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Numero d'incarto:
15.1996.00178
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00178
Lugano
27 gennaio 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur-Martinelli. vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 13/15 ottobre 1996
contro
l’operato
dell’ __________
e
meglio contro il pignoramento eseguito il 23 settembre 1996 nella procedura
esecutiva no. __________ promossa contro il reclamante da
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda del 26
giugno 1996 __________ ha chiesto al’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione
contro __________ __________ mediante pignoramento per un credito di fr.
18’541.70 oltre accessori sulla base di un attestato di insufficienza del pegno
emesso il 24 giugno 1996 nell’ambito dell’ esecuzione in via di realizzazione
del pegno no. __________, a convalida di inventario ex art. 283 LEF.
B. Con un primo avviso
di pignoramento datato 2 agosto 1996 l’UE di Lugano ha annunciato il
pignoramento per un credito di fr. 19’056.70 (interessi e spese compresi) per
il mattino del 29 agosto 1996.
C. A seguito di uno
scritto 15 agosto 1996 dell’escusso in cui dichiarava la sua impossibilità a
presenziare all’annunciato pignoramento trovandosi in quella data oltre
Gottardo per motivi di lavoro, l’UE ha emesso il 30 agosto 1996 un nuovo avviso
di pignoramento per il 3 settembre 1996 mattina, sempre per l’importo di fr.
19’056.70.
D. Il 13 settembre 1996,
a parziale rettifica dell’avviso di pignoramento 30 agosto 1996, l’UE di Lugano
ha invitato l’ __________ a predisporre il blocco degli averi dell’escusso ivi
depositati fino a concorrenza della somma di fr. 19’300.--, anziché di fr.
19’076.85, quest’ultimo importo non essendo ancora comprensivo delle spese per
l’esecuzione formale del pignoramento.
E. Il 23 settembre 1996 l’UE
di Lugano ha allestito verbale di pignoramento degli averi bancari dell’escusso
presso __________ di __________ fino a concorrenza di fr. 19’300.- . Copia
dell’atto di pignoramento è stata inviata lo stesso giorno all’escusso per
invio postale raccomandato.
F. Con reclamo datato 13
ottobre 1996 l’escusso è insorto contro il pignoramento rilevando in sostanza
di aver “messo a disposizione della controparte” il conto pignorato proprio per
evitare che l’inventario della __________ andasse all’asta, ciò che invece è
avvenuto con un ricavo di fr. 100.--, di aver inoltre messo a disposizione del
proprio legale altri fr. 20’000.-- “in attesa che il giudice decidesse in
merito alla questione”, di avere smesso di pagare le rate del debito “perché appunto
l’inventario non era custodito appropriatamente” ed infine di non aver potuto
inoltrare prima il reclamo perché tornerebbe a casa irregolarmente essendo per
motivi di lavoro oltre Gottardo. Conclude chiedendo di approfondire il caso e
“se è necessario mettere questo importo a disposizione di un ufficio
competente, prima che vada in mano al creditore, e venga fatta luce sulla
vicenda”.
G. Nelle sue
osservazioni __________ sostiene in via preliminare l’irricevibilità del
reclamo sia perché non adempie i requisiti di forma posti dall’art. 7 LPR che
perché tardivo; nel merito contesta che l’escusso abbia mai messo a sua
disposizione un conto di fr. 19’300.-- presso __________, né altri importi per
evitare la procedura esecutiva, ritenendo del resto le ulteriori argomentazioni
prive di ogni fondamento e rilevanza.
H. Nelle sue
osservazioni l’UE di Lugano chiede che il reclamo venga respinto per tardività.
in diritto:
- In via preliminare
occorre stabilire se il gravame__________ adempie i requisiti di forma dell’art.
7 LPR rispettivamente se è tempestivo.
a) Per l’art. 7 cpv. 3
LPR il reclamo deve indicare le domande , la motivazione, anche sommaria, e i
mezzi di prova. Giusta il secondo capoverso della stessa norma devono inoltre
essere uniti al reclamo il provvedimento impugnato, la busta d’intimazione o
altro mezzo per provare la data di notifica, e i mezzi di prova già
disponibili.
Nel caso in esame le
motivazioni sono alquanto scarse e confuse e non sono corredate da alcun mezzo
di prova. Non vi sono inoltre vere e proprie conclusioni, né il reclamante
indica quali norme federali o cantonali sarebbero state violate, né in che cosa
consisterebbe la violazione. Egli in sostanza si limita a chiedere
genericamente di procedere ad una verifica della correttezza dell’operato dell’UE,
senza per altro distinguere tra la presente procedura esecutiva e quella (in
via di realizzazione del pegno) che l’ha preceduta. Già per questi motivi il
reclamo, così come presentato, risulta del tutto carente ai sensi dell’art. 7
LPR. Si può tuttavia prescindere nel caso in esame dal fissare al reclamante
un termine perentorio ex art 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto, in quanto il
reclamo, per i motivi esposti qui di seguito, risulta comunque tardivo.
b) Per l’art. 17 cpv. 2
LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. La
comunicazione o l’atto spedito per raccomandata si reputa notificato al
destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è
recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta, il settimo ed ultimo
giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1
lett. d ) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle
poste (cfr. DTF 97 III 10 e riferimenti; DTF 100 III 3;Hans Fritzsche/ Hans Ulrich
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.I, Zurigo
1984 pag. 156, marginale 99; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla
procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT, I - 1966,
pag. 271, nota 32).
Per il calcolo dei termini
va osservato che il termine fissato a giorni non comprende il giorno in cui
inizia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se l’ultimo giorno del termine cade di
domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo (ai quali è
parificato il sabato giusta l’art. 1 della LF sulla decorrenza dei termini nei
giorni di sabato termine scade il giorno feriale successivo (art. 31 cpv. 3
LEF). Quando la comunicazione si fa per posta, il termine si reputa osservato
se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32
LEF).
Nel caso in esame l’atto
di pignoramento è stato allestito in data 23 settembre 1996; lo stesso giorno l’UE
ha trasmesso ad __________ per invio postale raccomandato il verbale di
pignoramento. __________ non contesta di aver ricevuto il verbale. Egli afferma
solamente di non aver potuto inoltrare prima il reclamo siccome per motivi di
lavoro è in Svizzera interna e torna a casa irregolarmente, lasciando così
intendere di aver ritirato con un certo ritardo il verbale di pignoramento.
Da accertamenti effettuati
dall’UE su richiesta di questa Camera risulta però che l’atto di pignoramento è
stato consegnato alla posta di __________ lunedì 23 settembre 1996 alle ore
17.00, è arrivato all’ufficio postale di __________ martedì 24 settembre 1996,
e lo stesso giorno è stato ritirato (cfr. formulario “Domanda di ricerche di
pacchi e di invii delle poste-lettere del servizio interno” del 21 novembre
1996 dell’ufficio postale __________). Da quel giorno (24 settembre 1996) è
pertanto iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per interporre reclamo
contro l’atto di pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) per scadere nel giorno di
venerdì 4 ottobre 1996.
Ora il reclamo __________,
che porta la data del 13 ottobre 1996 (una domenica), è stato dato alla posta
il 14 ottobre 1996 (lunedì) (cfr. timbro postale sulla busta) ed è stato
ricevuto dall’UE di Lugano il giorno dopo. Esso risulta quindi
irrimediabilmente tardivo e in quanto tale va dichiarato irricevibile.
- Abbondanzialmente si
osserva che il reclamo, nella misura del comprensibile, risulta comunque
infondato e andrebbe in ogni caso respinto.
a) Per l’art. 158 cpv. 1
LEF quando per mancanza di sufficiente offerta la realizzazione del pegno non
ha avuto luogo o la somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si
rilascia al creditore procedente un attestato che constati questa circostanza.
Per l’art. 158 cpv. 2 LEF , ricevuto l’attestato di insufficienza del pegno, il
creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di
fallimento, secondo la persona del debitore, senza che sia necessario un nuovo
precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un mese.
b) Il 24 giugno 1996 è
stato rilasciato nell’ esecuzione in via di realizzazione del pegno no.
_________ a favore di __________ e a carico di __________ un attestato di
insufficienza del pegno per fr. 18’541.70 oltre accessori. __________ ha
chiesto quindi la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento il 26
giugno 1996, quindi entro il termine di un mese per poter beneficiare della
semplificazione procedurale.
Il pignoramento risulta
pertanto conforme al diritto esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza
del pegno consente al creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno -
nella fattispecie dalla realizzazione dell’inventario del ristorante __________
di procedere, con riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato
stesso, in via ordinaria - nel caso in specie in via di pignoramento - per la
parte ancora scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 n. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, pag. 117 e 132). L’operato dell’UE
di Lugano è stato corretto e merita conferma.
Va infine osservato che in
ogni modo eventuali censure relative alle modalità di deposito dell’inventario
del ristorante __________ rispettivamente alla sua vendita all’asta e riferentisi
alla precedente procedura esecutiva - conclusasi con il rilascio al creditore
di un attestato di insufficienza del pegno - avrebbero dovuto essere fatte
valere in quella stessa procedura, risultando invece ora irrimediabilmente
tardive.
- Per quanto sopra
esposto il reclamo __________ è dichiarato irricevibile.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)
perché così imposto dalla normativa federale.
PQM
richiamati gli art. 17 e segg. , 31 e 158 LEF, l’art. 7 LPR
pronuncia
-
Il reclamo 13
ottobre 1996 __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei
Fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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