La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro la
reclamante;
richiamato il decreto presidenziale 7 febbraio 1996 di
concessione dell’effetto sospensivo;
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che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
__________ con avviso d’incanto unico 2 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha fissato
al 28 agosto 1995 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 13
ottobre 1995 la data dell’incanto di sette particelle di proprietà
dell’escussa;
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che
il valore di stima peritale complessivo dei fondi da realizzare è stato fissato
dall’UEF in Fr. 6’597’000.--, conformemente a quanto stabilito dall’__________
nel referto peritale 26 luglio 1994;
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che
il 31 luglio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso copia del bando alla debitrice
tramite invio postale raccomandato;
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che
la raccomandata non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza all’Ufficio postale
di __________ fino al 9 agosto 1995: il 10 agosto 1995 è stata retrocessa -con
la menzione “non ritirata”- all’ufficio di esecuzione dove è giunta l’11 agosto
1995;
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che
lo stesso giorno l’UEF di Locarno ha nuovamente inviato l’atto esecutivo per posta
semplice;
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che
con provvedimento 30 agosto 1995 l’UEF di Locarno ha poi sospeso la vendita
delle particelle in esecuzione avendo concesso alla debitrice un differimento
della vendita;
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che
con nuovo avviso d’incanto unico del 2 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha
fissato al 23 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari
e al 16 aprile 1996 la nuova data dell’incanto delle sette particelle di
proprietà dell’escussa;
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che
in siffatto provvedimento l’UEF di Locarno ha nuovamente fissato il valore
complessivo di stima peritale dei fondi in esecuzione in Fr. 6’597’000.--;
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che contro la
determinazione della stima peritale si è aggravata __________, postulando
l'allestimento di una nuova perizia sul valore commerciale dei fondi oggetto
d’incanto, atteso che:
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”tale
valore è manifestamente errato, parecchio al di sotto del reale valore
commerciale dei beni immobili”;
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”i
valori di stima applicati alle singole parcelle non tengono conto del fatto che
si tratta in pratica di due importanti appezzamenti di terreno”;
-
”il
valore al metro quadrato delle particelle piccole è stato ridotto fino
all’inverosimile, senza tenere conto del fatto che le particelle, in quanto
confinanti tra loro, possono essere riunificate ed eventualmente suddivise in
differente modo per sfruttare al massimo la loro importante possibilità
edificatoria”;
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nel
gennaio 1993 l’arch. __________ ”ha stimato i fondi della reclamante sopra via
__________ in complessivi Fr. 14’625’000.-- e in una ulteriore perizia
allestita nel marzo 1993 ha stimato i due fondi sotto via __________ in oltre
Fr. 3’500’000.-- per un valore complessivo di oltre Fr. 18’000’000.--”;
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”nello
stesso periodo l’arch. __________ ha allestito una perizia sul valore degli
immobili e costi della futura costruzione, giungendo allo stesso valore
indicato dal perito __________, ossia complessivamente Fr. 18’000’000.--”;
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”se
si tiene conto del fatto che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo PR di
__________ che permette un’edificazione più intensiva dei fondi oggetto
d’incanto, in particolare è possibile costruire un piano in più, è evidente che
i valori peritali esposti nell’avviso d’incanto, pari a soltanto un terzo del
valore indicato dai due precedenti periti (...) sono del tutto errati”;
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che
con osservazioni 16 febbraio 1996 __________ ha postulato, con protesta di
spese e ripetibili, la reiezione del gravame perché “il medesimo incanto è già
stato fissato una prima volta per il 13 ottobre 1995” e la perizia dell’UEF è
nota alla reclamante “già dal momento del suo allestimento e comunque dal primo
incanto”;
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che
l’UEF di Locarno ha rilevato che il gravame dovrebbe essere tardivo, atteso che
“la debitrice era perfettamente al corrente della stima attribuita dal perito
in quanto già il 2 agosto 1995 l’Ufficio aveva provveduto a fissare un primo
incanto poi sospeso a seguito del pagamento di un acconto”;
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che
l’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro
dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
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che l'art. 9
cpv. 2 RFF, applicabile nell’esecuzione ordinaria di pignoramento come
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99
cpv. 2 RFF, stabilisce che ogni interessato può chiedere all'autorità di
vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese
occorrenti;
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che
per gli art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF la domanda di nuova stima peritale deve
essere presentata entro il termine di reclamo;
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che
la notifica dell’avviso d’incanto 2 agosto 1995, nel quale l’UEF ha stabilito
il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6’597’000.--, è reputata essersi
correttamente realizzata nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per
la reclamante- il 9 agosto 1995, settimo giorno di giacenza dell’invio
raccomandato 31 luglio 1995;
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che
è irrilevante, sull’ossequio dei termini, il fatto che l’UEF di Locarno abbia
in seguito trasmesso nuovamente l’avviso d’incanto con invio postale semplice,
determinante essendo il pregresso invio raccomandato;
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che
le censure mosse al referto peritale dell’arch. __________ sono ampiamente
tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 9 agosto 1995 che l’UEF
aveva fissato il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6’597’000.--;
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che il
reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;
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che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
richiamati gli art.
17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RRF