AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00123
Data decisione, Autorità:
08.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00123
Lugano
8 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1996
contro
l'operato dell'amministrazione speciale
nel fallimento
interessante pure
rappr. dall'__________
e
rappr. dal __________
e meglio
contro l’allestimento dell’elenco oneri __________ relativo alla part. n.
__________ RFD __________, depositato con la graduatoria fallimentare il 5
luglio 1996;
viste le
osservazioni 19 agosto 1996 dello Stato del Cantone Ticino e 8 ottobre 1996
della __________.;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 5 novembre 1997, con la quale al gravame è stato
concesso l’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 8 aprile 1993 il Pretore del Distretto __________, su istanza di autofallimento
ha pronunciato il fallimento di __________, senza preventiva esecuzione,
incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto __________, (in seguito UF),
degli incombenti della procedura fallimentare.
B.
Dopo pubblicazione del fallimento __________ del 12 e del 19 novembre 1993,
il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’UF la prima assemblea dei
creditori, in occasione della quale è stata nominata una delegazione di cinque creditori
e designata __________quale amministrazione speciale del fallimento.
C. Il
5 luglio 1996 è stata depositata presso l’UF __________ e presso
l’amministrazione speciale a __________ la graduatoria del fallimento
unitamente agli elenchi oneri relativi ai beni immobili della massa, quali
parti integranti della graduatoria stessa.
D. Nell’elenco
oneri VII/707 relativo alla part.__________ __________ sub II. Ipoteche
convenzionali __________ __________ figura iscritto un credito a favore
del__________ __________, Succursale __________ (in seguito __________) di
complessivi fr. 6’259’999.90 garantito da cartelle ipotecarie al portatore
gravanti in primo (valore nominale di fr. 1’3000’000.-- e di fr. 1’250’000.--),
secondo (valore nominale di fr. 600’000.--), terzo (valore nominale di fr.
1’350’000.--) e quarto grado (valore nominale di fr. 1’100’000.--) il fondo.
E. Il
credito __________ risulta preceduto nel medesimo elenco oneri dai seguenti
crediti garantiti da ipoteche legali:
I.
Ipoteche legali
Comune
imposte 1989 3’128.45
imposte
1990 4’948.45
imposte
1991 4’948.45
imposte
1992 4’948.45
imposte
1993 4’948.45
imposte
1994 4’948.45
interessi
fino al 1.12.93 2’799.80
tassa
fognatura 2’848.50
dito
2’825.10
36’344.10 36’344.10
Comune
imposta
comunale 1988 125’303.55
interessi
15’610.75
140’914.30 140’914.30
Comune
ipoteca
legale iscr.
7.11.1991
(...) 19’403.50 19’403.50
garanzia
contributi comunali
contributi
miglioria Art. 107 LALIA
iscr.
7.11.1991
5%
interessi
Cantone
interessi
(imposta 1987) 504.90
imposta
cantonale 1988 166’227.40
interessi
imposta 1988 36’666.85
205’399.15 205’399.15
F. Con
tempestivo reclamo 15 luglio 1996 __________ ha chiesto di stralciare
dall’elenco oneri VII/707 “le posizioni creditorie sub i numeri 187, 187a e 188
sotto la rubrica ipoteche legali”, affermando in particolare che:
-
”le
pretese insinuate dall’ente pubblico ad elenco oneri (...) non risultano, prima
facie, essere state minimamente suffragate, per il che la reclamante deve
ritenere che sano stati notificati crediti d’imposta per i quali non è data la
garanzia dell’ipoteca legale”;
-
”occorrerà
pertanto ridurre, rispettivamente stralciare integralmente dall’elenco oneri,
gli importi insinuati dallo Stato e dal Comune, nella misura in cui per tali
importi non sussiste il beneficio dell’ipoteca legale”;
-
“in
particolare il Comune ha notificato un importo di fr. 36’344.10 a titolo di non
meglio precisate imposte comunali e interessi per gli anni 1989/1994, vale a
dire un importo annuo di oltre fr. 4’500.--, allegando una tabella dai
caratteri incomprensibili, dalla quale non è possibile desumere quali siano gli
elementi imponibili, che avrebbero dato il diritto all’ipoteca legale , in
quanto riferiti all’immobile”;
-
”la
tassa d’uso delle canalizzazioni (cfr. art. 110 cpv. 1 LALIA) non è posta dalla
legge al beneficio dell’ipoteca legale: una simile pretesa non può pertanto mai
essere iscritta in un elenco oneri in grado prevalente”;
-
”il
Comune ha altresì sorprendentemente notificato un non meglio precisato credito
di fr. 140’914.30 a titolo di imposta comunale per l’anno 1988 senza alcuna
documentazione a sostegno”;
-
inoltre
”trattandosi verosimilmente di imposte ordinarie occorre che l’ente pubblico
renda quantomeno evidente per quale motivo le stesse debbano avere una
connessione con il fondo tale da garantirgli il beneficio dell’ipoteca legale”,
la reclamante di primo acchito non potendo ”che escludere in ogni caso che la
globalità dell’imposta è riferita a eventuali utili netti del fondo in
oggetto”;
-
”la
mancanza di puntuali elementi di fatto non consente all’Autorità di vigilanza
neppure una semplice valutazione di grande massima mancando ogni indicazione
sui dati numerici entranti in linea di conto, per cui il giudizio prima facie
non può che imporre all’amministrazione speciale del fallimento in questione di
stralciare dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte comunali
1988/1994 o quantomeno ridurle all’importo risultante da un conteggio
documentato”;
-
”lo
stesso vale (...) per il credito d’imposta insinuato dallo Stato del Canton
Ticino di fr. 205’399.15 per imposte ed interessi per gli anni 1987/1988”;
-
in
particolare “nella lettera di insinuazione dell’amministrazione cantonale delle
contribuzioni non si comprende il motivo per cui le imposte relative agli anni
1989/93 siano classificate quali crediti chirografari, mentre quelle relative
agli anni 1987/88 quali crediti garantiti da pegno; né tantomeno si evince la
relazione con l’immobile di queste ultime imposte né il motivo per cui l’ente
pubblico pretenda di porle al beneficio dell’ipoteca legale”;
-
infine
“alle insinuazioni creditorie gli enti pubblici (sia il Cantone che il Comune)
non hanno nemmeno annesso la notifica d’imposta cresciuta in giudicato mentre
si osserva che giusta l’art. 229 cpv. 2 LT previgente “la pretesa d’imposta
(per le imposte a beneficio dell’imposta legale) è stabilita mediante
conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate” “ e “nulla
lascia intendere che le insinuazioni operate dagli enti pubblici osservino i
principi testé indicati”.
G. Nelle
sue osservazioni 19 agosto 1996 lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato di
rettificare “alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale” “le
(proprie) pretese al beneficio dell’ipoteca legale gravante la part. __________
__________ limitatamente all’ammontare corrispondente all’imposta immobiliare
(3 °/oo del valore di stima dell’immobile - art. 92 lett.c) vLT) e così
esattamente:
Imposta cantonale 1987 fr.
0.00
Imposta
cantonale 1988, 3°/oo di fr. 3’128’460.00 fr. 9’385.40
Imposta
cantonale 1988, interessi al 30.11.93 fr. 2’183.20
fr.
11’568.60
interessi del 5% dal 1.12.93 sino alla data dell’incanto”
H. Da
parte sua __________. nelle osservazioni 8 ottobre 1996 afferma in sostanza
che:
-
“il
credito insinuato (dal Comune __________) di fr. 36.344.10 è deducibile dalla
tabella allegata”
-
“dopo
un nostro controllo abbiamo costatato che gli importi d’imposte per gli anni
dal 1989 al 1994 erano esatti, e visto trattasi d’imposte prettamente connesse
con l’immobile l’amministrazione le ha inserite nella graduatoria secondo l’ Art.
252 legge tributaria quali crediti garantiti da pegni immobiliari”;
-
abbiamo
riconosciuto l’importo per tasse di fognatura di Fr. 2’848.50 in quanto
matematicamente alla fin fine si ottiene lo stesso risultato, in quanto fosse
stato pagato quest’importo dalle entrate correnti degli affitti, al momento
dell’incanto del mappale in questione il saldo del conto affitti sarebbe stato
automaticamente defalcato dello stesso importo”;
-
”l’importo
insinuato di fr. 140’914.30 trattasi di un’imposta relativa alla vendita del
mappale __________ al fallito __________ ”, “solidalmente responsabile quale
acquirente”;
-
"l’importo
insinuato dal Cantone di fr. 205’399.15 trattasi anch’esso dell’acquisto da
parte del fallito del mappale __________ e fu accettato dall’amministrazione”;
-
“il
Dipartimento delle Finanze del Canton Ticino con lettera del 19 agosto 1996 ha
ratificato (recte: rettificato) le pretese quantificandole a Fr. 11’568.60”;
-
infine
a mente della __________. “la tassa d’uso della canalizzazione è anch’essa
garantita da pegno immobiliare in quanto non solo concernente l’immobile ma
bensì iscritta a R.F.”.
L’amministrazione
speciale conclude per la reiezione del gravame, con la conferma dei crediti
iscritti a favore del Comune __________ sub __________ e la rettifica sub
n. __________ di quelli insinuati dal Cantone nella misura indicata dallo
stesso ente con lettera 19 agosto 1996.
Considerando
in diritto:
- Nella
procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui
alla pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) l’amministrazione fallimentare
esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su
ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide
poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla
dichiarazione del fallito (art. 245 LEF) e procede all’allestimento della
graduatoria sulla base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss.
RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con
l’indicazione dei motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione
dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari
(diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni
della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2
secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio
fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente
speciale i creditori (cfr. art. 249 LEF).
In
caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo
un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri
aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad
esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per
virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo __________); siffatto elenco
conterrà pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i
singoli oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi
elenchi (oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che
farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da
pegno (art. 125 cpv.2 RFF).
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’ elenco degli oneri nell’ambito di un’
esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art. 36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo __________ in fine) e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su
questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente
notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non
quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso
di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge
che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/
J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825,
2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro
iscrizione nell’ elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza
CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune
b) Nel
fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento
dell’elenco degli oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106 -109
LEF come quella prevista nell’ esecuzione in via di pignoramento o in via di
realizzazione del pegno (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art.
102 RFF e art. 36 ss. RRF; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 49 p. 293 n. 3; M. Süsskind,
Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention
(§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti
nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi speciali
ex art. 125 RFF sono parte integrante (cfr. ora anche l’ art. 247 cpv. 2
LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono
tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri
nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art. 125 RFF
essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri
dell’esecuzione speciale (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 46 p. 368 n.20;). In particolare quale
provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la
graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in
via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure
con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250
LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare
anche l’ estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali
(cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit. ,Vol.II, §49 p. 303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dal Comune __________ e dallo Stato del Cantone Ticino,
ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________
costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso
di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta
ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’ elenco (oneri) speciale
relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non
garantiti da pegno.
- L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit.,
p. 197, N. 2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette
ed indirette cfr. anche Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea et. al, 1990, § 8, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten
dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna
1986, p. 93 ss).
Nel
caso in esame la controversia è incentrata sulle posizioni ammesse nell’ elenco
oneri VII/707 relativo alla part. __________ sub “Ipoteche legali” e riferite
al Comune __________ (sub cifra 187: imposte comunali 1989 - 1994 più
interessi, e tasse fognatura, per complessivi fr. 36’344.10; sub cifra 187a:
imposta comunale 1988 più interessi per complessivi fr. 140’914.30) e allo
__________ (sub cifra 188: imposta cantonale 1988 più interessi 1987 e 1988 per
complessivi fr. 205’299.15).
- Imposte
comunali e cantonali
a) L’art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836
CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per
il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC). Per l’art. 229
della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito LT1976, applicabile
alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex art.
324 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai comuni un’ipoteca
legale secondo gli art. 836 CC e 183 LAC.
b) Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per
tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali
che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria
cantonale (sia la LT1976 qui applicabile, che la LT1994 in vigore dal 1°
gennaio 1995) non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che
presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al
giudice del merito. Va tuttavia osservato che la stretta relazione con
l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone
giuridiche ex art. 89 ss. LT1976 e ex art. 95 ss. LT1994 e per l’imposta
immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche ex art. 262 ss. LT1976
e ex art. 291 ss. LT1994 (oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in
quanto tale, sul cui valore di stima- senza alcuna deduzione - esse vengono
calcolate).
c) Nel
caso concreto lo __________, con scritto 30 novembre 1993 (doc. 3 -
osservazioni __________.) ha notificato un credito garantito da ipoteca legale
per interessi relativi all’ imposta cantonale 1987 di fr. 504.90 nonché un
credito garantito da ipoteca legale per imposta cantonale 1988 e relativi
interessi per complessivi fr. 205’399.15 (fr. 166’227.40 + fr. 38’666.85). Dai
“conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale“ dell’imposta 1987 e 1988,
annessi alla notifica e indirizzati a __________ quale debitrice principale
dell’imposta e a __________ quale terzo proprietario del pegno (cfr. Beilage
53, classificatore grigio agli atti) si evince che l’imposta cantonale
sull’utile immobiliare relativo al fondo __________ è stata stabilita per il
1987 in fr. 3’216.30 e per il 1988 in fr. 156’842.-- mentre l’imposta cantonale
immobiliare in fr. 9’385.40 sia per il 1987 che per il 1988, pari al 3°/00 del
valore di stima ufficiale del fondo di fr. 3’128’460.--; entrambe queste
imposte sono state notificate come garantite da ipoteca legale. Con scritto 19
agosto 1996 lo Stato ha comunicato tuttavia, facendo implicito riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale che ha negato il beneficio dell’ipoteca
legale all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili delle persone
fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente concessi
(cfr. sentenza II Corte civile del 9 agosto 1995 in re R.B.; cfr. anche
sentenza CDT n.80.94.20 del 29 dicembre 1995; sentenza CEF del 2 gennaio 1996
su reclamo B.C.), di rettificare la notifica 30 novembre 1993, limitando il
proprio credito garantito da ipoteca legale alla sola imposta immobiliare 1988
oltre interessi per complessivi fr. 11’568.60. Su questo punto il reclamo
risulta pertanto evaso e l’elenco oneri sub cifra 188 conseguentemente
rettificato, l’imposta immobiliare rientrando manifestamente tra le imposte che
beneficiano della garanzia dell’ipoteca, atteso che eventuali contestazioni sul
quantum sfuggono invece al limitato potere di cognizione
dell’amministrazione fallimentare e, su reclamo, dell’autorità di vigilanza.
d) Per
quanto riguarda i crediti per imposta notificati dal Comune __________, in
particolare l’imposta per il 1988 di fr. 125’0303.55 oltre interessi per
fr.15’61075, ammessa dall’amministrazione fallimentare e iscritta a elenco
oneri sub cifra 187a, alla luce di quanto riconosciuto dallo __________
e in considerazione del fatto che le imposte ordinarie comunali sono calcolate
in percentuale su quelle (ordinarie) cantonali, in base al moltiplicatore, si
impone di limitare la stessa alla sola imposta immobiliare comunale ex art. 262
ss. LT1976 part all’1°/oo del valore di stima ufficiale dell’immobile, e dunque
a fr. 3’128.45, corrispondente del resto a quanto notificato per il 1989,
atteso che non può essere riconosciuto il beneficio dell’ipoteca legale
sull’imposta ordinaria calcolata percentualmente su quella fissata dal cantone.
In questo senso va rettificato l’elenco oneri.
e) Vanno
invece confermati i crediti d’imposta notificati dal Comune __________, ammessi
e iscritti a elenco oneri sub cifra 187 (imposte comunali 1989 - 1994
più interessi, varianti da fr. 3’128.45 a fr. 4’948.45, per complessivi fr.
30’670.50), atteso che a un esame prima facie appaiono compresi nella
normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 LT1976, riservato l’
accertamento del giudice di merito nell’ambito di un’eventuale impugnazione
della graduatoria.
- “Tassa
fognatura”
Nell’elenco
oneri Sub cifra 187 sono iscritti due crediti, uno di fr. 2’848.50 e l’altro di
fr. 2’825.10, a favore del Comune di __________ a titolo di “tassa fognatura”
(il secondo importo è iscritto sotto il primo e con la dicitura __________
“dito”, equivalente dell’italiano “come sopra”, abbreviazioni da evitare in
quanto non univoche e quindi possibili fonti di inutili complicazioni
procedurali).
a) La
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque
dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.
107 cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per
l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una
ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per
il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente
ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel
Registro fondiario”. La tassa d’uso della canalizzazione non beneficia invece
della garanzia dell’ipoteca legale, né diretta né indiretta (necessitante cioè
dell’ iscrizione a Registro fondiario). L’art. 110 cpv.1 LALIA stabilisce
infatti unicamente che “il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali
limitati devono pagare una tassa annua d’uso degli impianti”, ma non pone tali
crediti al beneficio dell’ipoteca legale.
b) Ne
consegue che i crediti notificati dal Comune e iscritti nell’elenco oneri sub
cifra 187 per “tassa fognatura”, a prescindere dalla loro carente
iscrizione - che neppure fa esplicita menzione del periodo al quale si
riferiscono (dalla tabella inviata dal Comune __________ cui l’amministrazione
rinvia nelle sue osservazioni - cfr. doc.1 - si evince che l’importo di fr.
2’848.50 si riferisce al 1993, mentre agli atti non si trova la notifica del
secondo importo iscritto di fr. 2’825.10) - non implicando oneri reali per il
fondo, vanno depennati dall’elenco oneri. Su questo punto il reclamo __________
va accolto.
Per
completezza va osservato che l’iscrizione a Registro fondiario dg __________
del 7 novembre 1991 cui l’amministrazione speciale sembra voler fare
riferimento a sostegno del mantenimento dell’iscrizione a elenco oneri dei due
crediti contestati (cfr. osservazioni __________., p.3), riguarda in realtà
soltanto il contributo di miglioria ex art. 107 LALIA di fr. 19’403.50
iscritto a elenco oneri sub cifra 187b e non oggetto di reclamo (cfr.
copia estratto RF agli atti quale doc.5 osservazioni __________).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 232 e 244 ss. LEF, 56 ss. RUF, 125 RFF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT, 107
e 110 LALIA,
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 luglio 1996 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’elenco oneri VII/707 relativo alla part. __________ RFD
__________ è così modificato:
- Sub
“I. Ipoteche legali” cifra 187 - Comune __________ sono depennati:
“tassa fognatura” 2’848.50
“dito,
recte: come sopra” 2’825.10
- Sub
“I. Ipoteche legali” cifra 187a - Comune __________ in luogo di
“imposta
comunale 1988” 125’303.55
“interessi”
15’610.75
è
iscritto:
“imposta comunale 1988” 3’128.45
“interessi”
389.75
- Sub
“I. Ipoteche legali” cifra __________ - Cantone Ticino è depennato:
“interessi (imposta 1987)”
504.90
e
in luogo di
“imposta cantonale 1988” 166’227.40
“interessi
imposta 1988” 36’666.85
sono
iscritti:
“imposta cantonale 1988”
9’385.40
“interessi
imposta 1988 fino al 30.11.93” 2’183.20
1.2. Tutte
le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’
fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________, di
procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli
importi globali corrispondenti, sia nell’elenco oneri specifico, che nel
prospetto riassuntivo degli elenchi oneri, che nella graduatoria sub “Riassunto
delle pretese”.
1.4. A
modifiche avvenute l’amministrazione speciale __________, procederà a nuovo
deposito dell’elenco oneri rettificato, quale parte integrante della
graduatoria, nonché a nuovo deposito della stessa graduatoria, come di rito.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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