Execution forum requires debtor’s domicile under Art. 46 LEF

15.1996.00052Autre juridiction25 avr. 1996Dismissed

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Résumé

The supervisory complaint against the Lugano enforcement office was rejected. The complainant sought a payment order against two debtors who, by his own admission, were domiciled abroad, arguing that jurisdiction should lie where their real estate in Ticino was located and referring to earlier civil proceedings. The court held that Art. 46 para. 1 LEF requires pursuit at the debtor’s domicile and that ownership of property in Switzerland does not create an enforcement forum. The distinction between judicial forum and enforcement forum was emphasized. No costs or indemnity were imposed.

Regest

Art. 46 cpv. 1 LEF; foro esecutivo e domicilio del debitore; la nozione di locus rei sitae non fonda di per sé la competenza esecutiva ratione loci. Il debitore va escusso al suo domicilio, salvo foro speciale previsto dalla legge; la sola esistenza di un fondo in Svizzera non permette di aprire l’esecuzione ordinaria in assenza di un titolo o presupposto di sequestro. La distinzione tra foro giudiziario e foro esecutivo è decisiva; il richiamo a un precedente giudizio civile non è pertinente se non concerne la competenza esecutiva (consid. implicite).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00052

Data decisione, Autorità: 25.04.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00052

Lugano 25 aprile 1996 /FC/mb/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 15 aprile 1996


viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di Lugano;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e __________, entrambi domiciliati in __________

che con provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione, atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro debitori domiciliati all'estero";

che il 12 marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist: __________ e __________, app. __________ ";

che il 14 marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una dimora per vacanze";

che con reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.-- oltre accessori, atteso che:

  • "l'autorità giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr. atto di compravendita e sentenza TA);

  • "si tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera e delle spese di trasformazione e di ampliamento";

che l'atto di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio di __________ e __________, cittadini __________;

che la sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori;

che con osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:

  • l'11 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione "in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";

  • l'unica possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni immobili a __________ ";

che al reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF;

che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio;

che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione);

che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________

che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale);

che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci;

che il reclamo deve pertanto essere respinto;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF

pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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