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Numero d'incarto:
15.1996.00043
Data decisione, Autorità:
03.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00043
Lugano
3 settembre 1996
C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 marzo 1996 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
contro
in
materia di elenco oneri;
viste
le osservazioni:
13 marzo 1996 dell’__________ __________
15 marzo 1995 di __________
18 marzo 1996 dell’UEF di Riviera, Biasca
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
contro __________, con atto 9 febbraio 1996 l’UEF di Riviera ha fissato al 1.
marzo 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari, al 14 marzo 1996
il deposito delle condizioni d’asta e al 28 marzo 1996 la vendita delle particelle
n. __________ e __________ più comproprietà coattiva in ragione di ½ sulla
part. n. __________ di __________, di proprietà dell’escusso.
B. Con scritto 16 febbraio 1996 __________ ha comunicato all’UEF
che “l’impianto di fognatura, compreso il pozzo nero perdente che viene
usufruito dal mapp. n. __________ si trova sulla mia proprietà (mapp. n.
__________); pertanto il futuro acquirente dovrà contribuire ad eventuali
lavori di manutenzione e di pulizia al fine di mantenerne il perfetto
funzionamento” e che “tutti gli spazi in comune (scale, pianerottolo, ecc.)
devono essere liberi di ogni oggetto e bisogna accordarsi per le pulizie e il
mantenimento”.
C. Il 1. marzo 1996 l’UEF di Riviera ha allestito gli
elenchi oneri relativi alle due particelle in esecuzione nei quali non è stato
indicato quanto insinuato dalla reclamante con lo scritto del 16 febbraio 1996.
Con
provvedimento di stessa data l’UEF di Riviera ha comunicato a __________ di
aver respinto la richiesta del 16 febbraio 1996 di iscrivere nell’elenco oneri
le servitù indicate al considerando B “in quanto l’ingiunzione ai sensi degli art.
138 LEF e 29 RFF è solo per i titolari di servitù che sorsero sotto il regime
dell’antico diritto cantonale e che non furono iscritte a registro fondiario:
il registro fondiario di __________ è definitivo, per cui l’Ufficio esecuzione
deve annotare nell’elenco oneri solo le servitù e gli oneri risultanti iscritti
all’ufficio dei registri”.
D. Contro il provvedimento 1. marzo 1996 si è
tempestivamente aggravata __________ asseverando che “dal momento che nulla è
stato iscritto nel registro fondiario al momento dell’acquisto data 20 luglio
1993 è importante ora eseguire l’iscrizione presso l’ufficio dei registri di
Riviera”.
E. Delle osservazioni di , dell’ e dell’UEF
di Riviera si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il gravame è incentrato sulla contestazione della non
iscrizione negli elenchi oneri di quanto preteso da __________ con lo scritto
del 16 febbraio 1996.
-
Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art.
151 ss. LEF la realizzazione immobiliare si opera secondo le disposizioni degli
art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
-
Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri
gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto
del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è
comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2
LEF).
-
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett.b RFF (applicabile
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art.
102 RFF) l’elenco oneri deve contenere:
“a. l’indicazione
del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di
stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b. gli
oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito
all’ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell’ufficio (diritto di pegno e altri
diritti reali comprese le servitù prediali), coll’indicazione esatta dei beni
ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di
pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto del
registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (...)”.
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
Per quanto
riguarda le pretese creditorie garantite da ipoteca, il Tribunale federale ha
stabilito in DTF 117 III 38‑39 cons. 3 che l'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr.). Questi principi
valgono, mutatis mutandis per l’iscrizione nell’elenco degli oneri di una
servitù prediale.
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese servitù fatte valere da __________ implicano oneri reali
per il fondo: questo provvedimento preliminare é necessario per fissare il
ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e
tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretesi oneri reali al solo
scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in
luogo di attrice), cfr. CEF 14 aprile 1992 in re Bo. Im. S.A. cons. 6 e
3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
-
Nell’insinuazione del 16 febbraio 1996 __________ ha
comunicato all’UEF che “l’impianto di fognatura, compreso il pozzo nero
perdente che viene usufruito dal mapp. n. __________ si trova sulla mia
proprietà (mapp. n. __________); pertanto il futuro acquirente dovrà
contribuire ad eventuali lavori di manutenzione e di pulizia al fine di
mantenerne il perfetto funzionamento” e che “tutti gli spazi in comune (scale,
pianerottolo, ecc.) devono essere liberi di ogni oggetto e bisogna accordarsi
per le pulizie e il mantenimento”.
L’UEF
di Riviera non ha menzionato negli elenchi oneri relativi alle part. n.
__________ e n. __________ di __________ le pretese servitù perché a Registro
fondiario esse non risultano iscritte.
Atteso
che siffatte servitù prediali non beneficiano di alcuna iscrizione nel Registro
fondiario, l’UEF di Riviera non poteva, nei limiti di cognizione fissati dall’art.
36 cpv. 2 RFF, iscriverle negli elenchi oneri: corretto è stato pertanto il suo
operato.
- Il reclamo 9 marzo 1996 __________ è pertanto
respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 133-143bis, 140, 151 ss., 156 LEF;
34 cpv. 1 lett. a e lett. b, 36, 102 RFF
pronuncia: 1. Il reclamo 9 marzo 1996 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:_________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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