AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00137
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00137
Lugano
6 febbraio 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 19 luglio 1996
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di
Lugano,
e meglio
contro la rettifica 8 luglio 1996 dell’elenco oneri 26 giugno 1996
nell’esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare
promossa contro la reclamante da
e interessante pure:
viste le
osservazioni:
-
23 luglio 1996 della __________
-
29 luglio
1996 della __________
-
30 luglio 1996 del __________ ;
-
6 agosto 1996 dell’ UE di
_______;
esaminati atti e
documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Nella
procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa con PE no.
__________ 2 settembre 1994 __________ contro __________, in data 6 marzo 1996
lo stesso istituto di credito ha presentato la domanda di vendita della part.
__________ RFD Lugano di proprietà dell’escussa.
B. In
data 3 giugno 1996 l’UE ha inviato per raccomandata agli interessati copia
dell’avviso di incanto unico relativo alla part. __________ RFD Lugano, con
l’indicazione che l’incanto si sarebbe tenuto il 29 agosto 1996 alle ore 15.00
a Lugano, che il termine per le insinuazioni di oneri fondiari scadeva il 24
giugno 1996 e che le condizioni d’asta si sarebbero potute visionare durante
dieci giorni a partire dal 9 agosto 1996.
C. Identico
avviso di incanto _____________.
D. Con
scritto del 25 giugno 1996, ricevuto dall’UE il 27 luglio 1996, __________ ha
notificato un credito di fr. 2’342’412.90 garantito da due cartelle ipotecarie
al portatore, la prima di nominali fr. 2’500’00.-- di secondo grado e la
seconda di nominali fr. 200’000.-- di terzo grado.
E. In
data 26 giugno 1996 l’UE ha allestito l’elenco oneri in base alle insinuazioni.
In esso figurano i seguenti crediti garantiti da pegno immobiliare:
IPOTECHE LEGALI (art. 836 CCS - 183 LAC - 252 LT)
-
crediti
per imposte cantonali 1992/1993/
1994/1995/1996
(importi provvisori per
gli
ultimi
tre
anni) e relativi interessi complessivi fr. 69’679.05
-
crediti
per interessi imposta immobiliare
comunale
1992 e imposte immobiliari
comunali
1993/1994/1995/1996 con
relativi
interessi complessivi fr. 37’120.20
IPOTECHE CONVENZIONALI
-
credito,
garantito da una cartella
ipotecaria
al portatore di nominali fr.
1’000’000.--
gravante in primo rango, fr. 1’093’184.00
-
credito
(capitale e interessi aggiornati),
garantito
da cartella ipotecaria al
portatore
di nominali fr. 2’500.00.--
in
secondo rango e da cartella ipotecaria
al
portatore di nominali fr. 200’000.--
in
terzo rango, fr. 2’342’412.90
-
credito
(capitale e interessi
aggiornati),
garantito da cartella
ipotecaria
al portatore di nominali
fr.
800.00.-- in quarto rango, da
cartella
ipotecaria al portatore di
nominali
fr. 800.00.-- in quinto
rango,
e da cartella ipotecaria
al
portatore di nominali fr. 1’200’000.--
in
sesto rango, fr. 3’518’122.25
IPOTECA
LEGALE
-
credito garantito da ipoteca
legale
(indiretta) definitiva. fr. 143’657.60
Copia
di detto elenco oneri è stato spedito agli interessati lo stesso giorno, per
invio raccomandato.
F. Con
scritto 3 luglio 1996, ricevuto dall’UE il 5 luglio 1996, __________ ha
comunicato che l’insinuazione della propria pretesa sarebbe avvenuta in modo
errato: seppure corrispondente a quanto risulta dai propri registri, la pretesa
notificata non sussisterebbe in realtà nei confronti dell’escussa e debitrice
pignoratizia __________ in base ad un accordo di __________ e contestuale
"__________ stipulato con quest’ultima nel 1988. La __________ ha quindi
rinnovato l’insinuazione della propria pretesa, aumentandola da fr.
2’342’412.90 (come notificato in data 25 giugno 1996 ed iscritto nell’elenco
oneri 26 giugno 1996) a fr. 2’798’925.-- (pari al valore nominale delle due
cartelle ipotecarie, più gli interessi scaduti di tre anni e a quelli dell’anno
in corso calcolati fino alla data fissata per l’incanto), chiedendo
l’allestimento di un nuovo elenco oneri che tenga conto della rettifica.
G. In
data 8 luglio 1996 l’UE di Lugano, dando seguito alla richiesta __________, ha
notificato alle parti un “aggiornamento” dell’ elenco oneri 26 giugno 1996,
dove alla posizione 4 il credito __________ è stato portato da fr. 2’342’412.90
a fr. 2’798’925.--.
H. Con
tempestivo reclamo 19 luglio 1996 __________ __________ si oppone alla
menzionata rettifica, chiedendo che venga "contestata (recte: constatata)
la nullità dell’aggiornamento oneri 8/10 luglio 1996" e "confermata
la validità dell’elenco oneri 26 giugno 1996", in particolare che
"l’insinuazione della __________ " venga "confermata per un credito
di fr. 2’342’412.90 e non fr. 2’798’925.--". Essa asserisce in sostanza
che la rettifica notificata dalla __________ sarebbe avvenuta dopo la scadenza
del termine per le insinuazioni di cui all’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF e che
quindi, trattandosi da un lato di un termine perentorio e dall’altro non
verificandosi nella fattispecie i casi eccezionali in cui è comunque ammessa
una modifica dell’elenco oneri, l’UE non avrebbe potuto accettare la richiesta
della __________ e procedere all’aggiornamento dell’elenco oneri del 26 giugno
1996.
I. Delle
osservazioni presentate dalle altre parti interessate si dirà, se del caso, in
seguito. La __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
- Per
l’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF, applicabile all’esecuzione in via di
realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF, l’avviso di incanto
deve contenere "l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri
interessati di insinuare all’Ufficio, entro venti giorni, le loro pretese sull’immobile,"
con la comminatoria che "i non insinuati rimarranno esclusi da ogni
partecipazione alla somma ricavata dall’incanto, qualora i loro diritti non
risultino dai libri pubblici". L’art. 36 cpv. 1 RFF precisa che le pretese
insinuate tardivamente non saranno menzionate nell’elenco oneri e che l’Ufficio
avviserà immediatamente i titolari della loro esclusione, richiamando loro il
diritto di ricorso entro i termini legali. Giurisprudenza e dottrina sono
concordi nel ritenere il termine di insinuazione di carattere perentorio (cfr.
DTF 101 III 38, Cons. 2; DTF 113 III 18; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 442, nota 24;
Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed.,
Losanna 1993, pag. 230).
Il
Tribunale federale ha invero ammesso alcune deroghe a tale principio. In
particolare ha riconosciuto la possibilità di dare avvio ad una nuova procedura
di appuramento in caso di modifica dei fatti posteriore all’allestimento
dell’elenco oneri, qualora soltanto in questo modo fosse possibile tutelare
determinati diritti o interessi notevoli (DTF 76 III 44); ha inoltre ammesso il
completamento a posteriori di un elenco oneri definitivo in caso di colpevole
omissione da parte dell’ufficio, nonché la validità anche nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno del principio di tenere conto nella ripartizione
di una eventuale modifica dei rapporti giuridici intervenuta dopo l’allestimento
dell’elenco oneri, senza per altro escludere la possibilità di una revisione
dell’elenco oneri per fatti nuovi (DTF 96 III 78 e seg.); ha infine
ipotizzato una deroga al principio della perentorietà del termine per le
insinuazioni in caso di diritti reali risultanti dal registro fondiario oppure
in altro modo notificati entro il termine all’Ufficio esecuzione (DTF 101 III
38 Cons. 2).
Al
di fuori di questi casi particolari vale però il principio secondo cui le
pretese insinuate tardivamente non possono né devono essere iscritte
nell’elenco oneri (cfr. art. 36 cpv. 1 RRF) e contro il loro eventuale
inserimento da parte dell’UE è aperta la via del ricorso all’Autorità di
vigilanza (cfr. DTF 113 III 18).
- Nell’esecuzione
in esame l’UE di Lugano, in data 3 giugno 1996, ha proceduto in conformità agli
art. 155 e rel. LEF e 102 e rel. RFF alla pubblicazione ed all’avviso di
incanto, assegnando ai creditori pignoratizi un termine per insinuare le
proprie pretese scadente il 24 giugno 1996.
In
data 26 giugno 1996, scaduto il termine per le insinuazioni, ha allestito
l’elenco oneri sulla base del Registro fondiario e delle pretese notificate,
inserendo anche la pretesa della __________ per fr. 2’342’412.90, seppure
notificata con scritto 25 giugno 1996 (ricevuto dall’UE il 27 giugno 1996).
L’elenco
oneri 26 giugno 1996 è stato comunicato agli interessati, per invio
raccomandato, lo stesso 26 giugno 1996. La __________ ha notificato la pretesa
corretta di fr. 2’798’925 con scritto 3 luglio 1996, ricevuto dall’Ufficio il 5
luglio 1996, e dunque quando il termine per le insinuazioni era già ampiamente
scaduto. A quel punto l’UE poteva tenere conto della pretesa rettificata della
__________ soltanto se si verificava una delle eccezioni sopra citate, ciò che
però non era manifestamente il caso, come si evince dalla stessa motivazione
data dalla __________ alla propria richiesta: nello scritto 3 luglio 1996 la
__________ giustifica infatti l’aumento dell’ ammontare della pretesa
affermando che "__________ "(D)emzufolge haben wir in der fraglichen
betreibungsamtlichen Verwertung auch die Rechte der Forderungsabtreterin wahrzunehmen".
La richiesta di rettifica è quindi la conseguenza in sostanza di un errore
della stessa __________ nella valutazione della propria posizione giuridica e
non di una modifica dei rapporti di fatto o di diritto successivi al momento
della notifica. Esso rappresenta una mera questione interna alla __________,
che riguarda tutt’al più il rapporto, pure interno, con la __________, e che
non può giustificare una deroga al principio della perentorietà del termine per
le insinuazioni. L’UE non poteva pertanto tenere conto della richiesta 3 luglio
1996 della __________, in quanto irrimediabilmente tardiva, e pertanto la
rettifica operata l’8 luglio 1996 all’elenco oneri 26 giugno 1996 va annullata.
- Il
reclamo 19 luglio 1996 __________ è pertanto accolto. Non si prelevano tasse (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138 e rel. e LEF, art.
36 cpv. 1 RRF, nonché i disposti citati
pronuncia:
- Il
reclamo 19 luglio 1996 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l’elenco oneri 8 luglio 1996 è così modificato:
Sub
"Ipoteche convenzionali"
cifra
per
credito notificato, in luogo di fr. 2’798’925.-- è iscritto fr. 2’342’412.90
1.2. Tutte
le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’
fatto ordine all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di procedere alla
modifica di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali
corrispondenti.
-
Non
si prelevano spese e non e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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