimento 3/4 giugno 1996 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro il reclamante da
rappr.
da: __________
viste
le osservazioni: - 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
- 18
giugno 1996 del __________;
ritenuto
in
fatto: A. __________
procede contro __________ per l’incasso di
Fr. 3’877.60 oltre interessi e spese.
Avendo
l’escusso interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 24 aprile 1996 davanti al Pretore
di Locarno-Campagna __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione, per cui
il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di
Locarno ha emesso il 3 giugno 1996 la comminatoria di fallimento che è stata
notificata all’escusso il 4 giugno 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravato __________ sostenendo che il ritiro dell’opposizione era subordinato
ad una condizione, che però __________ non ha adempiuto. Il reclamante ha
dichiarato di aver trattenuto l’importo in questione, poichè Il creditore ha
infranto il contratto collettivo di lavoro. L’opposizione, secondo __________,
è pertanto giustificata.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9
gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre
Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
-
Il reclamante allega unicamente questioni di merito
(cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte
escussa doveva far valere le sue allegazioni impugnando, se del caso, la
decisione di cui al verbale di udienza 24 aprile 1996.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 5 maggio 1996 di
__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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