Complaint inadmissible for lack of current interest after payment

15.1996.00120Autre juridiction24 oct. 1996Inadmissible

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Résumé

The supervisory complaint in enforcement proceedings was filed after the debtor had already paid the debt in full through the enforcement office. The court held that the complaint lacked a current practical interest and was therefore inadmissible. It further stated that alleged patrimonial damage caused by the enforcement office cannot be pursued through the complaint procedure, but only before the civil court if the legal requirements are met. The court also rejected the allegation of denial or delay of justice and ordered no costs or indemnities.

Regest

Art. 17 SchKG; admissibility of the supervisory complaint requires a present, practical interest in obtaining a procedural result. Once the enforcement matter has been settled by payment, the complaint becomes inadmissible; it cannot serve merely to establish wrongful conduct or to prepare a later liability action. Claims for damages based on the conduct of enforcement authorities are to be pursued before the civil judge under the applicable liability rules (consid. 1). A denial or delay of justice presupposes an unresolved enforcement situation; where the enforcement has been concluded in due time, the complaint on this ground also fails. Costs and indemnities may be waived where the ordinance so provides.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00120

Data decisione, Autorità: 24.10.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00120

Lugano 24 ottobre 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 26 giugno 1996 del


contro l’operato dell’UEF di Vallemaggia

nell'esecuzione n. __________ promossa dal reclamante contro


in materia di prosecuzione dell'esecuzione;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che il 1° settembre 1995 l’UEF di Vallemaggia ha notificato a __________ il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa da__________ __________ __________ per Fr. 97.-- oltre accessori;

che il 15 aprile 1996 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;

che il 26 giugno 1996 la rappresentante del creditore ha formulato reclamo per ritardata giustizia, pervenuto il 28 giugno 1996, "dato che dopo un decorso di due mesi non abbiamo ancora avuto notizie sul caso e abbiamo richiesto più volte per fax di volerci aggiornare sulla situazione";

che il reclamante reputa che l'UEF di Vallemaggia non dia corso a casi definiti banali poiché di importi relativamente modesti;

che il reclamo si è incrociato con il versamento, di data 25 giugno 1996, a saldo al creditore di Fr. 117.95 ad opera dell'UEF di Vallemaggia;

che l'intervenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ha messo fine alla procedura ancor prima che pervenisse il reclamo;

che per costante giurisprudenza, il reclamo serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento, ritenuto che la legittimazione processuale è data ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT I-1996 p.285, n. 3.1.6. a);

che nel caso di specie per l'intervenuto pagamento non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso (sulla nozione, cfr. Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2.);

che per questo motivo il reclamo è irricevibile, il precettante avendo ottenuto quanto richiesto;

che

  • in via abbondanziale - il __________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - la parte che se ne prevale dovrà adire il giudice civile;

che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva

  • eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons.9 e rif. ivi);

che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);

che la prospettata ipotesi di denegata o ritardata giustizia ex art. 17 cpv.3 LEF è nel caso di specie ben lungi dal realizzarsi, la soluzione della vicenda esecutiva essendo intervenuta in termini conformi ai principi temporali di diritto esecutivo;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 lett.c e 8 cpv.4 LPR

PRONUNCIA

  1. Il reclamo 26 giugno 1996 __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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